TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2021-07-08, n. 202108125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2021-07-08, n. 202108125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108125
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 05038/2020 REG.RIC.

N. 08125/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05038/2020 REG.RIC.

N. 09040/2020 REG.RIC.

N. 00960/2021 REG.RIC.

N. 03376/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2020, proposto da:


Sixthcontinent Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, C E C e A C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Vittoria Colonna, 40;


contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione A.E.C.I. – Associazione Europea Consumatori Indipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti C L, I G, M M e M E G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Antonio Triunfo e Marcello Gori. non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 9040 del 2020, proposto da:
Sixthcontinent Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, C E C e A C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Vittoria Colonna, 40;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione A.E.C.I. – Associazione Europea Consumatori Indipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti C L, I G, M M e M E G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Alessandra Aprigliano, Alessio Selmi, Alessandro Di Giorgio, Angelo Ghirelli, Susanna Benvenuti, Daniela Cipca, Daniele Petracchi, Chiara De Riso, Emanuele Milano, Federico Agostini, Federico Quagliotti, Francesco Vertemati, Francesco Galasso, Giovanni Di Iorio, Giuseppe Castelli Lupo, Giuseppe Nicolosi, Ilaria Caserini, Isabella Bizzotto, Jessica Daniele, Marco Flore, Marco Rostellato, Maria Filomena Patota, Mauro Agostini, Paride Paffarini, Elvis Quaglia, Rosa Borgia, Rossano Boganini, Salvatore Bruno, Luigi Sardella, Vincenzo De Napoli, Alfonso Ambrosio, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Verdicchio e Antonio Triunfo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 960 del 2021, proposto da:
Sixthcontinent Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, C E C e A C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Vittoria Colonna, 40;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione A.E.C.I. – Associazione Europea Consumatori Indipendenti, rappresentata e difesa dall’avv, M E G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C L, I G, M M e M E G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2021, proposto da:
Sixthcontinent Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, C E C e A C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Vittoria Colonna, 40;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione A.E.C.I. – Associazione Europea Consumatori Indipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti C L, I G, M M e M E G, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5038 del 2020:

- del provvedimento dell'AGCM n. 28146 del 25 febbraio 2020, notificato a SXC in data 26 febbraio 2020 e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 9 del 2 marzo 2020, reso nell'ambito del procedimento PS11332 – SIXTHCONTINENT - MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI;

- del Provvedimento dell'AGCM n. 28214 del 1° aprile 2020, pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 15 del 14 aprile 2020, con cui l'Autorità ha avviato il procedimento per asserita inottemperanza al Provvedimento cautelare;

- del provvedimento dell'AGCM n. 20935 del 19 febbraio 2020, con cui è stata rigettata la proposta di impegni avanzata da SXC;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;

quanto al ricorso n. 9040 del 2020:

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell'AGCM n. 28314 del 4 agosto 2020, notificato a SXC in data 7 agosto 2020 e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 32 del 10 agosto 2020, reso ad esito del procedimento PS11332 – Sixthcontinent - Mancato riconoscimento crediti;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.

Con i motivi aggiunti:

- della nota dell'AGCM del 22 gennaio 2021, con la quale l'Autorità ha rigettato l'istanza della Società di sospensione del termine di pagamento della sanzione irrogata con provvedimento del 4 agosto 2020, n. 28314;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, ivi inclusa la Comunicazione sui termini di pagamento delle sanzioni dell'AGCM del 18 dicembre 2020, nella parte in cui esclude dal regime emergenziale dei termini di pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità le imprese sanzionate ai sensi della disciplina consumeristica;

quanto al ricorso n. 960 del 2021 :

- del provvedimento dell'AGCM n. 28440 del 10 novembre 2020, notificato a SXC in data 19 novembre 2020 e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 47 del 30 novembre 2020, reso a valle del procedimento CV219 – Sixthcontinent Europe – Clausole Contrattuali;

- del provvedimento dell'AGCM n. 81644 del 20 dicembre 2019, con cui l'Autorità ha avviato il Procedimento;

- del provvedimento dell'AGCM n. 52212 del 2 luglio 2020, con cui l'Autorità ha comunicato a SXC l'estensione oggettiva del Procedimento;

- della comunicazione della conclusione della fase istruttoria degli Uffici dell'AGCM, comunicata a SXC in data 16 settembre 2020;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;

quanto al ricorso n. 3376 del 2021 :

- del provvedimento dell'AGCM n. 28506 del 22 dicembre 2020, notificato a SXC in data 18 gennaio 2021 e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 3 del 18 gennaio 2021, con il quale l'Autorità ha accertato – ad esito del procedimento IP332 - SIXTHCONTINENT-MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI – l'inottemperanza da parte della Società al provvedimento cautelare n. 28146 del 25 febbraio 2020, già impugnato con autonomo ricorso R.G. n. 5038/2020, adottato ad esito del relativo sub-procedimento nell'ambito dell'istruttoria PS11332 SIXTHCONTINENT - MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI, definito con provvedimento n. 28314 del 4 agosto 2020, anch'esso gravato con ricorso R.G. n. 9040/2020;

- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGCM, di Codici con A.E.C.I.;

Visti gli atti di intervento;

Relatrice la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza del giorno 7 luglio 2021, i difensori delle parti in collegamento da remoto, come specificato nel verbale;


Considerato che i ricorsi in epigrafe presentano profili di stretta connessione oggettiva e soggettiva che ne impongono la trattazione congiunta previa riunione;

Rilevato che la parte ricorrente ha depositato in ciascuno degli epigrafati giudizi i provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rispettivamente ivi impugnati, in versione parzialmente omissata;

Considerato necessario acquisire dalla resistente Autorità una copia integrale e priva di omissis dei provvedimenti gravati in ciascuno dei 4 ricorsi in epigrafe, e che, in considerazione dei profili di riservatezza rappresentati dalle parti del giudizio, l’AGCM è tenuta a depositare, in ogni fascicolo, in busta chiusa la copia integrale del relativo provvedimento presso la Segreteria della Sezione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’avvertenza che la conservazione e l’ostensione della stessa alle altre parti del giudizio debbano essere sottoposti alle stesse cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 della L. 124/2007, ossia con facoltà per i difensori delle parti costituite in giudizio di prenderne visione, ma senza possibilità di estrarne copia;

Ritenuto di fissare, per l’ulteriore trattazione dei ricorsi riuniti, l’udienza pubblica del 1 dicembre 2021;

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