TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-03-11, n. 201300215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-03-11, n. 201300215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300215
Data del deposito : 11 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00197/2012 REG.RIC.

N. 00215/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2012, proposto dalla Ego Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati T D S e G M, con domicilio eletto in Latina, alla via Farini, n. 2;

contro

comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto in Latina, alla via Custoza, n. 3 (presso Paolo Avv. Centola);

per l’annullamento e la declaratoria del diritto

della società Ego Eco S.r.l. alla liquidazione e all’esatta corresponsione delle somme spettanti a titolo di revisione periodica del prezzo del contratto di appalto per il “servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori”, in virtù del contratto di appalto stipulato con il Comune di Minturno in data 08 luglio 2008, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 6 della L. 24.12.1993 n. 537, come modificato dall’art. 44 comma 1 della L. 23.12.1994 n. 724 e sostituito dalle disposizioni di cui all’art. 115 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, nonché delle disposizioni di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto richiamato, per costituirne parte integrante, nel contratto d’appalto rep. 3059 del 08 luglio 2008, sottoscritto tra l’odierna ricorrente ed il Comune di Minturno, il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto e fino all’effettivo soddisfo;
per l’annullamento della nota prot. n. 21033 in data 27 settembre 2011 e la conseguente condanna del Comune di Minturno alla rideterminazione del compenso revisionale.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Minturno.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 La società Ego Eco S.r.l. espone di essersi aggiudicata in via provvisoria - il 4 giugno 2007 - e definitiva - il 10 ottobre 2007 - il servizio integrato di igiene urbana a seguito di gara indetta dal comune di Minturno. La stipula del contratto è tuttavia intervenuta in data 8 luglio 2008 ed il servizio è stato pertanto affidato, per la durata di sette anni e per un importo annuo pari ad € 2.188.378,66 oltre Iva al 10 %, dalla consegna di cui al verbale del 2 ottobre 2008. Peraltro a causa dell’iniziativa di tutela attivata dalla seconda classificata, l’effettiva esecuzione della prestazione ha avuto inizio solo dal 29 aprile 2009. Ha quindi chiesto, il 25 gennaio 2011, la revisione ed il comune, nota prot. n. 21033 del 27 settembre 2011, ha riconosciuto l’adeguamento dei prezzi per le annualità 2009, 2010 e 2011 applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, impiegati ed operai (FOI) dalla data di stipula del contratto.

2 Con memoria e documenti depositati il 5 maggio 2012, si è costituito il comune di Minturno che ha contrastato le domande.

3 Le parti hanno quindi depositato memorie e repliche.

4 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il ricorso è stato chiamato;
dopo la verbalizzazione dell’assenza di opposizione della ricorrente al deposito tardivo della memoria nonché della mancata corresponsione degli interessi da parte del comune, il ricorso è stato introdotto per la decisione.

5 La ricorrente, dopo aver premesso sintetiche indicazioni sul fondamento dell’istituto e sulla collocazione nella giurisdizione esclusiva di tutte le controversie relative alla clausola di revisione al pari della sua applicazione, agisce innanzitutto per l’annullamento della nota prot. n. 21033 del 27 settembre 2011 per mancanza di istruttoria e di motivazione difettando di ogni indicazione circa l’applicazione dell’indice e la decorrenza. Quanto a tale ultimo profilo, il comune immotivatamente avrebbe escluso la rilevanza della data di aggiudicazione, tant’è che il primo adeguamento decorre dall’annualità 2009;
ma avrebbe parimenti disatteso il parere che aggancia la decorrenza della revisione alla stipula del contratto, soluzione questa peraltro non condivisibile, perché incongrua rispetto alla funzione della revisione che implicherebbe il solo riferimento alla data di presentazione dell’offerta o, al limite, dell’aggiudicazione definitiva (rispettivamente del 4 giugno e 10 ottobre 2007) non essendo precluso, per la giurisprudenza, il possibile rilievo della data dell’offerta in ipotesi, simili alla vicenda nella quale, “… l’aggiudicazione è intervenuta a distanza di oltre 4 mesi dall’offerta ed il contratto è stato stipulato dopo un anno e mezzo dall’offerta e dopo nove mesi dell’avvenuta aggiudicazione.”. La nota impugnata sarebbe pertanto illegittima, “… in quanto l’aggiudicazione e non il contratto rappresenta il momento dal quale il canone deve essere rideterminato.”. Illegittimamente poi, sarebbe stato applicato l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie, operai ed impiegati (FOI) disattendendo così, senza istruttoria e giustificazione, la richiesta del 24 gennaio 2011 corredata da un prospetto predisposto al fine di ricondurre la revisione del costo della manodopera e del prezzo per il carburante ad altre rilevazioni ufficiali e comunque pertinenti. Senza spiegazione alcuna sarebbe stata, infine, disattesa la domanda relativa agli accessori nonostante l’indicazione di cui al detto parere.

6 Il resistente ha in primo luogo opposto che dagli atti, tutti noti all’interessata, emergerebbe, anche in ragione dell’espresso richiamo all’articolo 9, comma 5, del capitolato speciale d’appalto, la legittimità del riferimento alla data di stipula non potendosi discorrere di adeguamento dei prezzi in assenza dell’esecuzione, per un tempo minimo, della prestazione che deve comunque fondarsi su un contratto valido ed efficace. Quindi che l’indice usato è, per la giurisprudenza, quello da applicare ordinariamente ed oltre il quale non può esser determinato il detto compenso, salvo circostanze eccezionali che devono esser provate dall’impresa. Gli interessi, infine, sarebbero dovuti ma solo dallo scadere dei tre mesi decorrenti dalla presentazione dell’istanza di revisione, termine questo ritenuto, dalla giurisprudenza, necessario per la verifica dei presupposti del compenso revisionale;
non sarebbe invece dovuta la rivalutazione stante la natura del debito e la mancanza di una prova sull’esistenza di un danno maggiore rispetto a quello ristorato dagli interessi legali.

7 Il diritto reclamato dalla ricorrente trova il suo fondamento nell’articolo 11 del contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori per il quale “La revisione prezzi sarà prevista secondo quanto stabilito dall’articolo 9 commi 5 e 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, in conformità all’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 così come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.”. Tale previsione riconduce ora all’articolo 115 del D. Lgs n. 163 del 2006 che sancisce l’obbligatorietà della revisione del prezzo in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa al fine assicurare un equilibrio tra le prestazioni e mantenerne inalterato il c.d. sinallagma funzionale. Ciò premesso in generale e posto che nel caso non è contestata la spettanza del diritto alla “rimodulazione”, la domanda va disattesa in esito ai profili interessanti la decorrenza del compenso ed il meccanismo revisionale. Per costante affermazione della giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 2 novembre 2009, n. 6709;
T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 7 giugno 2010, n. 7234) l’istituto mira a “tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.”. Dal dato testuale che colloca l’adeguamento nel rapporto in corso di esecuzione e fondato sul contratto nonché dall’esposta finalità deriva pertanto l’infondatezza della tesi sulla rilevanza da accordare, per la revisione, al momento dell’offerta e/o dell’aggiudicazione definitiva. Il comportamento del comune quindi, per come si desume dagli atti di giudizio, è stato aderente alla clausola, sì come integrata dalla norma del capitolato speciale d’appalto, clausola che non può certamente ritenersi nulla anche in relazione alle modalità temporali ivi fissate e sulla correttezza delle quali alla fine concorda anche la ricorrente in sede di memorie conclusive. D’altro canto il dato di comune esperienza esclude possa ritenersi eccezionale la contestazione degli esiti di una gara capace di produrre effetti sulla stipulazione del contratto.

8 Quanto al parametro di adeguamento, è noto che, in ragione della mancata attuazione della disciplina legale, la lacuna è stata colmata con esclusivo ricorso all’indice F.O.I. e nella prospettiva secondo la quale la revisione non concede al contraente la possibilità di rinegoziare il corrispettivo per compensare gli aumenti dei costi a suo carico (Consiglio di Stato, V, 8 luglio 2002, n. 3795) ma solo di conseguire rimodulazioni agganciate alla rilevazione degli aumenti medi dei prezzi dei beni e dei servizi. Per la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2008 n. 2786;
17 febbraio 2010, n. 935) solo in via eccezionale è possibile il ricorso a differenti parametri, ma nella ricorrenza di evenienze impreviste e imprevedibili, insussistenti all’atto della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento (T.a.r. Veneto, sez. I, 1° febbraio 2010 n. 236). Nel caso quindi deve ritenersi corretto l’impiego ai fini del calcolo del compenso revisionale di detto meccanismo anche perché la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero giustificato la deroga al citato indice, quindi la plausibilità della proposta quantificazione correlata, per specifiche voci, alle differenti rilevazioni.

9 Fondata è ma nei limiti sempre tracciati dalla giurisprudenza la domanda sugli accessori. Ed, infatti, data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso, è soggetto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997;
T.A.R. Firenze Toscana I, 16 dicembre 2010 n. 6765). Il comune deve, pertanto, essere condannato al pagamento degli interessi di mora dal momento in cui sono dovuti e sino all’effettivo soddisfo. Non può, invece, essere accordata la rivalutazione monetaria non avendo la ricorrente dimostrato in modo adeguato che un pagamento tempestivo avrebbe evitato e/o ridotto gli effetti derivanti dall’inflazione

10 In conclusione, il ricorso va accolto solo in parte. Le spese possono essere compensate.

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