TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-01-15, n. 201500241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-01-15, n. 201500241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500241
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11522/2002 REG.RIC.

N. 00241/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11522/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11522 del 2002proposto dalla G.F.I. Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. C B, A M, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, viale A. Gramsci, n. 5;

contro

il Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. A C e G L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, viale A.Gramsci, n.14;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Casoria del 25.7.2002 n. 48 di adozione del Piano Particolareggiato Esecutivo per l’area di proprietà della ricorrente ricadente in zona H2 in variante al P.R.G. per reiterazione del vincolo scaduto, nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la G.F.I. S.r.l. ha agito per l’annullamento della del Consiglio Comunale di Casoria del 25.7.2002 n. 48 di adozione del Piano Particolareggiato Esecutivo per l’area in proprietà, ricadente in zona H2 in variante al P.R.G. per reiterazione del vincolo scaduto.

2. In particolare, la difesa della società ricorrente ha contestato la legittimità della procedura di adozione del prefato piano, lamentando la sussistenza di vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, in relazione alle diverse figure sintomatiche.

3. Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni preliminari e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. Con ordinanza collegiale n. 02546/2014 dell’8 maggio 2014 questa Sezione – evidenziando che a distanza di oltre dieci anni dall’impugnazione della suddetta deliberazione n. 48 di adozione del Piano particolareggiato esecutivo, assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio 2002, le parti in causa non hanno reso noto se ad essa abbiano fatto seguito, e con quale esito, le ulteriori fasi previste dalla legislazione regionale ai fini della conclusione del procedimento di approvazione del piano – ha disposto incombenti istruttori, e, segnatamente, ha richiesto all’ente resistente documentati chiarimenti sulle suddette circostanze e, più in generale, sulle vicende urbanistiche che, successivamente alla proposizione del ricorso in esame, hanno interessato i terreni di proprietà della ricorrente società G.F.I. s.r.l. allocati nell’area costituente il complesso industriale dismesso ex-Resia, nonché la produzione di specifici elaborati.

5. In data 10 luglio 2014 il Comune di Casoria ha ottemperato alla suddetta ordinanza, depositando la relativa documentazione.

6. Con atto depositato in data 10 novembre 2014, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, in considerazione della documentazione prodotta dall’amministrazione comunale, dalla quale, in particolare, emerge l’adozione di un nuovo piano urbanistico comunale, con conseguente modifica delle previsioni urbanistiche riferite agli immobili in proprietà.

7. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, il Collegio ritiene di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. In considerazione della risalenza del contenzioso e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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