TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-08-05, n. 200907895

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-08-05, n. 200907895
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907895
Data del deposito : 5 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12219/2008 REG.RIC.

N. 07895/2009 REG.SEN.

N. 12219/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 12219 del 2008, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via del Seminario, 113/116;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata presso gli uffici della medesima , in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Maratea, in persona del sindaco p.t, non costituito;

per l'annullamento

del Decreto adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il paesaggio della Basilicata in data 14.10.08, comunicato il 17 ottobre 2008, recante l'annullamento del nulla osta paesistico rilasciato dal Comune di Maratea in data 1 febbraio 2008 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in loc. Marina - comune di Maratea .


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2009 il cons. L T e uditi per le parti l’avv. Di Cosimo in sostituzione dell’avv. L V e l’avv. Marianelli ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in località Marina di Maratea, definito catastalmente parte a bosco alto e parte a seminativo, per un’estensione di mt.5637, sul quale ha chiesto di realizzare un fabbricato destinato a civile abitazione.

Secondo il Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente nel comune il terreno ricade in Zona Aedificandi( zona 4) densità “estensivo”, lotto minimo 1000 mq con indice di edificabilità 0,3 max e altezza massima 7, 5 mt.

Il Piano territoriale paesistico comprende il terreno in zona V2.5 ( Qualità costituite da medio interesse dei tematismi in aree in trasformazione insediativi oggetto di RI - riqualificazione).

Il progetto presentato dal ricorrente per la realizzazione del fabbricato prevede la costruzione per una superficie ed una cubatura inferiore a quella consentita .

Il Comune ha concesso il nulla osta per la realizzazione delle opere, acquisito il parere ambientale favorevole della Commissione comunale per la tutela ambientale, che il Sovrintendente ha annullato con l’atto oggetto del ricorso all’esame del collegio, notificato l’11 dicembre 2008 e depositato il 22 dicembre .

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce dodici motivi, che possono essere così riassunti:

Violazione di legge,( art.159 del D.Lgs. 42/04 in relazione all’art. 21bis L. 241/90, in relazione all’art. 1 stessa legge ed art. 253 Trattato UE) eccesso di potere( sviamento, violazione del giusto procedimento, straripamento) carenza di potere.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato tardivamente anche considerando il periodo di interruzione determinato dalla richiesta di documentazione integrativa.

2) 3) 4)Violazione di Legge ( art.146 e 159 D.lgs 42/04, in relazione anche agli artt.4 e 6 del d.m.495/1994).Eccesso di potere ( carenza del presupposto, sviamento, violazione del giusto procedimento, straripamento) carenza di potere.

5)Violazione di legge( art.10bis L.241/90, art.1,IIcomma legge 241/90 in relazione agll’art. 97 Cost.;
art. 21 nonies) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sviamento, arbitrarietà irrazionalità, violazione del principio di proporzionalità.

6) 7) Incompetenza, violazione di legge ( art.159 anche in relazione al dpr173/2004ed alla direttiva dirett. 5/8/04) eccesso di potere

8) 9) Violazione di legge ( art.159 d.lgs 42/04, in relazione agli artt. 11 d,lgs 368/98, 14 dpr 441/2000, in relazione agli artt. 151 d,lgs 490/99;
17 L.400/88 ed agli artt. 76 e 77 Cost.eccesso di delega incompetenza.

In estrema sintesi il ricorrente contesta alla base il potere della Soprintendenza regionale di annullare il provvedimento adottato dal Comune, ritenendo competente il Ministero, rileva che l’atto impugnato sarebbe apodittico ed immotivato, generico e privo di collegamento con i dati reali.

L’amministrazione si è costituita con formula di rito.

L’istanza di misure cautelari è stata rigettata per mancanza di danno attuale ed in considerazione di una rapida fissazione del merito.

In vista dell’udienza la difesa del ricorrente ha depositato memoria insistendo sulla tardività .

All’udienza pubblica del 3 giugno 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Oggetto dei ricorso è il decreto con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il paesaggio della Basilicata ha annullato, per carenza di motivazione e per violazione dell’art.159 del d.lgs n. 42/2004, il nulla osta paesistico rilasciato, a favore del ricorrente, dal Comune di Maratea, in data 1 febbraio 2008, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, in loc. Marina - comune di Maratea .

La censura di tardività è destituita di fondamento, poiché è in facoltà dell’amministrazione di richiedere documenti idonei a chiarire nel complesso l’iter del procedimento e la completezza dell’istruttoria, con contestuale interruzione dei termini di decadenza. Nella specie le richieste avanzate non possono ritenersi pretestuose e, calcolando quale termine ultimo la data dell’adozione del provvedimento, non sussiste la violazione eccepita.

Deve tuttavia osservarsi che, ancor più nelle ipotesi in cui si richieda un supplemento di istruttoria, nell’eventuale atto pregiudizievole, l’amministrazione cui è attribuito il controllo di legittimità deve dare conto con maggiore precisione degli elementi di fatto e di diritto che l’hanno indotta a riscontrare vizi formali nel procedimento.

Nella specie, questo non è avvenuto, sicchè appare di chiara evidenza che ad essere, quanto meno, motivato in modo generico ai limiti della superficialità , è proprio il decreto impugnato, il quale contiene una serie di affermazioni gravi, quali la produzione da parte del progetto di un’alterazione negativa dei luoghi, di una modificazione dei tratti caratteristici della località protetta e di una modificazione del provvedimento di vincolo, che non corrispondono né al reale contesto, né all’oggettivo contenuto del progetto, né infine alla valutazione dei luoghi operata, sia dal comune in sede di conformazione urbanistica, sia dalla regione nel piano paesaggistico.

Ed invero, secondo gli atti esibiti dal ricorrente e non contestati specificamente dall’amministrazione nella loro realtà oggettiva, il progetto ricade in un’area già ampiamente compromessa , non consuma tuta la cubatura realizzabile, dovrà essere edificato in una zona del vasto lotto, ( part. 128), non coperta da vegetazione ( viene definita: brulla e priva di vegetazione) e con specifica salvaguardia della serie di alberi, destinati, secondo la relazione tecnica, a fungere da recinzione.

La tipologia dei materiali e le modalità di realizzazione delle rampe sono finalizzati a garantire il massimo rispetto delle tipicità della zona, che secondo le risultanze fotografiche è anzi caratterizzata dall’esistenza di una moltitudine di residenze negli stili più vari.

Nulla viene detto nel provvedimento contestato in merito alla disciplina del piano paesistico, tenuta presente e richiamata invece negli atti istruttori, a dimostrazione e spiegazione della scelta di ritenere compatibile la costruzione con la tutela del paesaggio.

E’ inoltre pacifico che ogni intervento implica una modificazione del vincolo , ma nella specie trattandosi di vincolo indiretto e non di inedificabilità assoluta, la scelta di consentire tali alterazioni, purché contenute e disciplinate, come nella specie, è stata fatta a monte dalla stessa amministrazione centrale .

In conclusione , in presenza di un’istruttoria condotta con cura , compiuta nei suoi elementi, e corretta nelle conclusioni, appare incongruo il rilievo del difetto di motivazione nell’atto conclusivo, ed altrettanto illegittima l’apodittica affermazione di una violazione dell’art. 159, posto che ormai può ritenersi pacifico l’orientamento secondo il quale, in presenza di una istruttoria condotta in modo esaustivo, non è necessario che nell’atto conclusivo sia contenuta una giustificazione particolarmente dettagliata.

La fondatezza e prevalenza di questo profilo di censura di natura sostanziale, che il ricorrente ha variamente articolato, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi, diretti a rilevare vizi formali, con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate in Euro 3000 ( tremila )e poste a carico della Soprintendenza.

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