TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-10-13, n. 201400792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-10-13, n. 201400792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400792
Data del deposito : 13 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00195/2011 REG.RIC.

N. 00792/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00195/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2011, proposto da:
M A M, rappresentata e difesa dagli avvocati G A e G A, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Gianturco n. 4;

contro

L’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

della nota dell'Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale, Settore Ricercatori del 30 novembre 2010 avente ad oggetto “comunicazione recupero somme”, con la quale si comunica alla parte ricorrente, ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Cagliari, la decisione dell'Amministrazione di procedere al recupero “delle somme corrisposte a seguito del riconoscimento degli altri servizi di collaboratore tecnico e funzionario tecnico”, nonché ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;

nonché, per la condanna

dell'Università degli Studi di Cagliari a corrispondere alla parte ricorrente le somme dovute a titolo di arretrati, a seguito del riconoscimento nella misura di due terzi del servizio prestato prima dell'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, con decorrenza dalla data dell'inquadramento, anziché da quella, riconosciuta (ed ora contestata) dell'11 giugno 2008, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/'08, con la rivalutazione e gli interessi di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. G A per la ricorrente e l'avv.to dello Stato Lucia Salis per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente è ricercatrice confermata dell'Università degli Studi di Cagliari dal 1° febbraio 2001, a seguito di concorso riservato, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 14 gennaio 1999 n. 4.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca, l'Amministrazione universitaria (con la determinazione dirigenziale del 18 novembre 2008, n. 1605) riconosceva “ai soli fini giuridici” l'anzianità utile ex art. 103 Dpr 382/1980 , per il servizio prestato in qualità di funzionario tecnico dal 10 novembre 1989 al 14 febbraio 2001, nella misura dei due terzi (ossia 7 anni, sei mesi e 2 gg.).

Disponeva, inoltre, l’attribuzione alla dr.ssa M – agli effetti giuridici ed economici – della retribuzione annua lorda pari alla VII classe stipendiale (parametro 819) a decorrere dall'11 giugno 2008 (data della pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale). Dal 15 febbraio 2009, alla dr.ssa D veniva, infine, assegnata la retribuzione annua lorda corrispondente alla VII classe stipendiale.

Successivamente, con nota del 30 novembre 2010, prot. n. 20543, l’Università comunicava alla ricorrente la volontà di procedere al recupero delle somme corrisposte a seguito del riconoscimento dei servizi in questione.

2. - Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l’annullamento della predetta nota;
nonché, la condanna dell'Università resistente al pagamento delle somme arretrate derivanti dal riconoscimento dell'anzianità anche sotto il profilo economico, con decorrenza data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati.

3. - Si è costituita in giudizio l’Università di Cagliari, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata, tempestiva, impugnazione del provvedimento di ricostruzione della carriera, di cui alla determinazione dirigenziale del 18 novembre 2008, n. 1605. Eccepisce, altresì, l’intervenuta prescrizione quinquennale.

Nel merito, conclude per il rigetto.

4. - All’udienza pubblica del 9 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - In via preliminare, debbono essere respinte le eccezioni di rito sollevate dalla resistente Università.

5.1. - Deve rilevarsi, infatti, che con il ricorso in esame la ricorrente contesta il provvedimento del 18 novembre 2008, n. 1613, solo sotto il profilo della decorrenza degli effetti economici derivanti dal riconoscimento (ai fini della progressione nella carriera di ricercatore) del pregresso servizio svolto come funzionario tecnico;
e quindi per un aspetto che attiene al trattamento economico della ricorrente, pacificamente riconducibile a una situazione di diritto soggettivo, tutelabile entro il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 del codice civile (da ultimo, in tal senso, si veda Cons. St., V, 7 luglio 2014, n. 3440).

Il che integra anche la ragione per la quale deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione, evidentemente infondata posto che il punto di riferimento per l’esercizio dei diritti vantati dalla ricorrente è costituito dal provvedimento di ricostruzione della carriera del 18 novembre 2008;
e il ricorso in esame è stato notificato il 28 gennaio 2011 (all’Avvocatura) e il 2 febbraio 2011 (all’Università di Cagliari).

6. - Nel merito, il ricorso è fondato, in primo luogo, per quanto riguarda la domanda di annullamento del provvedimento adottato per il recupero delle somme corrisposte a seguito del riconoscimento del servizio svolto come funzionario tecnico. Secondo la ricorrente, tale riconoscimento deriva direttamente da quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2008, che – come si è già veduto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

6.1. - L’assunto deve essere condiviso.

6.2. - Va premesso, in linea di fatto, che (come risulta dalla motivazione del provvedimento dirigenziale del 18 novembre 2008, n. 1605) la ricorrente ha svolto servizio presso l’Università di Cagliari in qualità di tecnico laureato, inquadrato nella qualifica professionale di funzionario tecnico, dal 10 novembre 1989 al 14 febbraio 2001.

6.3. - In linea di diritto, debbono, pertanto, trovare applicazione i principi in materia affermati dal prevalente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare nel caso di specie (di recente si veda Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1776, che ricostruisce l’intera vicenda, distinguendo tra la figura del collaboratore tecnico e quella del tecnico laureato). Secondo l’indirizzo richiamato, la figura del funzionario tecnico ha sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980;
e quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella qualifica di funzionario tecnico deriva dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’art. 103 dpr n. 382 del 1980, nel testo risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

7. - E’ fondata, inoltre, anche la domanda di accertamento e condanna al pagamento degli emolumenti arretrati dovuti per effetto del riconoscimento ai fini economici dei servizi prestati in qualità di funzionario tecnico, con decorrenza dal 15 febbraio 2001 (data di inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato) e non – come previsto nel provvedimento del 18 novembre 2008, n. 1605 – dall’11 giugno 2008. Come esattamente dedotto dalla ricorrente, ciò discende pacificamente dagli effetti retroattivi della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 103 cit.;
retroattività che opera pienamente in quanto, nel caso di specie, la tempestiva proposizione del ricorso in esame consente di affermare che non si è di fronte a rapporto esaurito per la compiuta prescrizione o intervenuta decadenza, o per effetto della inoppugnabilità di provvedimenti o della formazione del giudicato.

Spettano quindi alla ricorrente le differenze retributive, con decorrenza dal 15 febbraio 2001.

8. - Spettano, altresì, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., giacché si tratta di questione accertabile anche d’ufficio (sul punto si veda Cass. civ., 20 gennaio 2005, n. 1112;
id., 23 ottobre 2003, n. 15878), interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti fino al soddisfo. Con la necessaria precisazione che, trattandosi di credito maturato dopo il 31 dicembre 1994, è applicabile il combinato disposto dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, (che recita: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” ) e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo cui “L’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici […] in attività di servizio o in quiescenza” ).

Il che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto (si veda, in particolare, Cons. St., Adunanza Plenaria, 15 giugno 1998, n. 3), implica l’osservanza delle seguenti modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dovuti:

- la rivalutazione monetaria va separatamente conteggiata sull’originario importo nominale del credito, rispetto agli interessi legali maturati per il ritardo nella restituzione delle somme;
e sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali (cfr. sui riferiti criteri la citata Ad. Plen. n. 3 del 1998);

- l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria.

8. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

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