TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-02-19, n. 201801909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-02-19, n. 201801909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801909
Data del deposito : 19 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2018

N. 01909/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07452/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7452 del 2000, proposto dalla Società Mada Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P G, A B, A I, con domicilio eletto presso lo studio P G in Roma, via G. Nicotera, 29;



contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A R, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento, previa sospensiva,

- delle determinazioni dirigenziali n. 409 e n. 410 del 29.2.2000 con cui il Comune di Roma, I Circoscrizione, ha respinto le domande della ricorrente di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere A-B-C- D ex art. 5 della legge n. 287 del 1991;

- delle ordinanze del Sindaco n. 390 del 25.11.1998 e n. 127 del 30.11.1999;

- della Delibera G.C n. 1866 del 22.10.1999;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente allo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere A-B-C-D art. 5 legge n. 287 del 1991 nei locali di piazza della Rovere n. 87 e di via del Teatro Valle n. 19.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma (ora Roma Capitale);

Vista l’ordinanza n. 541 del 2000 con cui sono stati disposti incombenti istruttori;

Vista l’ordinanza n. 5201 del 2000 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società indicata in epigrafe riferisce che un suo incaricato la mattina del 1°.2.2000 si è recato presso la I Circoscrizione del Comune di Roma per presentare due domande per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (lett. A-B-C- D art. 5 legge n. 287 del 1991) per i locali siti in Roma, piazza della Rovere n. 87 e via del Teatro Valle n. 19, stante la previsione dell' ordinanza sindacale n. 127 del 1999 riguardo la concedibilita' di nuove autorizzazioni dalla data del 1°.2.2000, con accettazione delle istanze sulla base dell' ordine cronologico di presentazione.

Espone che l’addetto della società avrebbe acquisito il numero di prenotazione (3) per l'accesso all' Ufficio protocollo e che l'incaricata alla ricezione degli atti si sarebbe rifiutata di ricevere le istanze presentate per presunte irregolarità. Tali circostanze sarebbero state verbalizzate dai VV.UU di servizio presso l'Ufficio su richiesta dell'Amministratore della società, intervenuto nel frattempo, e nella stessa giornata tali istanze sarebbero state inviate via fax al medesimo Ufficio.

Le istanze rifiutate dall'Ufficio protocollo perché irregolari e poi inviate via fax sarebbero state tuttavia esaminate dall'Amministrazione, ma seguendo l’ordine cronologico successivo di arrivo via fax, circostanza che avrebbe determinato la presentazione da parte dell’Amministratore della società in data 6 aprile 2000, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma di una denuncia per abuso d'ufficio contro i responsabili per i fatti di cui sopra.

Assume la società di aver espressamente indicato nelle domande presentate la circostanza della revoca nell’ambito del territorio circoscrizionale interessato di almeno tre autorizzazioni oltre la revoca di almeno 30 licenze nella I circoscrizione dal 1995 al 2000, situazioni che dimostrerebbero la disponibilità per poter consentire il rilascio di altrettante nuove autorizzazioni.

Con determinazioni n. 409 e n 410 del 2000 l'Amministrazione ha respinto tali richieste rispettivamente per il locale di piazza della Rovere n.87 e per quello di via del Teatro Valle, n.19 opponendo giustificazioni ritenute illegittime dalla società Mada srl avverso le quali ha proposto ricorso deducendo quali motivi di impugnazione:

1) Violazione di legge. Eccesso di potere per imparzialità manifesta e disparità di trattamento , il comportamento dell'Amministrazione sarebbe illegittimo per aver rifiutato di accertare le richieste allo sportello, abuso poi perpetrato con il vaglio delle istanze inoltrate via fax, accettate con diversa graduatoria di ricezione, impedendo l'assegnazione di almeno una autorizzazione.

2 ) Violazione e falsa applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287. Violazione dell'art.3 della legge n.241 del 1990. Eccesso di potere per violazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione, la motivazione del provvedimento sarebbe generica e priva delle ragioni di contrasto della richiesta autorizzazione con i parametri, rispetto alle risultanze istruttorie. Dalle indagini effettuate dalla ricorrente e comunque rappresentate all’Amministrazione risulterebbe che nella Circoscrizione di riferimento nel periodo dal 1996 al 2000 sarebbero state revocate almeno 30 autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, come confermato anche dalla lettera redatta dal direttore della stessa Circoscrizione, allegata in atti, circostanze non valutate dall’Amministrazione.

3) Violazione e falsa applicazione della legge n.287 del 1991. Eccesso e sviamento di potere per erroneità, ingiustizia ed illogicità manifesta, nella Z.U.C. 01B Trastevere, dove la ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione anche di lettera D, l'allegato C all' ordinanza n. 390 del 1998 prevede la disponibilità di due soli esercizi di lettera D (attualmente inesistenti), proprio perché tale parametro sarebbe stato fissato tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. Quindi sostiene la ricorrente che anche se la Delibera n.105 C.C. del 1995 all'art.4 bis dispone il divieto di nuove aperture nel rione Trastevere, tale apertura di pubblici esercizi non potrebbe essere negata per quelli riferiti alla tipologia di cui alla lett. D, siccome non esistenti in quella parte di territorio. E tanto per non creare squilibri tra lo stesso rione e gli altri e per non contrastare i dettami della legge n.287 del 1991 che prevede l'esistenza di quattro tipologie di esercizi di somministrazione di cui alle lettere A, B, C, D art. 5 su tutto il territorio nazionale; oltretutto risulterebbe accertata la cessazione di 5 autorizzazioni nello stesso rione, tanto da determinare un numero inferiore dei parametri fissati per quel territorio.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art.4 della legge n.15 del 1987. Eccesso e sviamento di potere per erroneità nei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione

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