TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400058
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2019, proposto da
-Ricorrente-, rappresentata e difesa dall’avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
del provvedimento emesso in data 16.4.19 dalla Commissione permanente di avanzamento presso il Comando Generale della Guardia di Finanza conosciuto in data 31.5.19 a seguito di notifica a mezzo pec e della relativa comunicazione del Comandante del Gruppo Biella della Guardia di Finanza avente prot. n.-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, arruolata nel Corpo della Guardia di Finanza il 3 dicembre 2007 e promossa al grado di Maresciallo Ordinario con decorrenza 11 dicembre 2011, è stata inserita nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2018, ai fini dell’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Capo, e giudicata “ non idonea ” con provvedimento emesso in data 16.04.2019 dalla Commissione permanente di avanzamento presso il Comando generale della Guardia di Finanza, perché “ non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”, in ragione della “ condotta particolarmente deplorevole, tenuta dal valutando in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari inflitte, dalle quali emergono determinanti connotazioni negative afferenti alle qualità professionali ”.
Le sanzioni disciplinari inflitte consistono in giorni due di consegna per fatti commessi il 22.02.2012 e in un rimprovero per fatti commessi il 28.05.2014.
Entrambe le menzionate sanzioni disciplinari sono state irrogate a margine di una vicenda penale per accesso abusivo a un sistema informatico e telematico, conclusasi con sentenza di assoluzione per “ non aver commesso il fatto ”, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino in data 23.06.2016.
In sede di bilanciamento, “ i gravi aspetti negativi evidenziati ” sono stati ritenuti “ prevalenti rispetto a quelli positivi ” (trattasi, in particolare, di un elogio nell’anno 2018 e di “ giudizi positivi nella documentazione caratteristica, non sempre di livello apicale ”) circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. Eccesso di potere per manifesta abnormità, arbitrarietà, illogicità e/o travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Illogicità della motivazione anche con riferimento alla progressione temporale dei fatti sottesi al giudizio di idoneità;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.lgs.