TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2010-03-12, n. 201000226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2010-03-12, n. 201000226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201000226
Data del deposito : 12 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00264/2010 REG.RIC.

N. 00226/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00264/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2010 proposto da Torrisimmobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti A S e G R, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. L D C in Palermo, via N. Morello, n. 40;

contro

- il Comune di Catania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. D D, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Sicilia, Sede di Palermo, via Butera, n. 6;
- l’Assessorato regionale delle Attività produttive (già Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca) in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;
- la Provincia Regionale di Catania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Salemi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli, n. 3;
- il Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Arena, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Sicilia, Sede di Palermo, via Butera, n. 6;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Comune di Aci Castello, il Comune di San Gregorio di Catania, Comune di San Giovanni La Punta, il Comune di Sant’Agata Li Battiati, il Comune di Tremestieri Etneo, il Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di Belpasso, il Comune di Lentini, il Comune di Carlentini, il Comune di Mascalucia, il Comune di Motta sant’Anastasia, il Comune di San Pietro Clarenza, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-«1) del provvedimento dell’1 ottobre 2009 numero 6°/0196, a firma congiunta del responsabile pro tempore dello Sportello Unico per le Imprese e del Direttore pro tempore della Direzione Attività Produttive e Partecipate del Comune di Catania, con cui è stata definitivamente rigettata l’istanza della ricorrente per l’autorizzazione commerciale all’apertura di una grande struttura di vendita, nell’immobile di proprietà sito in Catania, via San Giuseppe La Rena, n. 75-77;

2) la deliberazione verbale del 17 luglio 2009 con cui la conferenza di servizi a tal fine indetta e costituita ai sensi della legge regionale sul commercio n. 28/99 ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza;

3) in subordine ed ove occorresse, la circolare a firma dell’Assessore della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca della Regione Siciliana del 23 ottobre 2008, n. 4, pubblicata nella GURS del 31 ottobre 2008, numero 50 ed il richiamato parere dell’Ufficio Legislativo e Legale espresso con nota 6 ottobre 2008 numero 17566/229.08.11, non conosciuto;

4) ogni altro atto e/o provvedimento, anche istruttorio, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi espressamente compresi i pareri resi in seno alla conferenza di servizi dai rappresentanti dell’Assessorato Regionale alla cooperazione e ed il commercio, del Sindaco del Comune di Catania, dalla Provincia Regionale di Catania, dalla Camera di Commercio di Catania ed ove occorresse, la nota 23 luglio 2009, n. 17/027 di protocollo, a firma del responsabile del procedimento innanzi allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Catania che ha comunicato l’esito della conferenza».


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il referendario dott. G L G e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Visto l’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;


Ritenuto, pur non potendosi escludere l’allegato pregiudizio, che il ricorso non sia sorretto da sufficienti profili di fondatezza, atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo una pretesa sostanziale per la quale è necessaria la preventiva pianificazione di settore;

Ritenuto, altresì, che l’osservanza dell’obbligo di siffatta programmazione in capo al Comune di Catania (e dei connessi poteri sostitutivi dell’Assessorato regionale resistente) può costituire oggetto degli specifici rimedi che l’ordinamento all’uopo appronta, quali il ricorso contra silentium di cui all’art. 21 bis l. n. 1034 del 1971 ( cfr ., fra le diverse, C.g.a., n. 102/2007);
per cui va respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

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