TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-17, n. 201002039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-17, n. 201002039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201002039
Data del deposito : 17 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00329/2000 REG.RIC.

N. 02039/2010 REG.SEN.

N. 00329/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 329 del 2000, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dall’Avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 151 Scala B, Ii°;

contro

Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Roma - (Rm), in persona del Ministro pro tempore , ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a’ sensi dell’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 come sostituito al riguardo dall’art. 1, comma 1, del D.L. 16 maggio 2008 n. 85 convertito con modificazioni in L. 14 luglio 2008 n. 121, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio Affari Generali e del Personale – Per. 4 – 002684 – Prot. n. 1744 – 4/04/01 dd. 17 dicembre 1999, a firma del Direttore dell’Ufficio Per. 4 e recante il diniego di inquadramento del ricorrente nella IX qualifica funzionale in applicazione della L. 7 luglio 1988 n. 254;
nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti (Rm), ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a’ sensi dell’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 come sostituito al riguardo dall’art. 1, comma 1, del D.L. 16 maggio 2008 n. 85 convertito con modificazioni in L. 14 luglio 2008 n. 121;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori, Avv. A. Pagnoscin per il ricorrente e Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Il ricorrente, Ing. Donato V, espone di essere dipendente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in servizio presso la sede di Verona dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e di essere presentemente inquadrato nel profilo professionale di “Ingegnere Direttore – VIII^ qualifica funzionale” con decorrenza 30 dicembre1986, a’ sensi del decreto del Ministro dei Trasporti –Direzione Generale M.C.T.C. –I^ Direzione Centrale - Personale n. 1634 (14) P.I.a.4 dd. 7 marzo 1989, adottato – a sua volta – in applicazione della L. 1 dicembre 1986 n. 870, del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, dell’art. 3 della L. 11 luglio 1980 n. 312 e del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219.

Con istanza dd. 4 ottobre 1999 il V ha chiesto al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti terrestri – Servizio Affari generali e del Personale, assunzioni e trattamento giuridico, di essere inquadrato nella IX^ qualifica funzionale, rappresentando, tra l’altro, di aver “conseguito il diploma di laurea in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Bari in data 20 luglio 1979” ;
di essere “abilitato all’esercizio della libera professione per avere positivamente superato l’Esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1980;
che a seguito dell’emanazione della L. 7 luglio 1988 n. 254 l’Amministrazione in intestazione ha provveduto a inquadrare nella IX^ qualifica funzionale i dipendenti la cui assunzione era avvenuta entro il 12 luglio 1988, a seguito del positivo superamento di concorso pubblico per la cui ammissione era richiesto il diploma di laurea e il relativo titolo di abilitazione”
, di essere stato “all’atto dell’assunzione nell’VIII^ qualifica funzionale” , avvenuta – come detto innanzi – in data 30 dicembre 1986, “in possesso del titolo accademico e della relativa abilitazione” ;
di aver “richiesto all’Amministrazione” di appartenenza “l’inquadramento nella predetta IX^ qualifica funzionale a’ sensi del comma 2, art. 1 della citata L. 254 del 1988, e ciò per estensione del giudicato contenuto nella sentenza resa in data 25 gennaio 1995 n. 133” (resa dalla Sezione III^ del T.A.R. per il Lazio); che il Ministero dei Trasporti ha risposto a tale istanza con la nota del giorno 11 gennaio 1996, n. 001388 di Prot.;
che con tale atto il Ministero ha sottolineato l’impossibilità di poter procedere all’inquadramento, attesa l’emanazione –
medio tempore – dell’art. 22, comma 34, della L. 23 dicembre 1994 n. 724;
che tale norma non consentiva, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, l’inquadramento
ex officio , per l’estensione del giudicato;
che l’efficacia di tale norma è venuta meno”
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

Alla surriportata istanza ha dato risposta il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio Affari Generali e del Personale – Per. 4 con nota n. 002684 – Prot. n. 1744 – 4/04/01 dd. 17 dicembre 1999, a firma del Direttore dell’Ufficio Per. 4, con la quale “al riguardo si comunica, così come rappresentato con la nota n. 1388 dell’11 gennaio 1996 che la sentenza T.A.R. Lazio n. 133 del 25 gennaio 1995 non è applicabile ai dipendenti che non abbiano partecipato al ricorso a cui tale sentenza si ricollega in quanto il divieto di estensione di decisione giurisdizionale nella materia del pubblico impiego con l’art. 24 della L. 17 maggio1999 n. 144 è stato prorogato per il triennio 1999-2001” .

1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il V chiede l’annullamento del provvedimento surriportato e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 luglio 1988 n. 254, dell’art. 24 della L. 144 del 1999 e degli artt. 2, comma 1, e 3 , commi 1 e 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta e sviamento.

Il ricorrente rimarca che a’ sensi dell’art. 1, comma 2, della L.254 del 1988, in sede di primo inquadramento del personale del comparto Ministeri conseguente alle disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, “nella nona qualifica sono … inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l’esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell’esercizio della predetta attività” e che, a’ sensi dell’art. 3, comma 2, della medesima legge parimenti si dispone che, in sede di primo inquadramento del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo conseguente alle disposizioni contenute negli artt. 54, 55 e 57 del D.P.R.18 maggio 1987 n. 269, inquadramento “nella nona qualifica sono … inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonchè il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell’esercizio della predetta attività.

Il V evidenzia che la ratio sottesa alle due disposizioni testè riportate è unica, con la conseguenza che la disciplina ivi stabilita dovrebbe essere uniformemente applicata sia per il personale dipendente dai Ministeri, sia per il personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Lo stesso ricorrente, peraltro, rileva pure che l’art. 3, comma 2 della L. 254 del 1988 di per sé contempla due categorie di destinatari della relativa disciplina: ossia coloro che, appartenenti all’ex carriera direttiva, sono stati assunti mediante superamento di un concorso per l’esercizio di attività tecnico-professionali per le quali erano richiesti sia il possesso dell’apposito diploma di laurea, sia il relativo titolo di abilitazione professionale, e coloro che, inquadrati nei ruoli ove era richiesta l’abilitazione professionale, avevano conseguito il diploma di laurea ovvero di abilitazione in epoca successiva all’assunzione.

Per tale ultima categoria di personale l’inquadramento nella IX^ qualifica funzionale viene riconosciuto soltanto in presenza dell’ulteriore requisito costituito dall’effettivo servizio per almeno cinque anni nell’esercizio della relativa attività.

Il V rimarca – quindi – che proprio quest’ultima previsione introdotta dal legislatore differenzia le due categorie di dipendenti, posto che per la prima non è richiesto il requisito temporale di servizio, e ciò in ragione del fatto che al momento dell’assunzione tale personale possedeva quei requisiti di studio che – viceversa – difettava alla seconda categoria di dipendenti.

Il ricorrente richiama – altresì – l’indirizzo giurisprudenziale formatosi al riguardo e enunciato, in particolare, da T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 febbraio 1991 n. 385 e 11 luglio 1990 n. 1315, rimarcando pure che, sebbene il tenore letterale dell’art. 1, comma 2, della L. 254 del 1988 – segnatamente relativo ai dipendenti ministeriali – non coincida perfettamente con quello di cui all’art. 3, comma 2, della medesima legge relativo al personale delle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nondimeno l’interpretazione sopradescritta dovrebbe estendersi anche al personale dipendente dai Ministeri,sia per l’identità della ratio delle relative norme, sia perché – diversamente argomentando – sorgerebbero “consistenti dubbi di conformità” dello stesso art. 1, comma 2, della L. 254 del 1988 “ai principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di ragionevolezza nelle scelte legislative” (così, per l’appunto, T.A.R. Lazio, Sez. III, 25 gennaio 1995 n. 133).

Ad avviso del ricorrente, l’assunto contenuto nel provvedimento qui impugnato, secondo il quale la propria istanza non potrebbe essere accolta in dipendenza del divieto di estensione del giudicato disposto dall’art. 24 della L. 17 maggio 1999 n. 144 risulterebbe inconferente rispetto alla domanda da lui presentata all’Amministrazione, posto che con la domanda medesima sarebbe stato solo incidentalmente ricordata l’esistenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli all’istante, nel mentre l’oggetto della richiesta era la di verificare il possesso - nella specie - dei requisiti richiesti ai fini dell’inquadramento nella IX^ qualifica funzionale e, a seconda di quanto accertato, di accogliere o di respingere la richiesta: e, per l’appunto – sempre secondo la tesi del ricorrente – l’Amministrazione adita avrebbe illegittimamente omesso di esercitare il potere disposto ex lege e richiesto nella domanda, esercitando viceversa (o, meglio, affermando di non poter esercitare) altro potere, ossia quello di estensione del giudicato amministrativo.

Secondo il ricorrente, il potere presupposto dall’art. 1, comma 2, della L. 254 del 1988 e quello presupposto invece dall’art. 22 della L.144 del 1999 sarebbero intrinsecamente diversi, posto che il primo sarebbe, con ogni evidenza, di segno positivo e amplierebbe la sfera giuridica del soggetto destinatario della disciplina ivi contenuta, nel mentre ilo secondo configurerebbe una limitazione a carico dell’Amministrazione e, comunque, effetti negativi sui destinatari finali del divieto.

Tutto ciò, pertanto, ad avviso del ricorrente integrerebbe sia la mancata applicazione dell’art. 1, comma 2, della L. 254 del 1988, sia la falsa applicazione dell’art. 22 della L. 144 del 1999, sia eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento.

Ad avviso del ricorrente, anche gli artt. 2 e 3 della L. 241 del 1990 risulterebbero violati in quanto la motivazione del diniego a lui opposto non sarebbe coerente, né sarebbe logica se valutata coerentemente all’anzidetto, asserito contenuto della domanda di inquadramento nella qualifica superiore.

Da ultimo, il ricorrente reputa realizzata nella specie anche l’ipotesi di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, reputando in tal senso il diniego opposto come un “diversivo” utilizzato dall’Amministrazione per comunque non pronunciarsi sulla sostanziale fondatezza della richiesta da lui avanzata.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Trasporti – ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a’ sensi dell’art. 2 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 come sostituito al riguardo dall’art. 1, comma 1, del D.L. 16 maggio 2008 n. 85 convertito con modificazioni in L. 14 luglio 2008 n. 121 -

eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente proposto avverso un atto confermativo di altri dinieghi a lui opposti in esito a omologhe sue istanze, sia in data 31 luglio 1995, sia in data 1 marzo 1996 (cfr. doc. 4 di parte resistente).

L’Amministrazione intimata replica peraltro anche nel merito alle censure avversarie e conclude comunque per la reiezione del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il Collegio, per parte propria, reputa che il ricorso sia ammissibile, posto che – come a ragione afferma la stessa difesa del Ministero nella propria memoria – un atto amministrativo può definirsi confermativo soltanto se adottato in base alla stessa situazione di fatto e di diritto posta a fondamento di un atto di identico contenuto precedentemente emanato ed in assenza di un riesame dei presupposti di fatto e di diritto già a quel momento valutati (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 1998 n. 1637).

Nel caso di specie, viceversa, il provvedimento di diniego qui impugnato non può configurarsi quale atto confermativo poiché:

a) i dinieghi precedenti erano stati fondati sull’affermata vigenza del pregresso divieto di estensione dei giudicati in materia di pubblico impiego disposto dall’art. 22, comma 34, della L. 23 dicembre 1994 n. 724;

b) la nuova domanda del V di riconsiderare la propria posizione risulta testualmente fondata sulla circostanza “che l’efficacia di tale norma è venuta meno” ;

c) la risposta data dal Ministero fonda il diniego di inquadramento sul nuovo divieto di estensione dei giudicati in materia di pubblico impiego disposto dall’art. 24 della L. 17 maggio 1999 n. 144, medio tempore sopravvenuto.

Da tutto ciò è dunque ben evidente che l’Amministrazione intimata ha opposto al V un nuovo diniego di inquadramento nella qualifica superiore, fondato su di un riesame della sua posizione in dipendenza di una situazione di diritto diversa e data, per l’appunto, dall’intervenuta cessazione degli effetti del precedente divieto di estensione dei giudicati con il concomitante inizio di vigenza di altra omologa disciplina di divieto, erroneamente non considerata nell’istanza del medesimo ricorrente.

5. A ben vedere, tuttavia, dalle notazioni che precedono consegue pure la reiezione del ricorso in epigrafe.

Come detto innanzi, nell’istanza dd. 4 ottobre 2009 indirizzata dal V al Ministero e in relazione alla quale è stato emanato il nuovo provvedimento di diniego qui impugnato, si legge testualmente che l’interessato aveva invero “richiesto all’Amministrazione … l’inquadramento nella predetta IX^ qualifica funzionale a’ sensi del comma 2, art. 1 della citata L. 254 del 1988, e ciò per estensione del giudicato contenuto nella sentenza resa in data 25 gennaio 1995 n. 133;
che il Ministero dei Trasporti ha risposto a tale istanza con la nota del giorno 11 gennaio 1996, n. 001388 di Prot.;
che con tale atto il Ministero ha sottolineato l’impossibilità di poter procedere all’inquadramento, attesa l’emanazione –medio tempore – dell’art. 22, comma 34, della L. 23 dicembre 1994 n. 724;
che tale norma non consentiva, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, l’inquadramento
ex officio per l’estensione del giudicato;
che l’efficacia di tale norma è venuta meno”
.

Da ciò, dunque, ben si evince che lo strumento individuato dal medesimo V ai fini di conseguire il richiesto suo inquadramento “nella IX qualifica funzionale, profilo di Ingegnere Direttore Coordinatore, ai sensi della L. 7 luglio 1988 n. 254, e ciò a decorrere dal 12 luglio 1988” (così la conclusione dell’istanza predetta) non è, come ora da lui prospettato, la presentazione di un’istanza al Ministero al fine di far accertare in via autonoma il proprio possesso dei requisiti richiesti agli effetti dell’ottenimento della qualifica in questione, ma è, essenzialmente, l’estensione del giudicato discendente dalla precitata sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio: estensione da lui reputata possibile per il venir meno dell’art. 22, comma 34, della L. 724 del 1994 ma che l’Amministrazione qui intimata ha correttamente – ed inevitabilmente – ritenuto preclusa per effetto dell’omologo divieto contenuto nell’art. 24 della L. 144 del 1999.

In tale contesto, pertanto, l’emanazione del provvedimento di diniego costituiva atto vincolato per il Ministero qui intimato, non idoneamente censurabile da parte del ricorrente.

6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

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