TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202101939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202101939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101939
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2021

N. 01939/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01254/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2021, proposto da
Italcantieri f.lli Mirante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Pietro Apostolo non costituito in giudizio;

nei confronti

Tomaselli Agrotecnico D, quale titolare dell’impresa individuale Edilstrade Italiane, rappresentato e difeso dagli avvocati A M ed A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

Trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

con cui è stato chiesto l'annullamento:

A) della determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro Apostolo n° 92 del 21.4.2021, (parzialmente) della determina n. 17 del 27.01.2021 e della determina n. 47 del 26.02.2021;

B) del verbale di gara n. 5 del 30.04.2021 della Commissione di gara;

C) della determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro Apostolo n° 128 del 12.5.2021 di Approvazione verbale n. 5 del 30.04.2021 della Commissione di gara e proposta di aggiudicazione al controinteressato;

D) Per l'annullamento del Contratto di appalto eventualmente nelle more sottoscritto;

E) Per il risarcimento del danno pari alla perdita dell'utile di impresa nell'ipotesi di sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei lavori ed esecuzione dei lavori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tomaselli D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Italcantieri f.lli Mirante s.r.l. ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli atti indicati in epigrafe della procedura di appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell’Infanzia di via P. Celli aggiudicata in favore della Edilstrade Italiane di Tomaselli Agrotecnico D, posti in essere in riedizione del potere da parte della stazione appaltante in virtù di sentenza del Giudice amministrativo e, in esito ad opposizione della controinteresssata ex art. 10 del d.p.r. 1199/1971, ha trasposto il ricorso innanzi al Tar Calabria.

Il controinteressato si è costituito con generica difesa.

L’Amministrazione, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.

All’udienza del 20 ottobre 2021 il Collegio ha sollevato ex art. 73 c.p.a la possibile inammissibilità dell’impugnazione e, all’esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’impugnazione è inammissibile.

Il primo comma dell’art. 120 c.p.a. prevede, infatti, che “ Gli atti delle procedure di affidamento…sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ” norma, trasfusa dall’art. 245 d.lgs. n. 163/2006 come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, e giustificata dal sistema delineato in materia di giudizi in materia di contratti pubblici in attuazione alla direttiva ricorsi e dei relativi principi di celerità ed effettività (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6008). Il ridotto termine per impugnare le determinazioni delle stazioni appaltanti (30 giorni) ed il coordinamento tra tempi del processo e tempo del contratto tramite l’istuituto della cd. stand still hanno portato, infatti, il legislatore ad escludere l’impugnabilità degli atti con il ricorso straordinario caratterizzato dal lungo termine di 120 giorni per l’impugnazione che avrebbe portato allo scardinamento della descritta tempistica.

3. Stante la difesa generica del controinteressato e la mancata costituzione della p.a., le spese possono essere compensate.

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