TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-10-31, n. 201600599

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-10-31, n. 201600599
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600599
Data del deposito : 31 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2016

N. 00599/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00737/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2015, proposto da:
G L, T M e I P, rappresentate e difese dall'avvocato A O, C.F. LVRNNA73B45G482B, con domicilio eletto presso Giada A in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L S, C.F. SMNLRA67E54A271Q, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

C P, F R, G C, G C L, M D L, Paola D'Alessio, S G, P M, Enza D'Alessandro, P C, G C, F U, E Ice, G C, Serena Massari, F R, Giulio Bianchi, Paolo D'Aprano, Patrizia Sciarresi, Laura Isidori, non costituiti in giudizio;

Ierace Eloisa, in proprio e in associazione con Strobbe Paolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rapali, C.F. RPLGRL59C27Z614S, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Remia in Ancona, via San Martino, 25;

per l'annullamento

- del decreto n. 100/ARS del 3 agosto 2015 di approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione dell'art. 11 del DL n. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, e dell’allegata graduatoria;

- della delibera della Giunta Regionale Marche del 28.12.2012, n. 1794;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con determinazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1626 del 2/12/2013;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di Ierace Eloisa, in proprio e in associazione con Strobbe Paolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La Regione Marche, con determina di Giunta regionale n. 1794 del 28 dicembre 2012, ha indetto un pubblico concorso straordinario, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria unica, in ambito regionale, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'art. 11 del DL n. l/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012.

All'art. 8 del bando di concorso è stato previsto che la valutazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 298/1994 e ss.mm.ii. (ci si riferisce, in particolare, ai parametri valutativi fissati dall’art. 6) e dal sopra citato art. 11, così come successivamente modificato;
i criteri per la valutazione dei titoli sarebbero stati determinati dalla commissione per quanto non espressamente previsto nel bando e nella normativa vigente.

La commissione ha stabilito tali criteri nell'allegato A al verbale n. 3 del 6 marzo 2014;
tra gli altri, ha previsto che ciascun commissario disponesse di 0,30 punti per le specializzazioni universitarie di durata uguale o maggiore a 3 anni e che i master universitari di II livello istituiti e attivati dalle facoltà di farmacia o dai dipartimenti universitari di scienze del farmaco, indipendentemente dalla data del conseguimento, fossero valutati con un punteggio di 0,04 punti.

All'esito della valutazione dei titoli posseduti dall'associazione ricorrente, la commissione ha attribuito a quest’ultima 43,2 punti e, conseguentemente, la stessa è stata collocata in cinquantacinquesima posizione nella graduatoria;
nello specifico, è emersa l’omessa valutazione della specializzazione in farmacologia, di durata quadriennale, conseguita dalla dott.ssa G presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di L’Aquila, nonché la collocazione del master di II livello dal titolo “Manager di dipartimenti farmaceutici”, conseguito dalla dott.ssa I presso la facoltà di farmacia dell’Università di Camerino, tra i titoli di cui alla lettera h) dell’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. n. 298/1994, anziché tra quelli di cui alla lettera c) della medesima disposizione.

Di qui il presente ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

l) violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, art. 6, lett. c), relativa alle "Specializzazioni universitarie". Eccesso di potere sotto distinti profili;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, con particolare riferimento al comma 7, del DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012;

3) Eccesso di potere sotto ulteriori profili e violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Si è costituita in giudizio la Regione Marche, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, sia per l’omessa impugnazione del bando di concorso nei termini di legge, sia per la mancata vocatio in ius dell’Agenzia Regionale Sanitaria, posto che il decreto n. 100/2015 è stato approvato dal Direttore di quest’ultima;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 901/2015 il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, fissando, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 5 febbraio 2016.

Si sono quindi costituiti in giudizio, per resistere, i controinteressati indicati in epigrafe, evocati all’esito della disposta integrazione.

Con ordinanza n. 56/2016 il Tribunale, pur rilevando profili di fumus , soprattutto in relazione alla contestata interpretazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. n. 298/1994 da parte della commissione, ha tuttavia ritenuto di dover esaminare nel merito ogni questione, all’uopo fissando la pubblica udienza del 1° luglio 2016, anche per la trattazione congiunta con il ricorso n. 656/2015 riguardante la medesima procedura.

Alla suddetta udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

II. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni resistenti con riferimento all’omessa impugnazione del bando di concorso nei termini.

Parte ricorrente, infatti, non contesta alcuna disposizione del bando anzidetto, ma ne lamenta la violazione nella parte in cui esso espressamente rimanda alla disciplina di cui al D.P.C.M. n. 298/1994;
si duole, in sostanza, del fatto che la commissione, nel fissare i criteri di valutazione, ha interpretato restrittivamente le disposizioni del citato D.P.C.M., valutando in chiave letterale e non evolutiva le previsioni in esso contenute, e ne invoca, quindi, la corretta applicazione.

II.

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