TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-14, n. 202100653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100653
Data del deposito : 14 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2021

N. 00653/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01544/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2014, proposto da
Ecolevante S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Bice A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia n. 161, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA – Puglia, non costituite in giudizio;



per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 24 del 05.09.2014, trasmessa via pec in pari data e notificata il successivo 24.09.2014, nei limiti di interesse, nella parte in cui è stabilito che: “4. Il Piano di monitoraggio e controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli Enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA tenendo conto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m3 al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale” ;

- del parere dell'ARPA Puglia prot. n. 34640 del 19.06.2014, nei limiti dell’interesse;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. R T nell’udienza del giorno 10 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, e uditi per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Ecolevante S.p.A., già titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, con determinazione dirigenziale n. 462/2008 in relazione alla discarica denominata III Lotto ubicata nel Comune di Grottaglie (TA), con istanza del 04.03.2010, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 59/2005, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia, alla ASL di Taranto ed al Comune di Grottaglie, la sua modifica consistente nella realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato per conseguire l'abbassamento del battente idraulico del percolato stesso prodotto dalla medesima discarica, così come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003.

1.1. Vi è stato un primo diniego di aggiornamento dell’A.I.A. espresso dalla Regione Puglia con la determinazione n. 38/2012, impugnata dinanzi al T.a.r. Puglia, che, con sentenza n. 1238 del 2013, ha accolto il ricorso.

1.2. Quindi la ricorrente ha proposto giudizio per l'ottemperanza, accolto con sentenza n 871 del 2014, con la quale è stato dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione regionale di darvi esecuzione.

2. In data 19.06.2014 Arpa Puglia ha emesso un parere non ostativo ma condizionato, recepito nella determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 24 del 5.9.2014.

2.1. Con tale ultimo provvedimento è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 426 del 2008, con autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di trattamento del percolato autoprodotto nel cosiddetto III lotto di discarica, ma con la puntualizzazione: “4. Il Piano di monitoraggio e controllo, presentato nella revisione 2 ed acquisito al prot. 2277 del 30 maggio 2014, deve essere aggiornato e trasmesso a tutti gli Enti, prima dell'entrata in esercizio, per l'approvazione da parte di ARPA tenendo conto delle seguenti prescrizioni: dovrà essere previsto il monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti, in considerazione della direzione prevalente dei venti, al fine di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m3 al confine dell'impianto. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004), avendo cura di valutare i valori di odore del fondo ambientale” .

3. La determinazione dirigenziale regionale n. 24 del 2014 ed il presupposto parere dell’ARPA su citato sono stati impugnati in parte qua , laddove impongono le richiamate prescrizioni, col ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura:

I) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990 e s.m.i.: nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri. Incompetenza e sviamento.

La prescrizione impugnata che impone il limite delle emissioni diffuse odorigene dell’impianto della Società ricorrente, obbligando di valutarne la concentrazione odorimetrica in 100 ou/m3 al confine dell’impianto, sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione di potere.

La normativa italiana non ha a tutt'oggi dettato alcuna norma che fissa dei limiti per le emissioni diffuse odorigene prodotte (anche per le discariche) né tanto meno delle metodiche e sistemi di rilevazione delle stesse.

Infatti il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 268, comma 1, lett. d), definisce emissioni diffuse tutte quelle emissioni di effluenti gassosi non convogliate attraverso uno o più appositi punti, mentre in nessuna parte fisserebbe un limite per tale tipologia di emissioni odorigene, diversamente da quelle convogliate.

La materia ambientale è di competenza esclusiva dello Stato che, sino ad ora, non avrebbe dettato alcun limite e/o metodologia di analisi e valutazione delle emissioni diffuse, comprese quelle odorigene.

La Regione Puglia, nelle materia ambientale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) della Cost, non potrebbe sostituirsi al legislatore statale e dettare disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, in assenza di una normativa statale sul punto.

II) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 269 del d.l.vo n. 152/2006). Violazione e falsa applicazione del D.M. 29.01.2007.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l.gs n. 59/2005, in relazione a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo 2.6, del d.lgs n. 36/2003. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7 del 22.01.1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i.: difetto di motivazione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti di fatto. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

L'art. 269 del d.lgs n. 152/2006 distingue le emissioni convogliate, per le quali è possibile imporre dei limiti, da quelle diffuse, per le

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