TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-01-27, n. 201000046
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Testo completo
N. 00046/2010 REG.SEN.
N. 00470/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 470 del 2006, proposto da “Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura (Arssa)”, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Indipendenza, n. 5;
contro
AR NI di Petilia Policastro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Venturino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, viale De Filippis, n. 104;
per l'annullamento
della concessione-contratto stipulata in data 16 febbraio 2001 con la sig.ra AR NI, con atto rep. n. 122984 del 16.2.2001 in notar AO IE e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ovvero per la dichiarazione e l’accertamento della risoluzione del rapporto di concessione-contratto tra l’ARSSA e la signora AR NI, per inadempimento di quest’ultima e per la conseguente condanna della signora AR a rilasciare immediatamente l’UF. n.234, riportata al NC.T. del Comune di Petilia Policastro alla partita 5183, figlio 48, particella 140, libera da persone, animali e cose ed a restituirla nelle medesime condizioni di fatto e di diritto in cui l’unità fondiaria era stata consegnata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR NI di Petilia Policastro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 7.4.2006 e depositato in data 21.4.2006, la ricorrente “Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura (Arssa)” premetteva che, con verbale dell’11.10.1963, la commissione per l’assegnazione provvisoria dei terreni disponibili dell’allora “Opera di Valorizzazione Sila” aveva assegnato le unità fondiarie n. 234 a e 239b del fondo San Cesareo Valle Monica del Comune di Petilia Policastro al sig. EN AR -nei confronti del quale era già stata disposta l’assegnazione della U.F. n. 232- e, con successivo verbale del 15.9.1964, aveva assegnato provvisoriamente le suddette unità fondiarie n. 234a e n.239b al sig. SA NT in cambio dell’unità fondiaria n. 201.
Precisava che, con la deliberazione di C.A. n. 403 del 10.6.1965, veniva ratificato l’ultimo operato della commissione, revocando implicitamente il verbale del giorno 11.10.1963 ed assegnando al sig. SA le unità fondiarie n. 234a e 239b, insieme ai fondi di cui alle unità 238b e 237a e b, già nella sua disponibilità.
Precisava inoltre che, con la successiva deliberazione del Commissario 20.2.1978 n. 261, si procedeva all’assegnazione definitiva ed alla vendita dei terreni in favore dei coltivatori con rapporto di assegnazione provvisoria.
Esponeva che, con deliberazione n. 275/PR del 2.6.1997, l’ente, nel frattempo trasformatosi in ARSSA, dichiarava il subingresso della signora AR NI in tutti i rapporti e diritti del defunto padre AR EN, relativamente all’assegnazione provvisoria dell’unità fondiaria n. 232, riportata nel NCT del Comune di Petilia Policastro alla partita 11229, foglio n. 48 , part. nn. 23 e 150, e che, con la concessione-contratto stipulata in notar AO IE di Catanzaro rep. n. 122984 del 16.2.2001, veniva ceduto alla suddetta sig.ra AR NI l’appezzamento di terreno riportato al N.C.T. del Comune di Petilia Policastro alla partita 5183 foglio 48 part. 140, corrispondente all’U.F. 234 a (non già 232), fissando il prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 4, comma 1°, della legge regionale n. 10 del 2000, in complessive £. 5.144.940 (oggi: €. 2.657,13), da corrispondersi in dieci rate costanti annuali a decorrere dal 31.8.2001.
Precisava, in particolare, che, con l’art. 4 del suddetto atto di assegnazione definitiva, l’assegnataria dichiarava di avere conseguito il possesso materiale del fondo sin dal 1963 e di averlo sempre coltivato continuativamente, con ciò mostrando di aver sempre avuto ininterrottamente il possesso dei terreni costituenti l’unità fondiaria.
Premessi questi antefatti, spiegava che la presente controversia traeva origine dalla lettera prot. n. 1424 del 20.8.2001, con cui la sig.ra SA trasmetteva all’ARSSA gli atti del giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Crotone nei confronti