TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-10-08, n. 201900234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-10-08, n. 201900234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900234
Data del deposito : 8 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2019

N. 00234/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2019, proposto da
Habitat S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Corso della Libertà, n. 35;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocate B M G, L P, A M e G A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

per l'annullamento

1) del provvedimento dd. 18.10.2018 del Comune di Bolzano, avente ad oggetto: “Richiesta di concessione edilizia prat. ed. 2017-146-0 - completamento opere convitto in viale Druso - p.ed. 4120, 544 C.C. Gries. Rigetto”, con cui è stata respinta la domanda di rilascio di concessione edilizia presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 72, comma 7, della L.P. n. 13/97, per il completamento delle opere del convitto per studenti ubicato a Bolzano, in viale Druso, contraddistinto dalle pp.edd. 4120 e 544 C.C. Gries;

2) del richiamato e non conosciuto parere dd. 29.8.2018 della Commissione edilizia comunale;

3) per quanto occorre debba, della presupposta comunicazione dd.

4.9.2018 prot. n. 2017-146-0 del Comune di Bolzano dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

4) dell'atto di convalida dd.

6.11.2018 del Comune di Bolzano relativo al provvedimento di rigetto dd. 18.10.2018 della domanda di rilascio di concessione edilizia presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 72, comma 7, della L.P. n.13/97, per il completamento delle opere del convitto per studenti ubicato a Bolzano, in viale Druso, contraddistinto dalle pp.edd. 4120 e 544 C.C. Gries;

5) del richiamato e non conosciuto parere dd. 31.10.2018 della Commissione edilizia comunale;

6) in parte qua, della delibera della Giunta comunale di Bolzano n. 388/18 dd. 9.7.2018, con cui è stata approvata la IV° modifica al piano di attuazione della zona residenziale di espansione C3 “Druso 2”, nella parte in cui è stata inserita la seguente testuale dicitura: “Il piano di attuazione costituisce il presupposto per il rilascio della concessione edilizia. Fermo restando che il rilascio della concessione edilizia segue un iter indipendente, subordinato ai procedimenti amministrativi nonché ai processi tributari in corso” (v. punto 2);

e di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2019 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente espone di essere proprietaria del compendio immobiliare ubicato a Bolzano, in viale Druso n. 106, contraddistinto dalle pp.edd. 544 e 4120, in C.C. Gries, in un’area ricompresa nella zona residenziale di espansione C3, denominata “Druso 2”, soggetta a piano di attuazione.

Il prescritto piano di attuazione, elaborato e approvato nel 1994, è stato oggetto di diverse varianti, l’ultima delle quali (la IV variante) è stata assentita dal Comune di Bolzano giusta deliberazione giuntale n. 388 del 9 luglio 2018 (doc. 4 della ricorrente).

Su istanza della ricorrente, il Comune di Bolzano ha rilasciato il 15 febbraio 2007 la concessione edilizia n. 31/2007, avente per oggetto la costruzione sulle suddette particelle di un convitto per studenti (doc.ti 1 e 2 del Comune)

In data 23 gennaio 2008 è stata depositata in Comune la dichiarazione di inizio lavori (doc. 3 del Comune).

A causa della perdurante crisi del mercato immobiliare la ricorrente, il 14 giugno 2010, ha chiesto una prima proroga biennale della concessione edilizia (doc. 4 del Comune), che è stata concessa dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 72, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per soli 12 mesi, con provvedimento del 16 giugno 2010 (doc. 5 del Comune). E’ seguita poi un’ulteriore proroga, concessa in data 22 dicembre 2011 per un anno, ai sensi dell’art. 128-quater della legge provinciale n. 13 del 1997 (aggiunto con la L.P. 21 giugno 2011, n. 4) (doc. 7 della ricorrente).

Sono poi seguite due ulteriori proroghe, concesse ai sensi del sopra citato art. 128-quater, comma 2, della legge urbanistica provinciale, l’ultima delle quali con scadenza 31 dicembre 2016 (doc. 7 del Comune).

In data 6 dicembre 2016 la ricorrente ha presentato al Comune di Bolzano una domanda di concessione edilizia in variante (doc. 8 del Comune).

Con nota del 30 gennaio 2017 il Comune di Bolzano ha comunicato alla ricorrente alcune irregolarità di carattere urbanistico-edilizio della domanda e ha fatto presente che, con sentenza n. 101/2016 pubblicata il 14.11.2016, la Commissione Tributaria di II grado aveva affermato “che i lavori non sarebbero mai realmente iniziati” e che, quindi, “la concessione edilizia dovrebbe ritenersi decaduta” (doc. 9 del Comune).

La ricorrente, con nota pervenuta al Comune il 9 febbraio 2017, ha trasmesso la documentazione richiesta e ha preso posizione sui rilievi sollevati dall’Amministrazione, inviando anche fotografie sullo stato di avanzamento dei lavori al novembre 2016 (doc. 12 del Comune).

L’Amministrazione ha replicato alla ricorrente con nota del 15 febbraio 2017, proponendole di pagare l’ICI di cui agli avvisi di accertamento oggetto delle cause pendenti davanti alla Commissione Tributaria, e di abbandonare poi le cause, e invitandola a un incontro in Comune per “risolvere la questione sia dal punto di vista tributario che urbanistico” (doc. 13 del Comune).

Con nota del 19 aprile 2017 il Comune di Bolzano ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia in variante presentata il 6 dicembre 2016 (doc. 14 del Comune) e con successivo provvedimento del 25 maggio 2017 ha definitivamente respinto la domanda (doc. 15 del Comune).

Nel frattempo, essendo scaduto il 31 dicembre 2016 il termine di ultimazione dei lavori e avendo il Comune di Bolzano accertato che i lavori erano proseguiti (doc. 17 del Comune), con ordinanza sindacale n. 5/2017 del 7 aprile 2017, ha ordinato alla ricorrente la sospensione dei lavori e, contestualmente, comunicato alla stessa l’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza della concessione edilizia “n. 2006-2135 del 15 febbraio 2017” (recte: 2007) e relative varianti, e per l’eventuale emissione di ordinanza di remissione in pristino, nonché per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa urbanistica (doc. 16 del Comune).

Con provvedimento sindacale del 6 giugno 2017 il Comune di Bolzano ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia n. 2006-2135 del 15 febbraio 2007 (doc. 18 del Comune).

In data 9 maggio 2017 la ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di una nuova domanda di concessione edilizia per completare i lavori (doc.ti 19 e 20 del Comune).

Nella seduta del 15 luglio 2017 la nuova domanda è stata esaminata dalla Commissione edilizia, che ha rilevato ancora irregolarità e mancanze rispetto al piano di attuazione, di cui era però in corso l’esame della modifica, chiesta dalla stessa ricorrente. La pratica è stata quindi sospesa in attesa dell’eventuale approvazione di detta variante (doc.ti 21 e 22 del Comune).

Il nuovo piano di attuazione modificato della zona di espansione “Druso 2” (variante 4) è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 14 maggio 2018 e approvato con delibera della stessa Giunta n. 388 del 9 luglio 2018 (doc.ti 23 e 24 del Comune).

Nelle more, con nota del 20 aprile 2018 era stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di demolizione per avere la ricorrente costruito il convitto per studenti in assenza di un valido titolo edilizio (doc. 26 del Comune).

La ricorrente, con nota del 18 maggio 2018, ha chiesto al Comune l’archiviazione del procedimento di demolizione avviato, stante l’assenza dei presupposti giuridici e, in subordine, la concessione di un ulteriore congruo termine per la presentazione di osservazioni, corredate da idonea documentazione (doc. 27 del Comune).

L’Amministrazione comunale ha quindi concesso alla ricorrente il termine di trenta giorni per presentare osservazioni, pervenute in data 21 giugno 2018 (doc.ti 28 e 29 del Comune).

Ritenute infondate le osservazioni, il Comune di Bolzano ha adottato il 7 agosto 2018 l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate abusivamente sulle pp.edd. 544 e 4120, e di rispristino dello stato dei luoghi (doc. 30 del Comune), ordinanza impugnata davanti a questo Tribunale con il ricorso n. 241/18, tuttora pendente.

E’ seguita il 4 settembre 2018 la comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della nuova domanda di concessione edilizia, presentata il 9 maggio 2017 per il completamento delle opere (doc. 31 del Comune).

Preso atto che nei successivi trenta giorni non erano pervenute osservazioni da parte della società ricorrente, il Comune di Bolzano, con provvedimento del 18 ottobre 2018, ha definitivamente rigettato la suddetta domanda di concessione edilizia (doc. 32 del Comune).

Successivamente, accortasi che la ricorrente, il 16 ottobre 2018 - tardivamente, ma due giorni prima dell’adozione del provvedimento finale, - aveva comunicato via PEC che sarebbe stato meglio non rigettare la domanda, bensì rilasciare la concessione con prescrizioni, l’Amministrazione ha convalidato il precedente rigetto con provvedimento del 6 novembre 2018, previo nuovo passaggio in Commissione edilizia (doc.ti 33, 34 e 35 del Comune).

In data 5 dicembre 2018 la ricorrente ha chiesto ulteriori chiarimenti al Comune in ordine alla contestata non conformità della progettata rampa pedonale al D.P.P. n. 38/2005 (doc. 37 del Comune).

Infine, il 13 dicembre 2018, la ricorrente ha presentato al Comune di Bolzano un’ulteriore domanda di rilascio della concessione edilizia per completare i lavori di cui si discute (doc.ti 38 -41 del Comune).

Nelle more del giudizio quest’ultima domanda è stata rigettata (doc.ti 44, 45 e 54 del Comune) e, modificata dalla ricorrente nelle parti viziate, è stata infine trattata e approvata con prescrizioni dalla Commissione edilizia nella seduta del 7 marzo 2019 (doc. 55 del Comune).

In data 16 aprile 2019 la ricorrente ha trasmesso via mail al Comune di Bolzano atto unilaterale d’obbligo ex art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 di durata ventennale, anziché perpetuo. Dopo aver preso visione del parere al riguardo chiesto all’Ufficio provinciale competente (doc. 57 del Comune), in data 23 maggio 2019 l’Amministrazione comunale ha trasmesso alla ricorrente il calcolo dei contributi di concessione (doc. 58 del Comune).

La ricorrente non ha presentato all’Amministrazione il preteso atto unilaterale d’obbligo perpetuo, né ha pagato i contributi di concessione e, pertanto, la concessione edilizia richiesta per il completamento dei lavori controversi non è stata ancora rilasciata dal Comune di Bolzano.

Con il presente ricorso la società Habitat Spa ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune del 18 ottobre 2018, di rigetto della domanda di concessione edilizia presentata il 9 maggio 2018, dell’atto di convalida del 7 novembre 2018 e degli atti presupposti, riservandosi di chiedere al Comune di Bolzano, all’esito del giudizio e con separata azione, il risarcimento dei danni patiti e patiendi .

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 7, e degli artt. 69 e ss. della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22-10.1993, n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata ed omessa;
eccesso di potere per perplessità della motivazione;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio;
violazione del principio di proporzionalità”;

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 7, e degli artt. 69 e ss. della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 80 e 81 della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata e travisata;
eccesso di potere per contraddittorietà;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio”;

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 7, e degli artt. 69 e ss. della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 80 e 81 della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 32 e 38 della L.P. 11.8.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata, travisata e omessa;
violazione del principio di trasparenza, di partecipazione e di affidamento;
violazione delle garanzie partecipative sia in senso formale sia in senso sostanziale;
violazione dei principi di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Nei termini di rito, la difesa comunale ha depositato una memoria in cui ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente in ordine ai primi due motivi di ricorso e insistito nelle proprie conclusioni.

Nella memoria di replica la difesa della ricorrente ha contestato l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sottolineando il fatto che la chiesta concessione edilizia non era ancora stata rilasciata dall’Amministrazione comunale e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 24 luglio 2019, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato ed esime il Collegio dal vaglio dell’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.

E’ opportuno premettere che la presente controversia ha per oggetto la legittimità degli atti di diniego opposti dal Comune di Bolzano alla domanda presentata dalla ricorrente il 9 maggio 2017, volta a ottenere una nuova concessione edilizia “per il completamento delle opere, ai sensi dell’art. 72.7 della L.U.P. e dell’art. 15.3 del D.P.R. 380/2001, per quanto non ancora realizzato con la concessione edilizia n. 31/2007” (cfr. relazione tecnica - doc. 20 del Comune).

La Commissione edilizia, nella seduta del 29 agosto 2018, ha esaminato la domanda, esprimendo parere negativo per i seguenti motivi, richiamati nel provvedimento di diniego del 18 ottobre 2017:

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