TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-07-22, n. 201901852

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-07-22, n. 201901852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901852
Data del deposito : 22 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2019

N. 01852/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03354/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2000, proposto da I C, A F, A D, B G R, C C A F, C S, C M A, C M, C G, D S E, D B F, F S, I D, L P, M N, M L, M L, M C, M D, M A, R W, R M L, R G, S A, S C, S C, S G, S S, rappresentati e difesi dall’avv. L M ed elettivamente domiciliati in Catania, via Pasubio n. 45, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Catania;

contro

l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona dell’Assessore in carica,
l’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l’Ufficio provinciale lavoro e della massima occupazione, S.C.I.C.A. di Barcellona Pozzo di Gotto, S.C.I.C.A. di Villafranca Tirrena, S.C.I.C.A. di Sant’Agata di Militello,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

nei confronti

Barresi Rosalba, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Fazio, con domicilio eletto presso lo studio Silvano Martella in Catania, viale XX Settembre 43, St. Natullo;

per l’annullamento

delle graduatorie di settore relative agli esattori pedaggi autostradali formate dagli S.C.I.C.A. di Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca Tirrena e Sant’Agata di Militello, pubblicate il 12 maggio 2000, in relazione alla richiesta di avviamento per 55 posti di esattore, formulata dal Consorzio Autostrade Siciliane, con bando del 28 gennaio 2000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, S.C.I.C.A. di Barcellona Pozzo di Gotto, S.C.I.C.A. di Villafranca Tirrena, S.C.I.C.A. di Sant’Agata di Militello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2019 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 13 luglio 2000, depositato il successivo 7 agosto, i ricorrenti hanno esposto che le S.C.I.C.A. (Sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento in agricoltura) di Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca Tirrena e Sant’Agata di Militello in data 12 maggio 2000 hanno pubblicato la graduatoria dei disoccupati aventi la qualifica di “esattore pedaggi autostradali”, iscritti nella graduatoria generale ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, d’avviare al lavoro in relazione a 55 posti di esattore di cui al bando del 28 gennaio 2000 del Consorzio Autostrade Siciliane.

Essi hanno precisato di essere stati inseriti nella graduatoria di cui al menzionato art. 16, con la qualifica di esattori autostradali, ottenuta a seguito di frequentazione di corsi, avendo presentato la relativa domanda nel termine del 31 dicembre 1999.

I ricorrenti hanno rilevato che le Sezioni Circoscrizionali dei comuni menzionati hanno, di fatto, formato due graduatorie distinte:

- una prima in cui sono stati inseriti i disoccupati aventi la qualifica di esattore dei pedaggi autostradali fin dall’anno 1998, inseriti nella graduatoria dell’art. 16 della legge n. 56/1987 a seguito di richiesta formulata entro il 31 dicembre 1998;

- una seconda in cui sono stati inseriti i disoccupati aventi la qualifica di esattore dei pedaggi autostradali nell’anno 1999, inseriti nella graduatoria dell’art. 16 della legge n. 56/1987 a seguito di richiesta formulata entro il 31 dicembre 1999.

I ricorrenti hanno contestato tale distinzione e invocato la formazione di un’unica graduatoria, da utilizzare per l’assunzione dei 55 esattori, secondo l’ordine spettante a ciascuno.

A fondamento della domanda di annullamento delle graduatorie, così come formate dalla Sezioni circoscrizionali per l’impiego, essi hanno dedotto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, degli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, della circolare del 21 luglio 1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento.

Le norme dell’art. 15, comma 2, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, degli artt. 4 e 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e la circolare del 21 luglio 1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sarebbero chiarissime nel prevedere che le sezioni circoscrizionali per l’impiego, ricevuta una richiesta di avviamento, formano le graduatorie e provvedono all’avviamento a selezione, nel termine di dieci giorni.

Le sezioni circoscrizionali di Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca Tirrena e Sant’Agata di Militello, ricevuta la richiesta di avviamento di 55 esattori, anziché attingere alle graduatorie relative all’anno 2000, delle quali fanno parte gli odierni ricorrenti, hanno continuato a fare riferimento alle graduatorie dell’anno 1999, nel quale era intervenuta una precedente richiesta di avviamento di 74 esattori di pedaggi autostradali.

La giustificazione fornita dagli uffici menzionati sarebbe consistita nell’affermazione secondo cui il bando di concorso originario era del 1999, anno nel quale gli odierni ricorrenti non erano ancora nelle graduatorie di cui all’art. 16.

I ricorrenti hanno evidenziato che le norme richiamate impongono di avere riguardo alle richieste di avviamento, non già al bando.

Il riferimento al bando sarebbe errato anche sotto il profilo logico, giacché condurrebbe a non tenere conto delle modificazioni e degli spostamenti che si verificano nel corso degli anni.

In ogni caso, gli odierni ricorrenti già nel 1999 sarebbero stati in possesso della qualifica di “esattori di pedaggi autostradali”.

Il comportamento dell’Amministrazione sarebbe viziato anche da eccesso di potere, giacché le sezioni circoscrizionali, se ritenevano di avviare al lavoro solo coloro che facevano parte delle graduatorie del 1999, avrebbero dovuto rifiutare l’iscrizione e non inserire gli odierni ricorrenti in graduatorie a parte, consentendo, così, che aspiranti lavoratori con punteggio più altro fossero scavalcati da iscritti nelle liste di collocamento con punteggio più basso.

Se le sezioni circoscrizionali avessero tempestivamente provveduto ad avviare i 74 esattori richiesti nel 1999, anziché adempiere all’obbligo dopo 10 mesi, non si sarebbe creata la situazione denunciata.

In tal modo risulterebbero disattesi i criteri ispiratori della riforma introdotta dalla legge n. 56/1987.

2) Violazione dell’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987.

I ricorrenti hanno affermato di avere svolto per il Consorzio Autostrade, nell’anno 1999, attività di esattore di pedaggi autostradali in qualità di trimestrali.

L’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987 ha previsto la precedenze nell’assunzione per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la stessa azienda.

Il mancato inserimento nella graduatoria utile per l’avviamento ai 55 posti di esattore per l’anno 2000 impedirebbe di usufruire del diritto di precedenza previsto dalla norma richiamata.

I ricorrenti hanno concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente dichiarazione dell’obbligo di riformulazione delle graduatorie, con inserimento di tutti i disoccupati, senza alcuna differenziazione, e di collocazione dei ricorrenti nella posizione spettante a ciascuno di essi, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese e onorari.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto a tutela di interessi in conflitto fra loro. Hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, in quanto il ricorso è stato notificato a un unico controinteressato e la presentazione di ricorso collettivo importerebbe l’introduzione di più ricorsi paralleli, ciascuno dei quali andrebbe notificato a un controinteressato. Il ricorso sarebbe comunque improcedibile fino alla notifica agli altri controinteressati.

Le Amministrazioni resistenti hanno, comunque, dedotto l’infondatezza del ricorso.

Si è costituita la controinteressata Barresi Maria Rosa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata evocazione in giudizio del Consorzio Autostrade Siciliane e ne ha rilevato, comunque, l’infondatezza.

Con ordinanza n. 231 del 16 settembre 2000 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

I ricorrenti hanno provveduto ad effettuare l’incombente.

Con ordinanza istruttoria n. 391 del 15 dicembre 2000 è stata disposta l’acquisizione di copia della richiesta di avviamento al lavoro, nonché di chiarimenti riguardo alle ragioni alla base della formazione di graduatorie distinte

Con ordinanza n. 269 del 6 febbraio 2001 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, essendosi rilevato che l’art. 9 bis , comma 11, della legge n. 608/1996 regola il diritto di precedenza di chi si trovava nella precedente graduatoria.

Con decreto n. 608 del 17 luglio 2017 è stata dichiarata la perenzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie del c.p.a.

A seguito di domanda dei ricorrenti, con decreto n. 363 del 25 gennaio 2018 sono state disposte la revoca del decreto di perenzione e la reiscrizione della causa a ruolo.

Con memoria deposita in data 19 dicembre 2017 l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario, e si è riportato alle precedenti difese.

I ricorrenti hanno prodotto memoria conclusiva, replicando alle eccezioni sollevate dalle parti resistenti e ribandendo le richieste già formulate.

Alla pubblica udienza straordinaria per l’abbattimento dell’arretrato del 10 giugno 2019 è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a., di un possibile profilo di difetto di giurisdizione, trattandosi di graduatoria successiva al 30 giugno 1998. Il difensore ha chiesto rinvio per poter discutere in relazione alla questione. La causa, pertanto, è stata assegnata in decisione.

Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che non debba essere accolta la richiesta di rinvio. In relazione alla questione di giurisdizione si è ormai formata pacifica giurisprudenza che non lascia spazio a ulteriori incertezze. D’altra parte, l’eccezione è stata sollevata con memoria dell’Avvocatura sin dal 15 dicembre 2017.

Occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell’Assessorato con la memoria menzionata.

La Corte di cassazione (sez. un. civ., 23 novembre 2000 n. 1203), nel pronunciarsi con riferimento a una fattispecie inerente all’esclusione da una graduatoria per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico per il periodo 1994 - 1997, ha ritenuto

- che rispetto a rapporti di lavoro non ancora costituiti non possa trovare applicazione la norma transitoria dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (all’epoca vigente), in forza della quale sono rimaste attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998;

- che non possa trovare applicazione, altresì, la norma di cui all’art. 68, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo modificato dall’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998, applicabile ratione temporis alla controversia, che ha devoluto al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), non trattandosi di procedure caratterizzate da una fase tesa all’individuazione degli aspiranti forniti di titoli di ammissione e da una successiva fase finalizzata a una selezione mediante l’espletamento di prove e di confronti di capacità, dominata dall’esercizio di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa;

- che al sistema incentrato su entrambe le fasi si debba contrapporre un sistema di reclutamento basato sulle liste degli uffici di collocamento, in cui è riscontrabile solo la prima fase e l’inserimento in graduatoria avviene in base a criteri fissi e prestabiliti;

- che nelle procedure da ultimo indicate il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione nei confronti di una pubblica amministrazione, con conseguente attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 2 delle legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e dell’art. 2907 del codice civile.

L’applicazione di questi chiari concetti espressi dalla Corte conduce ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui si discute dell’inserimento in graduatorie delle liste di collocamento in base a criteri fissi definiti a livello normativo, che si assumono violati.

Nel caso di specie, inoltre, la graduatoria è stata formata successivamente al 30 giugno 1999, per cui la giurisdizione del giudice amministrativo sarebbe esclusa anche nell’ipotesi in cui, discostandosi dal richiamato orientamento della Corte regolatrice, si ritenesse applicabile alla fattispecie la norma transitoria del d.lgs. n. 80/1998, sopra menzionata.

Deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto a norma dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.

La natura della controversia e la pronuncia in rito giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

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