TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2013-02-22, n. 201300247
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N. 00247/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2012, proposto da:
KANOUNY SAADIA, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Assarotti, 11;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del provvedimento del questore di Torino in data 12.07.2012 comunicato il 24.09.2012 nella parte in cui non ha rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in merito ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 novembre 2012 e depositato il 22 dicembre 2012, la signora Kanouny Nadia, cittadina marocchina, ha esposto di vivere in Italia dal 2002;di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel 2003, rinnovato fino al 2007;di avere ottenuto un nuovo permesso di soggiorno nel 2008 per coesione familiare, in quanto convivente con il proprio fratello, cittadino italiano naturalizzato;di essere stata riconosciuta invalida al 100% e di aver ottenuto, per l’effetto, con sentenza del Tribunale di Torino n. 4061/2010, il diritto a conseguire la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento a carico dell’INPS, per un totale rivalutato al 2012 di € 770,8 oltre alla tredicesima;di essersi trasferita successivamente in un alloggio autonomo messole gratuitamente a disposizione dalla parrocchia;di avere quindi richiesto alla Questura di Torino il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, depositando tutta la documentazione richiesta;di essere stata convocata in questura per il giorno 24 settembre 2012 e in tale occasione, senza previa notifica di preavviso di rigetto, di essersi vista rilasciare, non il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ma un permesso di soggiorno per residenza elettiva della durata di due anni, senza ricevere alcuna spiegazione al riguardo;di aver quindi formulato, attraverso il proprio legale, una richiesta di accesso agli atti, in occasione del quale apprendeva che l’istanza non era stata accolta per la ritenuta insufficienza del proprio reddito, in quanto in esso non era stata computata l’indennità di accompagnamento;a nulla valeva una successiva richiesta di riesame, che veniva respinta sul rilievo che né all’atto della presentazione dell’istanza né in sede di successive integrazioni essa avrebbe presentato documentazione relativa all’indennità di accompagnamento.
2. Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato il predetto titolo di soggiorno nella parte in cui ha implicitamente negato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ne ha chiesto l’annullamento in parte qua sulla scorta di tre motivi, con i quali ha lamentato:
I) la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in violazione dell’art. 10 bis L. 241/90;
II) la violazione dell’art. 9 D. Lgs. 286/98, attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti da detta norma (soggiorno in Italia da circa 10 anni, supporto del fratello naturalizzato italiano, disponibilità di un alloggio idoneo, reddito medio annuo di € 9.078,44 (derivante dal cumulo dell’assegno sociale pari a € 5.577,00 annui, della pensione di invalidità pari ad € 277,90 mensili per tredici mensilità e dell’indennità di accompagnamento pari a € 492,97 per tredici mensilità”);
III) l’irragionevolezza del diniego basato sulla mancata documentazione dell’indennità di accompagnamento (circostanza che, se segnalata in sede procedimentale, avrebbe potuto essere agevolmente integrata dall’interessata).
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al gravame.
4. All’udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto – circostanza confermata dall’amministrazione nella relazione depositata in giudizio e attribuita ad un mero disguido – non è causa di illegittimità dell’atto impugnato atteso il carattere vincolato di quest’ultimo e tenuto conto che l’interessata ha comunque interloquito attivamente con l’amministrazione, per il tramite del proprio difensore, nell’ambito del procedimento amministrativo.
5.2. Nel merito, va osservato che nella relazione depositata in giudizio, la Questura di Torino ha confermato che il mancato rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è dipeso dalla circostanza che l’amministrazione ha ritenuto insufficiente il reddito della ricorrente, non potendo in esso computarsi l’importo dell’indennità di accompagnamento percepita dall’interessata in qualità di invalida al 100%.
Secondo l’amministrazione l’indennità di accompagnamento non costituisce “reddito” valutabile ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.
5.3. Tale valutazione è corretta e va condivisa.
L'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale, che risultino non autosufficienti, già prevista dall'art. 1 della L. 11.2.1980 n. 18 ed attualmente dall'art. 24 della L.