TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-10-03, n. 202402755
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2024
N. 02755/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2020 REG.RIC.
N. 01930/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio dell’avv. E B in Palermo, corso Finocchiaro Aprile, 40;
contro
il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio dell’avv. E B in Palermo, corso Finocchiaro Aprile, 40;
contro
il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1807 del 2020:
- dell’ordinanza n-OMISSIS-notificata il 13.08.2020, emessa dal Comune di Marsala, – Libero Consorzio Comunale di Trapani – Settore Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile adibito ad uso abitativo di mq.45 ed una tettoia mq. 48, sito in Marsala contrada Fossarunza;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad essa;.
quanto al ricorso n. 1930 del 2022:
- dell’ordinanza n-OMISSIS-con la quale il Comune intimato ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 ex art. 31, c. 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con un primo ricorso, allibrato al n.r.g. 1807/2020, il sig.-OMISSIS- impugnava l’ordinanza del Comune di Marsala, prot. -OMISSIS-di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n-OMISSIS- notificata in data 11 maggio 2015, avente ad oggetto un prefabbricato ad uso residenziale realizzato entro il limite dei 150 mt. dalla battigia su un fondo di sua proprietà sito nel territorio del Comune di Marsala e, in quanto tale, ricadente nell’alveo del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. del 12 giugno 1976, n. 78.
2. Rilevano in fatto le seguenti circostanze:
- il Comune di Marsala notificava al ricorrente ordinanza di demolizione -OMISSIS-avente ad oggetto due prefabbricati realizzati entro il limite dei 150 mt. dalla battigia e pertanto rientranti nell’ambito di applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. n. 78/76;
- all’esito del sopralluogo per la verifica dell’ottemperanza alla prefata ordinanza, con relazione n-OMISSIS- la P.M. del Comune di Marsala accertava l’avvenuta demolizione dei due prefabbricati e, tuttavia, gli stessi agenti accertavano la realizzazione da parte del ricorrente di un terzo prefabbricato edificato in difetto di titolo edilizio e sempre entro il limite dei 150 mt dalla battigia, in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla citata legislazione regionale;
- all’esito del relativo procedimento, il Comune di Marsala adottava l’ordinanza di demolizione n-OMISSIS- notificata il successivo 11 maggio, con cui ingiungeva al ricorrente la rimozione del predetto prefabbricato;
- con nota n-OMISSIS-5, la P.M. del Comune di Marsala dichiarava che l’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione del -OMISSIS- risultava già demolito in data 14 gennaio 2014, “ … essendo già inserita nella lista dei 12 immobili da abbattere. ”;
- tuttavia, in data 21 settembre 2015, con nota assunta dal Comune di Marsala al prot. n. -OMISSIS-, il ricorrente richiedeva all’amministrazione comunale una proroga del termine di demolizione di cui all’ordinanza del -OMISSIS-;
- con nota -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 31 dicembre 2015, il Comune di Marsala concedeva al medesimo la richiesta proroga di novanta giorni per ottemperare all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-e detto ulteriore termine veniva pertanto a scadere in data 30 marzo 2016;
- A seguito di sopralluogo del 13 ottobre 2016, si accertava che il ricorrente non aveva demolito il prefabbricato abusivamente realizzato e costituente oggetto dell’ordinanza di demolizione-OMISSIS-
- pertanto, con ordinanza del -OMISSIS-il Comune di Marsala notificava al ricorrente atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del -OMISSIS- oggetto della presente impugnativa.
3. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di ricorso:
- “ I «ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. -OMISSIS- AI SENSI DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 PER ECCESSO DI POTERE: IN SPECIE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI» ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per erroneo accertamento dei fatti posti alla base della sua adozione da parte del Comune di Marsala.
In particolare, il ricorrente assume che l’opera abusiva oggetto dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- sarebbe stata demolita nel gennaio 2014, così come sarebbe dimostrato dalla nota dello stesso Comune di Marsala prot.-OMISSIS-
- “ II «ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. -OMISSIS- OGGI IMPUGNATA, AI SENSI DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 PER VIOLAZIONE DI LEGGE – IN SPECIE DELL’ART. 31, D.P.R. N. 380/2001 E DELL’ART. 28, L. N. 689/1981» ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente adduce che il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-sarebbe illegittimo per la sua inidoneità a produrre ulteriori effetti e perché esso sarebbe comunque inidoneo a costituire valido atto prodromico alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, in ragione della maturata prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981.
- “ III «NULLITÀ DELL’ORDINANZA N. -OMISSIS- OGGI IMPUGNATA, AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/1990 PER MANCANZA DELL’ATTO PRESUPPOSTO.IN SUBORDINE, ANNULLAMENTO DELLA MEDESIMA ORDINANZA, AI SENSI DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990, PER VIOLAZIONE DI LEGGE» ”.
Con il terzo motivo il ricorrente torna a censurare il provvedimento impugnato in ragione della asserita demolizione di tutti e tre i prefabbricati insistenti sul terreno in sua proprietà.
Afferma pertanto il ricorrente che l’atto di accertamento della inottemperanza si riferirebbe ad un quarto prefabbricato in realtà inesistente, di qui la richiesta di una pronuncia di declaratoria della nullità del provvedimento di accertamento della inottemperanza per inesistenza dell’oggetto ovvero di una pronuncia di annullamento del medesimo atto, stante l’insussistenza dei presupposti di fatto per la sua valida adozione.
4. Con ordinanza cautelare del -OMISSIS-, la II Sezione del Tar Palermo rigettava la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che il pericolo prospettato – connesso al danno economico derivante dalla futura irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis D.P.R. 380/01 - non è attuale, ma deriverebbe unicamente dalla eventuale adozione di un ulteriore provvedimento, a carattere sanzionatorio, allo stato solo preannunciato; … “.
5. Con successivo ricorso, allibrato al n.r.g. 1930/2022, il sig.-OMISSIS- impugnava l’ordinanza de-OMISSIS- con cui il Comune di Marsala gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , d.P.R. n. 380/2001.
6. Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
- “ I «ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 442/2022 OGGI IMPUGNATA, AI SENSI DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 PER VIOLAZIONE DI LEGGE– IN SPECIE: DELL’ART. 31, D.P.R. N. 380/2001 E DEGLI ARTT.12 E 28, LEGGE N. 689/1981» ”.
Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria sulla base del rilievo della insussistenza del presupposto di fatto rappresentato dalla inottemperanza alla ordinanza di demolizione, rectius egli assume che non si sarebbe consumato l’illecito sanzionato dall’art. 31, comma 4 bis , d.P.R. n. 380/2001, perché, come già assunto con il precedente ricorso, egli avrebbe demolito il prefabbricato abusivo già nel 2014, come sarebbe attestato dallo stesso Comune di Marsala, e dunque in epoca antecedente alla stessa adozione dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-
In secondo luogo, il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio conseguente all’inutile decorso del quinquennio, così come sancito dall’art. 28 della legge n. 689/1981.
- “ II «ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 442/2022 AI SENSI DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 PER ECCESSO DI POTERE: IN SPECIE PER MANCATA/ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI» ”.
Con il secondo mezzo di gravame, parte ricorrente si duole dell’erroneo accertamento dei fatti posto a base del provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune di Marsala, che, pertanto, sarebbe illegittimo per l’erroneità dell’istruttoria compiuta, e ciò sempre in considerazione dell’asserita demolizione di tutti i prefabbricati abusivamente realizzati avvenuta nel 2014, quindi ancor prima dell’adozione della stessa ordinanza di demolizione n-OMISSIS-
7. Con ordinanza -OMISSIS-il Tar Palermo, II Sezione, disponeva incombenti istruttori, così