TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-23, n. 202303086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-23, n. 202303086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303086
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 03086/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08671/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8671 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cof Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Paniccia, Cristina Laura Astori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



contro

Ama Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



nei confronti

Barbara B Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Alfero, Alice Merletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Funeraria Servizi Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariolina Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- di tutti gli atti e di tutti i verbali di gara e, segnatamente, della graduatoria definitiva, del procedimento relativo alla Procedura di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, nominata da AMA ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Provvedimento aggiudicazione adottato dal Direttore Generale;

- per quanto di ragione, del bando di gara (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 77 del 7.7.2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2021/S 128-340008 del 6.07.2021 del disciplinare e del capitolato tecnico , della lex specialis, oltre agli ulteriori allegati, nonché dei chiarimenti/FAQ pubblicati dall'Ente;

- dell'aggiudicazione definitiva qualora la stazione appaltante abbia nelle more proceduto ad aggiudicare in via definitiva la gara per cui è causa ed alla stipula del contratto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica patrimoniale della ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del verbale di gara n. 10 del 17.01.2022;

- del Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva PAD 19/2022 del 17.5.2022 del Direttore Generale;

- dei documenti da n. 19 a n. 29 depositati sempre in data 1.8.2022 da Ama S.p.a;

PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società risultata aggiudicataria e l'ente a seguito dell'esclusione dell'odierna ricorrente

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, con richiesta di condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama Spa e di Barbara B Coop e di Funeraria Servizi Scarl e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Con ricorso notificato l’8 luglio 2022 e depositato il successivo giorno 20 la società COF ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti relativi all’affidamento, da parte di AMA s.p.a., del servizio di prelievo e trasporto salme al civico deposito di osservazione e agli obitori comunali come previsto dal D.P.R. N. 285/1990, per un periodo di 24 mesi (Bando di Gara n. 38/2021. Rif. 21/000251 - CIG 8775095D76), aggiudicato alla Cooperativa Sociale Barbara B mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. – La ricorrente, classificatasi al terzo posto in graduatoria con 22,96\100 punti (mentre prima si è classificata la Cooperativa Barbara B con 100\100 punti e seconda la Funeraria Servizi SCARL con 59,48\100 punti), nel ricorso introduttivo propone i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 94 e 95 d.lgs. n. 50 del 2016 del principio di concorrenza. Violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 50 del 2016, 1346 c.c.; del principio di determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale. Manifesta illogicità e applicazione del criterio di aggiudicazione indicato dalla lex specialis di gara. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti, indeterminatezza dell’oggetto di gara. Erronea applicazione/selezione dei criteri di aggiudicazione.

La ricorrente, dopo avere passato in rassegna le principali disposizioni della legge di gara circa i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione, assume che una puntuale e corretta applicazione da parte della Commissione di gara delle norme dettate dal codice dei contratti pubblici in materia di congruità e serietà delle offerte economiche, avrebbe dovuto portare ad applicare un differente criterio di attribuzione dei punteggi e, quindi, all’esclusione dalla gara della Funeraria Servizi S.c.a.r.l. e della Cooperativa Sociale Barbara B.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 80, 83, 85, 94, 95 e s.s. d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata previsione/verifica della capacità tecnico-professionale delle imprese. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata previsione e verifica della fase procedurale della conformità delle offerte alla lex specialis. Violazione dei principi del buon andamento, trasparenza ed imparzialità ed efficienza delle gare ad evidenza pubblica per come tipizzati nell’art. 97 Cost.

L’AMA avrebbe attribuito punteggi migliori alle controinteressate rispetto alla ricorrente, collocandole in posizioni superiori in graduatoria, senza avvedersi che esse avrebbero dovuto essere escluse, in quanto svolgerebbero attività di servizi di pompe funebri ovvero sarebbero costituite o controllate da società che svolgono tali servizi, come risulterebbe dalla visura camerale della Funeraria Servizi S.c.a.r.l, che sarebbe un consorzio di agenzie funebri; in questo modo risulterebbe violata la legge di gara nella parte in cui prescrive che l’aggiudicataria non possa svolgere attività di onoranze funebri sia in qualità di Titolare di Agenzia, sia in qualità di socio o titolare di quote societarie in altre Imprese che svolgano tale attività.

Inoltre, le controinteressate non sarebbero nemmeno in possesso del requisito: “7.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto dei seguenti valori minimi (art. 83, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016): aver eseguito nell’ultimo quadriennio decorrente dalla pubblicazione del bando contratti per uno o più servizi analoghi al servizio oggetto della presente Procedura, il cui importo complessivo deve necessariamente essere, a pena di esclusione, pari o superiore a € 2.192.868,00 (duemilionicentonovantaduemilaottocentosessantotto/00) oltre IVA.”

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 80, 83, 85, 94, 95 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016, del principio di serietà e sostenibilità delle offerte. Eccesso di potere per travisamento, carente e omessa istruttoria. Mancata effettuazione della fase procedurale della verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dalle concorrenti. Violazione e falsa applicazione degli arti. 46 e 47 del D.P.R./2000.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 80, 83, 85, 94, 95 e s.s. d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata effettuazione della fase procedurale della verifica di conformità delle offerte alla lex specialis. Violazione e falsa applicazione della Legge 241/1990 – eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche.

Sarebbero state omesse le dichiarazioni circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 3 del codice appalti

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