TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-03-12, n. 202200369
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2022
N. 00369/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2021, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di San Ferdinando di Puglia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza -OMISSIS-/20 resa dal Tribunale di Trani-Sezione Lavoro in data 23.11.2020, pubblicata in pari data, passata in res iudicata .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il Cons. Rita Tricarico e uditi l’Avvocato -OMISSIS-, per i ricorrenti, e l’Avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli, per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, con cui riconosciuto e determinato l’indennizzo ex legge n. 210/1992 e di conseguenza il Ministero della Salute è stato condannato alla corresponsione: a)