TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2013-12-20, n. 201311028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2013-12-20, n. 201311028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201311028
Data del deposito : 20 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02957/2013 REG.RIC.

N. 11028/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02957/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2013, proposto da:


D D A, rappresentato e difeso dagli avv. G P, M V L, con domicilio eletto presso Pfp Studio Legale in Roma, via Cola di Rienzo N. 285;


contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall'S S, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del 4.7.2012 n. 1378 con cui Roma Capitale ha disposto la reiezione di cinque D.I.A. edilizie presentate, tra il 2005 ed il 2007, per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei fabbricati, adibiti a civile abitazione, siti in Roma, via di Carcaricola n. 195.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che Roma capitale ha certificato che gli atti necessari al verificatore non sono oggetto di segretazione;

che tale attestazione è stata depositata il 18 dicembre, ovvero tempestivamente, posto che l’ordine istruttorio ad essa relativo non assegnava termine e implicava perciò la facoltà di deposito fino al giorno della c.c.;

che, in ogni caso, sussisterebbero i presupposti per autorizzare la presentazione del documento nel corso della c.c., attesa la necessità di chiarire con urgenza una fattispecie nella quale parte ricorrente gode della sospensione provvisoria degli atti impugnati, proprio nelle more della verificazione;

che l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente va perciò rigettata, anche alla luce del carattere immediatamente percettibile della circostanza attestata, la cui presa d’atto non richiede alcun termine a difesa;

che Roma Capitale consegnerà tempestivamente tutti i documenti utili al verificatore, cui vanno assegnati 120 giorni di tempo per depositare la relazione;

che, nell’ipotesi di ulteriori dilazioni temporali, il Tribunale valuterà l’opportunità di non rinnovare la sospensione provvisoria degli atti impugnati;

che il Presidente della Sezione è autorizzato a concedere ulteriori proroghe al verificatore

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