TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2021-03-11, n. 202103009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2021-03-11, n. 202103009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103009
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 06199/2019 REG.RIC.

N. 03009/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06199/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


P D Vita, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando D.D.G. n. 1259 del 23 Novembre 2017 Pubblicato Nella Gazzetta Uffi, Comitato Scientifico di Cui Bando D.D.G. n. 1259 del 23 Novembre 2017 Nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 Agosto 2017 In, Sotto-Commissione Esaminatrice n. 6 Nominata con Decreto Direttoriale n. 2080 del 31 Dicembre 2080 del 31 Dicembre 2018, Cineca -  Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del Legale Rapp.Te pro tempore non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Lucia Taverna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00

DPIT

395 DEL 27

MARZO

2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;
nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e non ammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .

Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente verbale n. 5 del 26

FEBBRAIO

2019, come in atti il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descirttori e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 e tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.

Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI VITA PINA il 7\10\2019 :

annullamento

Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n.​ prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della predetta graduatoria allegata al decreto citato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui esclude erroneamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema.

Nonchè per l'annullamento dei decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n.

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