TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-09-06, n. 202401004

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-09-06, n. 202401004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202401004
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01004/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00864/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’accertamento

del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987;

e per la conseguente condanna dell’INPS di Lecce (Gestione ex INPDAP), del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , nonché del Comando Generale della Guardia di Finanza a rideterminare indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’articolo 6 bis D.L. n. 387 del 1987 e al successivo pagamento in favore del ricorrente;

nonché ancora per l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente, premettendo di essere un ex militare appartenente alla Guardia di Finanza e di essersi congedato a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze economiche dovute, oltre interessi come per legge.

1.1. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha addotto la violazione e falsa applicazione, ad opera delle Amministrazioni chiamate in giudizio, della disciplina normativa posta dall’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987, convertito con L. n. 472/1987, nonché l’eccesso di potere dell’azione amministrativa, sotto vari profili sintomatici.

1.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero convenuto ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

1.3. L’INPS, sebbene ritualmente evocato, è rimasto estraneo al giudizio.

1.4. All’udienza pubblica del 25.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero e dal Comando Generale della Guardia di Finanza sul rilievo che la liquidazione e il pagamento del trattamento di fine servizio, alla luce delle previsioni degli artt. 25 e 28 del D.P.R. n. 1032/1973, sono di competenza esclusiva di INPS.

2.1. L’eccezione è fondata.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita di cui si discute è il competente Ente previdenziale, mentre l’eventuale partecipazione di altre Amministrazioni al procedimento prodromico alla definizione dell’indennità di buonuscita non incide sulla legittimazione della medesime Amministrazioni a partecipare al giudizio, solo l’INPS rappresentando il soggetto debitore nei confronti dei richiedenti e costituendo, quindi, l’unico soggetto nei cui confronti deve essere instaurata la controversia (in questi termini, di recente, si veda Cons. Stato, Sez. II, nn. 2878 e 2979 del 2023, la seconda delle quali richiama, tra le molte, anche C.G.A.R.S. n. 770/2022).

3. Nel merito il ricorso è fondato.

3.1. L’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987 dispone, al comma 1, che “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.

Al secondo comma del riferito articolo è inoltre stabilito che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
(…)”.

3.2. Orbene, in relazione alla vicenda di causa va anzitutto chiarito che la sussistenza in capo al ricorrente dei due requisiti – anagrafico (55 anni) e contributivo (35 anni di servizio utile) – delineati dalle disposizioni normative appena richiamate è da ritenersi pacifica in questa sede, tenuto conto che la ravvisabilità di detti presupposti, puntualmente dedotta all’interno dell’atto introduttivo di giudizio, non risulta essere stata in alcun modo fatta oggetto di contestazione ad opera delle Amministrazioni intimate, secondo quanto invece preteso dall’art. 64, comma 2, c.p.a.

3.3. Ciò chiarito, il Collegio reputa che, alla luce dell’orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza amministrativa più recente, non possano essere condivise le argomentazioni svolte dalle resistenti a presunto sostegno dell’infondatezza del ricorso formulato.

Il Consiglio di Stato è, infatti, oramai costantemente orientato nel riconoscere il beneficio previsto dall’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, ancorché collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis , con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909, 3910, 3912, 3914 e 4844 del 2023).

In particolare, il Consiglio di Stato è giunto a tali conclusioni svolgendo una serie di considerazioni così sintetizzabili (si veda, soprattutto, Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 2023):

- l’istituto dell’attribuzione di sei scatti disciplinato dall’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della L. n. 231/1990, opera nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;

- l’introduzione della disciplina recata dall’art. 6 bis si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1, comma 15 bis , del medesimo D. L. n. 387/1987, così come sostituito dall’art. 11 della L. n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872 del D. Lgs. n. 66/2010, cd. “Codice dell’ordinamento militare”);

- posta l’abrogazione dell’art. 1, comma 15 bis , del D. L. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3, del Codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto dei sei scatti “ anche al personale della Polizia di Stato ”;

- in chiave soggettiva, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6 bis del D. L. n. 387/1987 è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del medesimo decreto, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal D.P.R. n. 150/1987 (di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13.2.1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato) all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della L. n. 121/1981, con la conseguenza che il “ Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi