TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-01-05, n. 202400010
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2023, proposto da
Meridionale Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n. 7;
nei confronti
Cebat S.p.A. e Ditta Nanni Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato F G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- delibera n. 67 del 3 novembre 2023, con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell’ambito del PPNR, ha determinato l’aggiudicazione dei lavori <<per la messa in sicurezza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale “Fosso Vecchio”>> nella parte in cui, previa dichiarazione di non congruità dell’offerta della ricorrente, ha disposto l’affidamento del LOTTO 3 al RTI CEBAT S.P.A. - Ditta Nanni Giorgio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato, con particolare riferimento ai verbali di verifica di non congruità dell’offerta della Ricorrente ed al conseguente provvedimento del RUP;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove stipulato e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e la conseguente condanna a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato il contratto, in subordine, al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della parte controinteressata (imprese Cebat S.p.A. e Ditta Nanni Giorgio);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La ricorrente è risultata aggiudicataria del lotto 3 dei lavori di messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale “Fosso Vecchio”, per l’importo di €.14.267.109,69, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA: il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un peso del 30% alla valutazione del prezzo e del 70% alla valutazione della qualità.
Nonostante gli elementi giustificativi prodotti dalla ricorrente, la stazione appaltante ha, però, ritenuto anomala l’offerta da essa presentata e l’ha esclusa.
La Meridionale Costruzioni s.r.l., richiamata la giurisprudenza secondo cui la valutazione di anomalia, pur essendo espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, deve avere una motivazione rigorosa e analitica, ha, quindi, dedotto l’illegittimità degli atti che hanno condotto alla sua esclusione per difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta, cattivo esercizio del potere di verifica, omessa valutazione di elementi essenziali e difetto assoluto di motivazione.
In buona sostanza, secondo la tesi di parte ricorrente, la stazione appaltante avrebbe fondato la propria decisione sul fatto che la Meridionale s.r.l., anziché certificare l’impiego di mezzi ad efficienza motoristica, si è limitata a dichiarare il proprio impegno alla “regolarizzazione” dei mezzi già in disponibilità della stessa: in tal modo il Consorzio di Bonifica avrebbe solo apparentemente criticato l’offerta sotto l’aspetto economico, laddove, esprimendosi con formula dubitativa sulla possibilità tecnica dell’intervento, ha di fatto surrettiziamente confutato l’idoneità dei mezzi di cui è stato previsto l’utilizzo. Si tratterebbe, dunque, di un giudizio censurabile non solo in quanto espresso in formula dubitativa, ma prima ancora in quanto estraneo alla valutazione dei costi. Peraltro, del tutto opinabile sarebbe l’ipotizzata, da parte della stazione appaltante, necessità del ricorso al noleggio per sopperire alla carenza di mezzi adeguati al rispetto della clausola del disciplinare: tale ipotesi, infatti, non terrebbe conto né della adattabilità dei mezzi in disponibilità della ricorrente, né della possibilità, per la stessa, di fare ricorso al subappalto.
La stazione appaltante, inoltre, avrebbe totalmente omesso di considerare quanto dichiarato in ordine alla possibilità di ridurre spese generali e utile, il cui contenimento potrebbe compensare i maggiori costi necessari a garantire la disponibilità di mezzi di cantiere rispondenti alle caratteristiche richieste.
Infine, quanto rappresentato dalla stazione appaltante in ordine ai maggiori costi derivanti dalla realizzazione di maggiori quantità di isole fotovoltaiche e dalla maggiore impermeabilizzazione del canale Naviglio Zanelli (e cioè delle migliorie offerte) sarebbe solo il mero tentativo di giustificare la valutazione di anomalia già assunta, tant’è che sul punto non sarebbe stato richiesto alcun chiarimento alla concorrente.
Il ricorso risulta, dunque, incentrato sull’asserita carenza di motivazione della valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente, scaturita, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, da valutazioni presuntive, prive di riscontri oggettivi e a cui il Consorzio resistente sarebbe addivenuto pretermettendo una puntuale considerazione delle giustificazioni fornite.
L’esame del merito della controversia deve, però, essere preceduto dall’analisi delle questioni in rito introdotte dalla parte controinteressata, la quale ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che lo stesso non è stato notificato alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. In effetti, l’art. 12 bis del d.l. 68/2022, prevede che: “ Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli