TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-05-29, n. 201800186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-05-29, n. 201800186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800186
Data del deposito : 29 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2018

N. 00186/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00050/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M Z, Società Agricola di Kostner Francesco &
Co. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato H R, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Walther, n. 8;

contro

Comune di Corvara in B, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, H S, F C e P Gllo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento del Comune di Corvara in B dd. 10.1.2017, prot. n. 175, avente ad oggetto “Pratica edilizia n. 2016-119: rigetto della domanda di concessione edilizia riguardante la riqualificazione energetica secondo lo standard casa clima “A” con demolizione e ricostruzione con ampliamento del 20% della casa situata sulla p.ed. 410 Corvara in B;

2) del relativo parere della commissione edilizia di data 14.11.2016, anche se non integralmente conosciuto;

se necessario e opportuno:

3) della nota della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Tutela del Paesaggio di data 12.09.2016;

4) della nota della Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Tutela del Paesaggio, prot. n. 24136 di data 14.1.2014;

5) della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1429 del 20.12.2016, in parte qua , avente ad oggetto “Come di Corvara in B – Esposto ai sensi dell´art. 105 della legge urbanistica provinciale (legge provinciale dell´11.8.1997, n. 13) presentato dai sig.ri Cmoling Angelo e Cmoling Francesco in data 18.2.2016 – Improcedibilità, con relata di notifica dd. 29.12.2016;

e di ogni altro atto relativo non conosciuto presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato;

con motivi aggiunti depositati il 26.5.2017:

6) del provvedimento del Comune di Corvara in B dd. 28.2.2017, avente ad oggetto “Pratica edilizia n. 2014-141: rigetto della domanda di concessione edilizia riguardante la riqualificazione energetica secondo lo standard casa clima “A” con demolizione e ricostruzione con ampliamento di 200 mc della casa situata sulla p.ed. 410 c.c. Corvara in B”;

e di ogni altro atto relativo non conosciuto presupposto, prodromico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche non richiamato.

Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società agricola M Z di Kostner Francesco &
Co. (di seguito solo M Z), in data 26 ottobre 2016, presentava al Comune di Corvara in B domanda per il rilascio della concessione edilizia concernente la riqualificazione energetica secondo lo standard Casa Clima “A”, con demo-ricostruzione e ampliamento del 20% della casa di abitazione situata sulla p.ed. 410, C.C. Corvara in B (doc. 5 della ricorrente).

La Commissione edilizia comunale, nella seduta del 14 novembre 2016, esprimeva parere negativo a maggioranza, con la seguente motivazione:

“1) in base alle lettere assunte a protocollo di codesta (recte: questa) Amministrazione Comunale, prot. 5674 del 13.9.2016 dell’Ufficio Tutela del Paesaggio e sviluppo del territorio e prot. 7200 del 5.11.2010 dell’Ufficio Impatto ambientale viene certificato che la cubatura approvata è di 184,21 mc, inferiore ai 300 mc necessaria per poter usufruire dell’ampliamento (vedasi copie lettere allegate);

2) parte dell’edificio progettato si trova nella zona di verde alpino, nell’ambito della quale è vietato l’ampliamento di edifici”.

Con nota del 14 novembre 2016 il Sindaco di Corvara in B comunicava alla società M Z i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia (doc. 6 della ricorrente).

La ricorrente, in data 16 dicembre 2016 presentava le proprie osservazioni in opposizione ai motivi ostativi (doc. 7 della ricorrente).

La Commissione edilizia comunale esaminava nuovamente il progetto e le osservazioni presentate dalla ricorrente, confermando il parere negativo espresso in precedenza.

Con provvedimento del 10 gennaio 2017 il Sindaco di Corvara in B rigettava definitivamente la domanda della ricorrente, facendo proprio il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale (doc. 1 della ricorrente).

Per completezza va detto che i signori Angelo e Francesco Cmoling avevano presentato, in data 18 febbraio 2016, un ricorso al Collegio per la tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, avverso l’autorizzazione paesaggistica del Vice Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio del 18 marzo 2015 e la nota dell’Ufficio Tutela del paesaggio del 14 gennaio 2016, concernenti il primo progetto presentato dalla ricorrente in data 19 dicembre 2014 per la riqualificazione energetica, con demolizione e ricostruzione con ampliamento di 200 mc della casa situata sulla p.ed. 410 C.C. Corvara in B (poi modificato in base alle prescrizioni dettate dall’Ufficio Tutela del paesaggio) (doc.ti 1, 2 3 e 4 della Provincia).

Il Collegio per la tutela del paesaggio, con decisione del 9 marzo 2016, dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva il ricorso all’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio “per la verifica dei presupposti per l’esame da parte della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 105 della legge urbanistica provinciale“(doc. 5 della Provincia).

Veniva quindi avviato il procedimento previsto dall’art. 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Con provvedimento del Sostituto Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio del 12 settembre 2016 veniva disposto l’annullamento in autotutela dei due provvedimenti oggetto del ricorso (autorizzazione paesaggistica del Vice Direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio del 18 marzo 2015 e nota dell’Ufficio Tutela del paesaggio del 14 gennaio 2016), in quanto il progetto presentato in data 19 dicembre 2014 dalla società M Z si poneva in contrasto con le vigenti norme urbanistiche (doc. 7 della Provincia).

Con nota del 25 novembre 2016 il Sindaco di Corvara in B comunicava all’Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio che il Comune non aveva ancora rilasciato alcuna concessione edilizia concernente l’esecuzione del progetto di cui alla pratica edilizia n. 2014 -141 e che, nel frattempo, la ricorrente aveva presentato in data 26 ottobre 2016 un nuovo progetto relativo alla riqualificazione energetica con ampiamento dell’edificio sulla p.ed. 410 C.C. Corvara, sul quale la Commissione edilizia aveva espresso parere negativo nella seduta del 14 novembre 2016 (doc. 8 della Provincia).

La Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio esaminava il ricorso presentato dai signori Cmoling, dichiarandolo improcedibile a seguito dell’avvenuto ritiro in autotutela dei due provvedimenti oggetto di ricorso e in considerazione del fatto che non era stata rilasciata alcuna concessione edilizia da parte del Comune alla ricorrente (doc. 9 della Provincia).

Con deliberazione n. 1429 del 20 dicembre 2016 la Giunta provinciale dichiarava l’improcedibilità del ricorso presentato dai signori Cmoling, ai sensi dell’art. 105 della legge provinciale n. 13 del 1997 (doc. 10 della Provincia).

A fondamento del ricorso introduttivo sono stati dedotti i seguenti motivi:

Motivi di impugnazione attinenti al primo motivo di diniego:

1. “Violazione dell’art. 127, comma 3, lup e della deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014”;

2. “Violazione dell’art. 11-bis e dell’art. 15-bis, tutti l.p. n. 17/1993 – Eccesso di potere sotto vari aspetti e forme: carenza e/o difetto istruttorio – travisamento di fatti – difetto di motivazione, fatto valere anche sotto l’aspetto della violazione dell’art. 7, l.p. n. 17/1993”;

Motivi attinenti al secondo motivo di diniego:

3. “Violazione dell’art. 127, comma 3, lup e violazione della deliberazione della Giunta provinciale - DPGP n. 964/2014, punto 2)”;

4. “Violazione del PUC di Corvara – Eccesso di potere sotto vari aspetti e forme: sviamento di potere – difetto istruttorio – travisamento di fatti – difetto di motivazione, fatto valere anche sotto l’aspetto della violazione dell’art. 7 l.p. n. 17/1993”;

Motivo di impugnazione contro la deliberazione della Giunta provinciale n. 1429 del 20.12.2016:

5. ”Incompetenza della Giunta provinciale in materia urbanistica – violazione dell’art. 66 ss.lup”.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Con atto recante motivi aggiunti notificato alle controparti il 28 aprile 2017 la società M Z ha impugnato altresì il provvedimento del 28 febbraio 2017, con il quale il Sindaco di Corvara in B ha rigettato anche la domanda di concessione edilizia a suo tempo presentata dalla ricorrente il 19 dicembre 2014 (doc. 16 della ricorrente).

A fondamento dell’atto recante motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto gli stessi motivi fatti valere con il ricorso introduttivo.

Con memoria depositata il 22 dicembre 2017 la difesa dell’Amministrazione provinciale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, per tardività, con riferimento agli atti impugnati indicati in epigrafe sub 3, 4 e 5 e l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse;
nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso e dell’atto recante motivi aggiunti, in quanto infondati.

Con memoria depositata il 2 marzo 2018 il procuratore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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