TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2012-05-03, n. 201200619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2012-05-03, n. 201200619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200619
Data del deposito : 3 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00329/2012 REG.RIC.

N. 00619/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00329/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2012, proposto dal signor Pietro Domenico D’Angelo rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio eletto a Genova in via xx settembre 16/7 presso l’avvocato M B;

contro

Comune di Ventimiglia;

per l'annullamento

dell’ordinanza 21.12.2011, n. 30947 del comune di Ventimiglia


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che;

il signor Pietro Domenico D’Angelo si ritiene leso dall’ordinanza 21.12.2011, n. 30947 per cui ha notificato l’atto 12.3.2012, depositato il 11.4.2012, con cui denuncia:

violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali in materia di edilizia ed urbanistica, eccesso di potere, travisamento, carenza istruttoria ed errata valutazione dei presupposti;

erronea individuazione della zona di realizzazione delle opere, erronea indicazione dell’atto presupposto, motivazione carente ed erronea, nullità;

è chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;

l’amministrazione comunale ha depositato documentazione;

il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;

l’interessato impugna un atto con cui il comune di Ventimiglia ha accertato l’inottemperanza da lui prestata all’ingiunzione a demolire notificatagli il 5.9.2011, relativa a dei manufatti abusivi realizzati sui fondi accatastati al foglio 41 ed ai mappali 736, 738 e 741;

con il primo motivo il ricorrente adduce motivi di illegittimità dei tale atto, ma le censure sono inammissibili, posto che è trascorso il tempo concesso per proporre la relativa impugnazione;

è invece infondata la seconda censura con cui si denunciano l’illegittimità o la nullità dell’atto, posto che nell’ingiunzione a demolire erano stati correttamente indicati i mappali su cui insiste il manufatto abusivo, e che tale enunciazione è stata riprodotta nel provvedimento qui gravato;

non ha pertanto rilievo la doppia denominazione della località (frazione Sealza zona Franchi, o località Franchi), posto che il fondo è stato precisamente individuato con i numeri di foglio e di mappale;

il ricorso è pertanto in parte inammissibile ed in parte infondato;

nulla va disposto in punto spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del comune intimato;

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