TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-04-09, n. 200901390
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Testo completo
N. 01390/2009 REG.SEN.
N. 00604/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 604/2007 R.G. proposto da CO.SVI. TRAMONTI – Consorzio con attività esterna (di seguito Cosvi), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F P, come da autorizzazione del consiglio direttivo dell’1.5.2006 e in virtù dei poteri attribuitigli dall’art. 14 dello Statuto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. V G in Salerno, Corso Garibaldi n. 164;
contro
- il Comune di Tramonti (Salerno), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costituzione e da delibera della giunta comunale n. 3444 del 19 aprile 2005, dall’avv. Ruggiero Musio presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Salerno, Viale Filanda n. 3;
per l'annullamento
1. della delibera del consiglio comunale n. 4 del 16.1.2007, pubblicata all’Albo pretorio il 23.1.2007, con la quale il Comune di Tramonti – quale socio di diritto – ha esercitato il recesso dal Consorzio Cosvi, costituito con le aziende assegnatarie dei lotti PIP;
2. di tutti gli atti presupposti, connessi, coordinati e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Tramonti con le relative memorie e la documentazione allegata.
Vista l’ordinanza cautelare n. 399 del 10 maggio 2007 del Tar Campania, Napoli.
Vista la documentazione depositata agli atti di causa.
Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2009 il dott. Gianmario Palliggiano ed uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, notificato il 21 marzo 2007 e depositato il successivo 19 aprile, il consorzio Cosvi, ha chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. 4 dl 16.1.2007 con la quale il Comune di Tramonti ha deciso di esercitare il diritto di recesso dal Consorzio.
Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge (art. 3 e 7 legge 241/1990; artt. 2609 e 2611 cod. civ.) e per eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.
Per quanto sopra ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni subiti, con ogni conseguente determinazione in ordine alle spese.
Il comune di Tramonti si è costituito in giudizio e con memoria ha eccepito nel merito l’infondatezza del ricorso.
Questo Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare con ordinanza n. 399 del 10 maggio 2007.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2009, la causa è stata posta in