TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400221
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2024, proposto da
F.lli Varani S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l’ottemperanza

all’ordinanza del Tribunale di Piacenza n. cronol. 10223/2021 del 24 agosto 2021 (RG n. 30/2010).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 il dott. Italo Caso e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;


Considerato che con ordinanza n. cronol. 10223/2021 del 24 agosto 2021 (RG n. 30/2010), provvedendo sull’opposizione della società ricorrente ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale Ordinario di Piacenza accoglieva la domanda giudiziale dell’interessata e, per l’effetto, annullava il provvedimento in data 14 febbraio 2007 della Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati, accertava che il compenso relativo all’attività di custode dei veicoli era pari € 310.394,26, liquidava detta somma a favore dell’interessata e la poneva a carico del Ministero della Giustizia, con pagamento anche delle spese del procedimento e delle spese di CTU come liquidate con decreto in data 19/26 marzo 2020;

che, successivamente, la società ricorrente notificava l’ordinanza al Ministero della Giustizia;

che, secondo quanto riferito dall’interessata, in data 27 dicembre 2022 l’Amministrazione provvedeva a versare quanto dovuto per le spese legali liquidate dal giudice, ma non anche a pagare il capitale né le spese di CTU;

che, del resto, si tratterebbe di provvedimento giudiziario oramai divenuto definitivo, come risultante dalla certificazione in data 14 dicembre 2023 della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;

che, a fronte di tale situazione, l’interessata ha proposto ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo che si ordini allo stesso il pagamento di complessivi € 321.874,33 (€ 310,394,26 a titolo di compensi per attività di custodia e € 11.480,07 per quanto liquidato al CTU) oltre ad interessi, con nomina – per il caso di ulteriore inadempimento – di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

che si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

che alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod.proc.amm., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a quindici giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario (v., ex multis ,

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