TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-10-05, n. 201701098
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2017
N. 01098/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2016 REG.RIC.
N. 01004/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti numero di registro generale 1003 e 1004 del 2016, integrati da motivi aggiunti, proposti da:
Rail Cargo Carrier Italy S.r.l., Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l., InRail S.p.A., HUPAC S.p.a., Db Cargo Italia S.r.l., Rail Traction Company S.p.a., CFI Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrotramviaria S.p.a., Oceanogate Italia S.p.a., Captrain Italia, Dinazzano Po S.p.a., GTS Rail S.p.a., Interporto Servizi Cargo S.p.a., Db Bahn Italia S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Giordano, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Autorita' Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Rfi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonella Borsero in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
per l'annullamento
quanto ad entrambi i ricorsi:
- della Delibera n. 80/2016 avente ad oggetto il "Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Conformità al modello regolatorio approvato con la delibera n. 96/2015 e successive integrazioni" del 15 luglio 2016;
e per quanto occorrer possa
- della Delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante i "Criteri per determinazione dei canoni di accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria";
- della Delibera n. 28/2016 dell'8 marzo 2016, avente ad oggetto "Attuazione della delibera n. 96/2015 - Differimento di termini ed altre misure";
- della Delibera n. 31/2016 del 23 marzo 2016 avente ad oggetto "Attuazione della delibera n. 96/2015 - Precisazioni";
- della Delibera n. 62/2016 del 30 maggio 2016, avente ad oggetto "Differimento dei termini di attuazione delle misure 41 e 58 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015";
- della Delibera n. 72/2016 del 27 giugno 2016, avente ad oggetto "Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento dei termini";
- del Prospetto Informativo della Rete 2017 - Edizione luglio 2016, approvato con Disposizione 13/D del 22 luglio 2016, a firma dell'amministratore delegato di RF, con le regole e le procedure per la richiesta e per l'allocazione di capacità dell'infrastruttura in riferimento all'orario ferroviario in vigore dall'11 dicembre 2016 al 9 dicembre 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13 febbraio 2017, per l’annullamento
- del Prospetto Informativo della Rete PIR - 2017 Edizione dicembre 2016, di RF e della Disposizione dell'Amministratore delegato di RF n. 22 del 7.12.2016, che emana il detto PIR, in vigore a partire dall'orario di servizio del 10 dicembre 2016;
- del Prospetto Informativo della Rete PIR - 2018 Edizione dicembre 2016, di RF e della disposizione dell'Amministratore delegato di RF n. 23 del 7.12.2016 che emana il detto PIR, in vigore a partire dall'orario di servizio del 10 dicembre 2017;
- per quanto occorrer possa, della Delibera n. 140/2016, del 30.11.2016 e relativo Allegato A, avente ad oggetto "Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto Informativo della Rete 2018", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al "Prospetto Informativo della Rete 2017 vigente";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono società che esercitano attività di trasporto ferroviario di merci, anche internazionale, titolari di un contratto di capacità e di assegnazione di tracce stipulato con Rete Ferroviaria Italiana (RF); per quanto concerne le tariffe dalle medesime versate al gestore della rete, con delibera n. 80/2016, qui impugnata, l’ART ha approvato le tariffe per i servizi diversi dal pacchetto minimo di accesso (cd. PMdA), facendo applicazione del modello regolatorio in precedenza dettato con la delibera n. 96/2015, che ha individuato la metodologia generale che RF deve seguire per la determinazione dei canoni di accesso. RF ha quindi adottato il Piano Informativo della Rete (PIR) 2017 – edizione di luglio 2016 – destinato a sostituire, a partire dal mese di dicembre 2016, il precedente PIR approvato nell’aprile 2016. La prima edizione del PIR era stata unilateralmente determinata da RF; la nuova edizione ha comportato la previsione di nuove tariffe di accesso (access fee), prima non previste, e l’incremento di circa il 45% delle preesistenti tariffe di servizio (service fee); sono inoltre state previste tariffe di sosta in precedenza inesistenti.
Il PIR di luglio 2016 è destinato a regolamentare il periodo 2017-2021 e, osservandone la dinamica nel periodo regolato, secondo le ricorrenti non emergerebbe alcun efficientamento dei costi.
La falsata dinamica tariffaria determinerebbe un extracosto a carico del trasporto merci ferroviario che ne aggraverebbe le già non competitive condizioni di esercizio rispetto al trasporto merci su strada.
A fronte di tale quadro fattuale le ricorrenti hanno dedotto, avverso le delibere impugnate, con due separati ricorsi e successivi motivi aggiunti, le seguenti censure:
1-2-3) Difetto di competenza per la determinazione del modello regolatorio “in deroga”. Nullità assoluta e violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 112/2015; difetto di istruttoria. La delibera n. 96/2015, in materia di tariffazione dei servizi extra PMdA prevede, alla misura 47, che la correlazione ai costi – prevista dalla pertinente normativa per la determinazione delle tariffe – avvenga seguendo le prescrizioni della misura 6 la quale a sua volta individua una formula secondo la quale Rc (ossia il gettito dei canoni per il PMdA, richiamato in questo caso anche per i servizi extra PMdA) deve eguagliare i costi netti totali efficientati; a sua volta il recupero dei costi netti totali efficientati presuppone l’applicazione di coefficienti di maggiorazione che, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 112/2015, solo i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Economia e delle finanze di concerto sarebbero competenti ad applicare. Con l’approvazione di un modello regolatorio che consente l’applicazione di coefficienti di maggiorazione, pertanto, l’ART avrebbe esulato dalle proprie competenze. L’art. 18 comma 4 del d.lgs. prevede poi che, quando le determinazioni tariffarie seguono il criterio del cosiddetto total cost, sia prevista solo a posteriori una verifica dell’Autorità di Regolazione che accerti la sostenibilità per il mercato della soluzione adottata e ne verifichi una applicazione secondo principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, comunicandone gli esiti al Ministero, ai quali soli spetterebbe la valutazione finale. Da ultimo le imprese ricorrenti, in fase istruttoria, avrebbero rappresentato che l’applicazione degli extracosti avrebbe sulle stesse un impatto anticoncorrenziale e tali osservazioni non sarebbero state prese in considerazione dall’ART;
4-5) Eccesso di potere e difetto di istruttoria. L’ART avrebbe condotto una istruttoria carente e contraddittoria là dove, da una parte ha recepito la tesi di RF secondo la quale la maggior parte dei costi del gestore sono costi fissi, dall’altra non ha tenuto conto della contraddizione che tale assunto ingenera con una evoluzione tariffaria che, nel luglio 2016, ha portato ad una moltiplicazione delle tariffe contestualmente ad un incremento di quelle preesistenti. Siffatta dinamica tariffaria, in quanto allocazione di costi su nuove linee di costo (es. sosta, accesso a scali di smistamento) avrebbe dovuto comportare, relativamente alle prestazioni già in precedenza tariffate, una riduzione di imputazione dei costi rispetto a quelli storici, appunto perché una parte dei costi sarebbe stata “trasferita” su nuove linee di costo;
6) Violazione dell’art. 17 commi 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 112/2015; il citato articolo 17 prevede che la tariffa, di norma rapportata ai costi diretti, possa essere maggiorata in presenza di specifiche ipotesi (scarsità di capacità, art. 17 comma 5; effetti ambientali nocivi e rumorosità dei mezzi, art. 17 comma 6); non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle due circostanze la tariffa con coefficienti di maggiorazione sarebbe stata determinata illegittimamente;
7) Violazione dell’art. 31 commi 7 e 8 della direttiva 2012/34/UE e dell’art. 17 commi 10 e 11 del d.lgs. n. 112/2015; eccesso di potere, errore di fatto manifesto. L’Autorità avrebbe approvato tariffe che non contemplano il cosiddetto PRICE CAP benchè previsto dalla normativa; inoltre la tariffa approvata non garantirebbe alcuna forma di efficientamento.
8) Mancanza di un sistema di tariffazione basato su costi certi e pertinenti; violazione dell’art. 13 e 16 del d.lgs. n. 112/2015;