TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-03-18, n. 202000702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-03-18, n. 202000702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000702
Data del deposito : 18 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2020

N. 00702/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01754/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M C, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero D'Alia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell’ordinanza del Dirigente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Taormina 19 febbraio 2018 n. 14, con la quale è stata disposta l'installazione di appositi dissuasori della sosta “nei pressi della farmacia, sita in Via Francavilla al civico 311”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\12\2018:

dell’ordinanza del Dirigente del Comando di Polizia Municipale del Comune di Taormina 26 ottobre 2018, n. 89 e della nota dell’

ANAS

26 ottobre 2018 prot. n. CDG-0570109-P


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina e dell’Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Ricorso principale.

La ricorrente è titolare della “Farmacia Cacopardo”, sita in Taormina, Fraz. Trappitello, Via Francavilla n. 311 (S.S. 185), innanzi alla quale, in data 21 settembre 2018 sono stati installati dissuasori della sosta (c.d. archetti parapedonali), per effetto dell’ordinanza 19 febbraio 2018 n. 14, asseritamente mai comunicata e/o notificata del Dirigente del Comando di Polizia Municipale.

Con ricorso notificato il 10.10.2018 e depositato il 15.10.2018, ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241. Mancata comunicazione avvio del procedimento e mancata notifica del provvedimento finale.

Assume parte ricorrente che l’ordinanza con cui è stata disposta l’installazione dei dissuasori della sosta è destinata a produrre effetti diretti nei confronti della farmacia della ricorrente, sicché la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento nei suoi, confronti, in mancanza alla stessa è stato impedito di allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

Per altro, il lungo lasso di tempo trascorso tra l’adozione del provvedimento e la sua esecuzione avrebbe determinato la perdita del carattere di urgenza rispetto alla regolamentazione della circolazione stradale, di guisa che l’Amministrazione avrebbe dovuto riconsiderare ex novo la persistenza dei presupposti ab initio valutati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 107, d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza del dirigente ad emettere ordinanze in materia di circolazione stradale.

Sostiene parte ricorrente che la posa dei dissuasori avrebbe richiesto l’intervento del sindaco e/o della Giunta Municipale, piuttosto che quello del dirigente dell’U. T. C., in quanto provvedimento volto a disciplinare il traffico stradale e/o pedonale sulle pubbliche vie.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 26, d.lgs. n. 285/1992. Mancato rilascio del nulla osta da parte di A.N.A.S. S.p.A..

4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, dell’art. 7, d.lgs. n. 285/1992 e del d.m. 5 novembre 2001 n. 6792. Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti.

Assume parte ricorrente che il potere dell’Amministrazione sarebbe stato esercitato in maniera irrazionale e violativa delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione, essendovi un'inderogabile esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale, posto che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001 prot. n. 6792 prevede espressamente che la larghezza della corsia sia di m. 3,50 per senso di marcia se percorse da autobus e/o mezzi pesanti, circostanza questa che non sarebbe stata considerata, posto che l’installazione dei dissuasori di sosta ha ridotto la larghezza della carreggiata dagli originari m. 7,05 agli attuali m. 6,00.

In tal modo, la strada statale 185, nel tratto antistante la farmacia della ricorrente, non sarebbe più idonea al doppio senso di marcia per autobus e mezzi pesanti che regolarmente la percorrono, creando di conseguenza intralcio e/o pericolo alla circolazione.

Costituitasi, l’ANAS ha premesso la sua carenza di responsabilità in ordine alla regolamentazione stradale contestata, posto che il Comune di Taormina avrebbe unilateralmente proceduto all’installazione dei dissuasori oggetto della contestazione;
ha concluso, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

II. Ricorso per motivi aggiunti.

Dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con nota 26 ottobre 2018 n. CDG-0570109-P, l’A.N.A.S. rilasciava il nulla osta per l’installazione dei dissuasori di sosta in Via Francavilla – Loc. Trappitello.

In pari data, il Dirigente del Comando di Polizia Municipale con ordinanza del 26 ottobre 2018, n. 89 disponeva di: “revocare l’Ordinanza Dirigenziale n. 14 del 19/02/2018;
autorizzare l’installazione, in Via Francavilla – località Trappitello, di appositi dissuasori della sosta, secondo le caratteristiche indicate dall’art. 180 del

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