TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2022-04-13, n. 202202456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2022-04-13, n. 202202456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202456
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2022

N. 02932/2022 REG.RIC.

N. 02456/2022 REG.PROV.CAU.

N. 02932/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2022, proposto da


Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F L, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;


contro

Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76;

nei confronti

Regione Lazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 6817 del 21.1.2022 notificato in pari data via PEC con cui il Comune di Viterbo ha disposto il diniego definitivo dell'istanza di autorizzazione presentata da Inwit, insieme a TIM e Vodafone, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/03, per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile multi gestore in traversa via di Sant'Anna snc;

del preavviso di diniego prot. n. 115042 del 3.12.2021 comunicato dal Comune di Viterbo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90;

di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e comunque connesso, tra cui, previa occorrendo anche la disapplicazione:

- il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telefonia e la delibera deliberazione del Consiglio Comunale n. 111/04 di approvazione;

- le norme del PRG del Comune di Viterbo, le Norme Tecniche e successive varianti, comprese le relative deliberazioni del Consiglio Comunale di adozione e approvazione, relative alle zone F6 “Parco Pubblico” e al perimetro del comprensorio C17, laddove interpretati e applicati in maniera tale risultare ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e in contrasto con la normativa legislativa sovraordinata sulle TLC


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Viterbo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che le ragioni della ricorrente possono essere soddisfatte ex art. 55, comma 10, cpa;

che nel peculiare caso di specie, le spese di fase restano compensate

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