TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-03-14, n. 201903435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-03-14, n. 201903435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903435
Data del deposito : 14 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2019

N. 03435/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03447/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D e E I, con domicilio eletto presso lo studio E I in Roma, via Taro, 25;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e, quindi, collocato in congedo assoluto perché giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della Difesa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 marzo 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già -OMISSIS-, dal mese di -OMISSIS-, è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio ( si sconoscono le ragioni).

Riferisce il predetto ricorrente che in data -OMISSIS-, ricoverato presso-OMISSIS-, veniva riconosciuto, -OMISSIS- per cui lo stesso era dichiarato non idoneo al servizio.

Successivamente, lo stesso, sottoposto ad ulteriori controlli medici, è stato, ancora una volta, riconosciuto -OMISSIS- e dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio.

In data 21 settembre 2007, per le medesime ragioni, lo stesso veniva ritenuto non idoneo al servizio per ulteriori 60 giorni.

Infine, in data -OMISSIS-, la CMO, all’esito di una nuova visita di controllo, la commissione medica diagnosticava che il predetto era affetto da : “-OMISSIS-”.

La p.a., conseguentemente, adottava il provvedimento in epigrafe censurato.

Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 26 e 29 della L. 599/54 e 30 D.lgs 196/1995, in uno con la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

In buona sostanza la parte si duole, in primo luogo, che il provvedimento espulsivo non è stato adottato con Decreto ministeriale, in secondo luogo che lo stesso non ha usufruito del periodo massimo di aspettativa ed il provvedimento di dispensa dal servizio è intervenuto senza soluzione di continuità con il provvedimento di congedo assoluto, mentre, a dire della difesa di parte ricorrente, la p.a. avrebbe dovuto assumere due distinti provvedimenti cronologicamente distinti.

Tale asserito vizio non ha consentito alla p.a., secondo il ricorrente, una ponderata valutazione relativa al grado ed all’intensità della idoneità al servizio.

Contesta, poi, il predetto che il congedo assoluto per riforma porta la data -OMISSIS-, mentre la visita medica cui il predetto è stato sottoposto è del -OMISSIS-.

Le indicate censure non hanno pregio.

Il provvedimento dirigenziale con il quale il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio è stato assunto dal dirigente la Divisione in forza di una puntuale delega riportata, peraltro, sul predetto provvedimento.

Quanto al fatto che il predetto non ha usufruito del periodo massimo di aspettativa è appena il caso di segnalare che il militare è stato posto in aspettativa per infermità in ragione dei pregressi periodi di inidoneità al servizio riconosciuti dalla CMO, ma il provvedimento di congedo è stato adottato per inidoneità al servizio militare, come si evince dal foglio di congedo.

In altri termini la CMO ha rilevato, non già l’aspetto patologico della vicenda, quando una generale inidoneità al servizio a mente dell’allora vigente art. 33 della L. 31 luglio 1954, n. 599.

Infatti, come si evince dalla documentazione in atti, l’assunzione -OMISSIS-non comporta, di per sè, una evenienza patologica inabilitante di natura fisica, tanto che il ricorrente è stato avviato ad una struttura pubblica deputata alla riabilitazione dei tossicodipendenti secondo un preciso programma riabilitativo, programma che, invece, il ricorrente, ha più volte disatteso, risultando, sempre, positivo alla cocaina.

Conforta l’assunto il fatto che il ricorrente, nel corso dell’ultima valutazione, è stato anche sottoposto al test

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