TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-06-14, n. 201606797
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N. 06797/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13768/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13768 del 2015, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G C, G P, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione n. M_D MSTAT 0054511 di protocollo dell’11 agosto 2015, notificata l’8 ottobre 2015, con la quale il responsabile del procedimento ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti della ricorrente;
della nota n. M_D MSTAT 0065615 di protocollo, datata 6 ottobre 2015, notificata l’8 ottobre 2015, con la quale il capo ufficio generale affari legali dello Stato maggiore della Marina ha trasmesso il suindicato parziale diniego;
e, conseguentemente, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad acquisire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 24 maggio 2012, il nocchiere Alessandro Nasta, sottocapo di 3ª classe della Marina Militare, in servizio a bordo della nave-scuola “Amerigo Vespucci”, mentre era intento all’apertura delle vele sull’albero maestro dell’imbarcazione, precipitava al suolo da un’altezza di 20 metri, riportando fratture multiple gravissime che ne causavano la morte dopo il ricovero presso l’ospedale di Civitavecchia.
Conseguentemente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia ha aperto il procedimento penale n. 5555/13 R.G. ed ha chiesto il rinvio a giudizio dei superiori del sottocapo Nasta, per i reati di cui agli artt. 40, comma 2, 113, 589, commi 1 e 2 e 61, numeri 3 e 9, del c.p. per averne cagionato colposamente il decesso, a causa della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La ricorrente, madre del militare deceduto, si è costituita parte civile nel citato procedimento penale.
Con istanza prodotta all’Amministrazione resistente in 14 luglio 2015, la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione l’accesso agli atti comunque connessi all’incidente.
In particolare ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:
1) Prospetto delle risorse finanziarie previste per la ristrutturazione della Nave Scuola Amerigo Vespucci;
2) Progetto di ristrutturazione complessiva strutturale della Nave Scuola Amerigo Vespucci, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del personale di bordo;
3) Copia dei processi verbali delle riunioni del Consiglio di Sicurezza e Servizio di Prevenzione e Protezione, dal 15 maggio 2008 ad oggi, con particolare riferimento ai lavori in alberata e relativi DPI (dispositivi di protezione individuale) anticaduta;
4) D.V.R., documento di valutazione dei rischi attualmente in vigore sulla Nave Amerigo Vespucci;
5) Schede elaborate dalla ditta MECQ, inerenti la Nave Vespucci, con particolare riferimento alle schede in cui vengono descritte le manovre sugli alberi (lavori in quota) relative alla specifica tecnica di Navarm;
6) Documentazione attestante il servizio svolto dal nocchiere NASTA dal 23 maggio 2012 fino al disormeggio per procedere in navigazione verso il porto di Civitavecchia;
7) Scheda individuale di controllo conservata nella documentazione personale del nocchiere Nasta (direttiva n. 2 del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare).
Riferisce la difesa della ricorrente che il giorno 2 novembre 2015 ( rectius 2 ottobre 2015), l’Amministrazione ha tramesso, tramite posta elettronica certificata, la risposta alla richiesta di accesso agli atti della ricorrente, inviata in un formato crittografato, con chiave d’accesso.
In data 8 ottobre 2015, su espressa richiesta dell’istante, stante la difficoltà di aprire il documento trasmesso, l’Amministrazione ha nuovamente partecipato, con raccomandata a.r., la nota n. M_D