TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400058
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2019, proposto da
-Ricorrente-, rappresentata e difesa dall’avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;

per l’annullamento

del provvedimento emesso in data 16.4.19 dalla Commissione permanente di avanzamento presso il Comando Generale della Guardia di Finanza conosciuto in data 31.5.19 a seguito di notifica a mezzo pec e della relativa comunicazione del Comandante del Gruppo Biella della Guardia di Finanza avente prot. n.-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, arruolata nel Corpo della Guardia di Finanza il 3 dicembre 2007 e promossa al grado di Maresciallo Ordinario con decorrenza 11 dicembre 2011, è stata inserita nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2018, ai fini dell’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Capo, e giudicata “ non idonea ” con provvedimento emesso in data 16.04.2019 dalla Commissione permanente di avanzamento presso il Comando generale della Guardia di Finanza, perché “ non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”, in ragione della “ condotta particolarmente deplorevole, tenuta dal valutando in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari inflitte, dalle quali emergono determinanti connotazioni negative afferenti alle qualità professionali ”.

Le sanzioni disciplinari inflitte consistono in giorni due di consegna per fatti commessi il 22.02.2012 e in un rimprovero per fatti commessi il 28.05.2014.

Entrambe le menzionate sanzioni disciplinari sono state irrogate a margine di una vicenda penale per accesso abusivo a un sistema informatico e telematico, conclusasi con sentenza di assoluzione per “ non aver commesso il fatto ”, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino in data 23.06.2016.

In sede di bilanciamento, “ i gravi aspetti negativi evidenziati ” sono stati ritenuti “ prevalenti rispetto a quelli positivi ” (trattasi, in particolare, di un elogio nell’anno 2018 e di “ giudizi positivi nella documentazione caratteristica, non sempre di livello apicale ”) circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

1. Eccesso di potere per manifesta abnormità, arbitrarietà, illogicità e/o travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione. Illogicità della motivazione anche con riferimento alla progressione temporale dei fatti sottesi al giudizio di idoneità;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.lgs. n. 199/1995.

In data 06.09.2019 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza per resistere al ricorso.

Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che le affermazioni della Commissione permanente di avanzamento sarebbero apodittiche e conseguentemente la decisione difetterebbe totalmente di motivazione. In particolare, la Commissione non avrebbe contestualizzato le sanzioni disciplinari inflitte, evitando di fare riferimento ai reali fatti storici che furono addebitati alla ricorrente in sede disciplinare. Sicché il giudizio di bilanciamento posto in essere dalla Commissione sarebbe irragionevole e privo di qualsivoglia motivazione. La Commissione avrebbe anche omesso di motivare le ragioni in base alle quali, alla data del 16.04.2019, mancanze particolarmente lievi e giustificabili commesse a 7 e 5 anni di distanza, avessero ancora un qualsivoglia peso negativo nel processo di bilanciamento. La Commissione non avrebbe adeguatamente valorizzato i giudizi espressi dai superiori gerarchici dal 2011 al 2018: “ superiore alla media, distinto ”, “ superiore alla media, pieno e sicuro ”, “ eccellente ” e “ rendimento elevato con apprezzamento ”. Ad avviso della ricorrente, “ due lievi sanzioni disciplinari ” non potrebbero risultare “ prevalenti (nell’ambito di un giudizio di bilanciamento), rispetto a recenti, costanti ed elevati giudizi di rendimento ”.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe omesso di specificare in concreto per quali ragioni il Maresciallo -ricorrente- non avrebbe ben assolto alle funzioni inerenti il proprio grado, con conseguente violazione dell’art. 57 del D.lgs. n. 199/1995.

I due motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente.

Trova applicazione, nel caso in esame, l’art. 57 del D.lgs. 12 maggio 1995 n. 199, nel testo sostituito dall’art. 6, comma 6, D.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e poi modificato dall’art. 33, comma 1, lett. qq), n. 1), del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Recita tale disposizione:

1. L’avanzamento “ad anzianità” avviene secondo le modalità di cui all’articolo 55-quinquies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;

b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

2. Il giudizio di non idoneità all’avanzamento deve essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1 facciano difetto (…) ”.

Ciò premesso in termini normativi, giova evidenziare che nella disciplina che regola la materia de qua non si reperisce alcuna disposizione che impedisca di tenere conto delle sanzioni disciplinari, viepiù se le stesse riguardano il periodo di riferimento del quadro valutativo.

A giudizio del Collegio, l’Organo tecnico di valutazione ha adeguatamente ponderato, nel quadro complessivo degli elementi esaminati (ai soli fini prognostici circa il possesso da parte della candidata di tutti i requisiti necessari per poter adempiere degnamente le funzioni del grado superiore), il connotato negativo delle condotte dalla stessa tenute e per le quali la ricorrente è stata sanzionata disciplinarmente con due giorni di consegna e con un rimprovero, rispettivamente per aver custodito le proprie credenziali di accesso alla banca dati in uso al Corpo nel cassetto della scrivania, omettendo ogni utile accorgimento atto a prevenire il riutilizzo improprio da parte di terzi, e per aver comunicato in ritardo il proprio status di indagato nell’ambito di un procedimento pendente presso la Procura di Roma.

Le predette sanzioni disciplinari non sono state impugnate dall’odierna ricorrente, risultando quindi provvedimenti consolidati ed inoppugnabili.

Per quanto riguarda, in particolare, la consegna, occorre precisare che detta misura è sancita dall’art. 1361 del Codice dell’Ordinamento Militare che fissa specificamente nella gravità l’elemento di distinzione con riferimento alle condotte per le quali può essere inflitta, prevedendo anche al comma 4 limitazioni alla libertà personale.

Sicché detta sanzione non può considerarsi di particolare tenuità, come invece ritenuto dalla ricorrente.

Giova osservare che costituisce ius receptum il principio in base al quale, nelle procedure di avanzamento, non risultano sufficienti ad ottenere la promozione gli elementi positivi della documentazione caratteristica in presenza di negatività emerse in sede disciplinare (Cons. Stato, Sez. II, 3 agosto 2023, n. 7518;
Cons. Stato, Sez. I, parere 24 luglio 2019, n. 2158;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5355;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 17236).

Peraltro, come correttamente indicato nel provvedimento gravato, la documentazione caratteristica della ricorrente non è connotata da costante apicalità.

Va poi evidenziata l’autonomia dei procedimenti disciplinari rispetto alla vicenda penale, in considerazione del fatto che l’illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è sanzionato dalla legge penale.

A ben vedere, la Commissione ha ritenuto le componenti favorevoli alla candidata (tra cui anche i giudizi positivi – benché non sempre di livello apicale – e l’elogio) recessive rispetto a quelle negative emerse in sede di istruttoria, nell’ambito della propria riconosciuta discrezionalità tecnica.

Infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, i giudizi di avanzamento dei militari sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta e macroscopica illogicità o per sviamento (Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5355;
Cons. giust. amm. Sicilia, 3 gennaio 2022, n. 2;
Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2023, n. 8955).

Non giova, infine, alla ricorrente dedurre che la Commissione avrebbe omesso di specificare le ragioni per le quali il Maresciallo -ricorrente- non avrebbe ben assolto alle funzioni inerenti il proprio grado, come previsto dall’art. 57, comma 1 lettera a), del D.lgs. 12 maggio 1995 n. 199, atteso che il giudizio di non idoneità all’avanzamento è fondato sulla carenza dei requisiti di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

In sintesi, i denunciati vizi sono insussistenti, avendo la Commissione tenuto conto tanto delle sanzioni disciplinari irrogate quanto dei giudizi emergenti nella documentazione caratteristica, nonché negli altri documenti, ed avendone essa tratto le relative conseguenze, con motivazione esente da rilievi perché coerente e completa quanto alla declinazione dell’ iter logico-giuridico seguito, sul piano della complessiva valutazione, nel bilanciamento effettuato con gli elementi positivi;
a giudizio del Collegio, non ricorrono quindi palesi aberrazioni in presenza delle quali la valutazione di merito trasmodi in eccesso di potere per manifesta irrazionalità.

In definitiva, le doglianze formulate dalla parte ricorrente sono infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

La particolare natura del giudizio e la rilevanza degli interessi fatti valere giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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