TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-26, n. 202301708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-26, n. 202301708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301708
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2023

N. 01708/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Morosoli, n. 4;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, spedito in forma esecutiva in data -OMISSIS-, Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro, resa nel procedimento n. -OMISSIS-, passata in giudicato giusta certificazione del 30.11.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2022 e depositato in data 7 gennaio 2023 il deducente ha chiesto al Tribunale adito di ordinare al Comune di -OMISSIS- il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sui titoli in epigrafe e di nominare un commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alle statuizioni giudiziali nei confronti della inadempiente Amministrazione.



2. L’intimato Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.



3. A seguito dei rilievi formulati dal Collegio alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il difensore del deducente, con deposito documentale del 14 marzo 2023, ha versato nel fascicolo informatico il mandato alle liti conferito dalla parte ricorrente nonché le ricevute di accettazione e di consegna relative alla notificazione a mezzo PEC del proposto ricorso.



4. Con ordinanza 23 marzo 2023, n. 954, all’esito della camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, è stata disposta l’acquisizione, con onere posto a carico del segretario generale del Comune intimato, di documentati chiarimenti in ordine alle seguenti questioni: “ a) se il Comune di -OMISSIS- abbia deliberato il dissesto finanziario e se sia intervenuta l’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
all’uopo sarà necessario specificare gli estremi degli (eventuali) atti di deliberazione del dissesto e di approvazione del rendiconto;
b) se il Comune di -OMISSIS- abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
all’uopo sarà necessario specificare gli estremi della (eventuale) deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e se sia o meno intervenuta l’approvazione - ovvero il diniego di approvazione - del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
”.

Il segretario generale del Comune di -OMISSIS- ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 4 aprile 2023.



5. Alla camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023, come da verbale, il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di inammissibilità del ricorso perché proposto in costanza di dissesto, non ancora concluso, dell’Ente intimato.



6. I ricorso è inammissibile per le ragioni in appresso specificate.

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