TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-08, n. 202300407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-08, n. 202300407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300407
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 00857/2023 REG.RIC.

N. 00407/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00857/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2023, proposto da


Sitta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con le mandanti Ritonnaro Costruzioni s.r.l. e DHD s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F M, F Z e D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Acque Vi s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle del Paradiso, San Polo 720, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F.I.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione nell’ambito della procedura di gara avente ad oggetto “ affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’adduttrice per l’interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est ” Lotto 1 - Tratto Verona Est_Lavagno - RdO cod. rfq_273 -

CIG

97325756F6, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 al controinteressato e non in favore del ricorrente e, in particolare:

- della Determina di aggiudicazione Prot. Int. 487 del 6 luglio 2023 recante l’aggiudicazione della gara in favore del controinteressato F.I.S. s.p.a.;

- della proposta di aggiudicazione in favore del controinteressato;

- di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata nella parte in cui si è disposta l’ammissione del controinteressato alle fasi successive di gara, nella parte in cui si è ammesso il “soccorso istruttorio” in favore del controinteressato, e nella parte in cui si è proposta l’aggiudicazione in favore del controinteressato (ed in particolare delle sedute di gara del 19 giugno 2023, del 27 giugno 2023, del 4 luglio 2023);

- di tutti i provvedimenti e gli atti istruttori a mezzo dei quali la Committenza ha accordato il soccorso istruttorio al controinteressato per superare il proprio difetto di qualificazione;

- della nota prot. n. 17354 del 20 luglio 2023 limitatamente alla parte in cui la Committenza non ha esibito tutta la documentazione richiesta dal ricorrente;

- ove occorra, del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale d’appalto e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;

- ove occorra, della determina a contrarre prot. int. 258 del 23 marzo 2023 con cui Acque Vi ha autorizzato l’avvio della procedura e dell’avviso di gara sul profilo del committente prot. 7513 del 24 marzo 2023;

- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo - nessuno eccettuato e/o escluso - preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati;

con richiesta

- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del cod. proc. amm.;

- in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.S. s.p.a. e di Acque Vi s.c. a r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, dopo aver avviato il procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione, Acque Vi s.c. a r.l. con provvedimento del 4 settembre 2023 ha confermato la propria precedente determinazione;

Rilevato che a seguito di tale provvedimento confermativo la ricorrente ha preannunciato la proposizione di ricorso per motivi aggiunti e la controinteressata ha evidenziato di essere in procinto di notificare ricorso incidentale;

Ritenuto che le questioni proposte richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito;

Ritenuto, anche alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco ex art. 125 cod. proc. amm., che le esigenze cautelari di parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ferma la facoltà di Acque Vi s.c. a r.l. di sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati nelle more della definizione del giudizio, laddove risulti comunque ragionevolmente possibile rispettare i termini di esecuzione dei lavori imposti dal finanziamento PNRR;

Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio.

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