TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201501490

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201501490
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501490
Data del deposito : 11 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01892/2012 REG.RIC.

N. 01490/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01892/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2012, proposto da:
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Velia n. 96 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice dell’Isola, con la elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale Campania;
Comune di Domicella e Comune di Montella, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempor, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.della delibera G.R. Campania n.112 del 21/03/2011 avente ad oggetto: D.G.R. n.1747 del 20/11/2009 - D.G.R. N.465 DEL 25/03 /2010 - determinazioni a conclusione del procedimento istruttorio avviato a seguito delle DD.G.R. nn.553 e 534 del 2/07/2010 - contestuale riprogrammazione dell'obiettivo operativo 1.9. del P.O. Campania F.E.S.R. 2007/2013

2.di ogni altro atto connesso e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2012 e depositato in data 9 febbraio 2012 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Salerno, successivamente trasferito alla sede di Napoli, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di essere capofila e legale rappresentante del tavolo istituzionale locale (TIL) denominato Magna Graecia composto dai comuni di: Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Ascea, Capaccio, Casal Velino, Castel San Lorenzo, Laureana Cilento, Giungano, Roccadaspide, Torchiara, Trentinara;
dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nonché dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, enti, i quali con l’ausilio del Dipartimento di conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali dell’Università di Napoli, Federico II, avevano elaborato un piano strategico per la valorizzazione dei beni culturali (PSVBC) approvato con delibera di G.R.C. n. 465 del 25/03/2010;

- che tale piano si inseriva nel contesto dell’elargizione dei fondi P.O.R, il cui iter procedurale era cominciato con il Reg. CE. n. 1083/2006 del 11/07/2006 con il quale il Consiglio Europeo aveva emanato le disposizioni generali riguardanti il fondo europeo di sviluppo regionale;

che, in seguito, lo stesso Consiglio con Reg. CE. n. 1828/2006 del 8/12/2006 ne aveva stabilito le modalità applicative e lo Stato italiano aveva elaborato il Quadro strategico nazionale (QSN), ai sensi dell’art. 25 del regolamento generale sui fondi strutturali europei, approvato dal CIPE il 21/12/2006, con parere favorevole della Conferenza Unificata;

-che era stato presentato in data 3/04/2007 alla Commissione Europea una proposta di programma operativo per la Regione Campania e, in conseguenza di ciò, la stessa Commissione, dopo essersi espressa in maniera favorevole, con decisione n. C. (2007) 4265 dell’11/09/2007 aveva adottato la proposta denominata POR

FESR

2007-2013;

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 1921 del 9/11/2007, aveva reso esecutivo il programma operativo e, con delibera n. 26 del 11/01/2008, aveva approvato un Piano Finanziario per singoli Assi ed Obiettivi, assegnando per ciascun obiettivo la relativa dotazione finanziaria;

-che, in particolare, il sopra citato POR

FESR

2007-2013, all’Asse I – obiettivo specifico 1d, conteneva l’obiettivo operativo 1.9 denominato: “beni e siti culturali” ed al suo interno l’attività “a” – “azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico, ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati (messa a sistema dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei siti UNESCO);

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 1371 del 28/08/2008 aveva approvato le linee di indirizzo per l’attuazione delle attività riguardanti l’obiettivo 1.9 e stabilito di dover tener conto ai fini della selezione degli interventi dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR

FESR

2007/2013;

- che, inoltre, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 1715 del 20/11/2009 aveva emanato il Manuale di Attuazione del POR

FESR

2007/2013 e, con delibera n. 1747 del 20/11/2009, aveva approvato le modalità di attuazione dell’attività “a” e, quindi, anche la linea d’intervento “a2” dell’Obiettivo Operativo 1.9. Linea di intervento “a2”, la quale prevedeva: interventi di restauro e recupero dei beni di valore storico-archeologico-ambientale e monumentale, che prevede azioni di salvaguardia, conservazione, sicurezza e integrità del patrimonio d’arte, di storia, e di cultura, presente, sul territorio regionale” con dotazione di €82.000.000,00#;

-che con la stessa deliberazione la Regione aveva modificato la D.G.R. n. 1371 del 28/08/2008 riguardo l’obiettivo operativo 1.9 nel senso che la linea d’intervento a4 va a confluire nella linea d’intervento a2, che veniva ridenominata: “Interventi di restauro e recupero dei beni di valore storico-archeologico-ambientale e monumentale, ai fini della messa a sistema del patrimonio culturale regionale che è stato oggetto di intervento nella programmazione P.O.R. 2000/2006 nell’ambito dell’Asse 2- Misura 2.1.”;

-che si era altresì stabilito che l’impiego dei fondi europei debba svolgersi con la concertazione con gli enti locali (in particolare i TIL), destinata a confluire in un Piano strategico per la Valorizzazione dei Beni Culturali (PSVBC);

- che, con successiva delibera la Regione aveva emesso avviso pubblico per la presentazione di progetti, stabilendo che all’interno dell’ambito territorio individuato dal PSVBC fosse possibile un solo TIL che poteva formulare una sola proposta di piano e che le proposte considerate più meritevoli sarebbero state ammesse al finanziamento a seguito di apposta stipulazione tra i responsabili dei singoli obiettivi e i beneficiari;

-che, pertanto, si erano attivati il Comune ricorrente e altri Comuni ed enti, i quali avevano sottoscritto un protocollo per la realizzazione del TIL Magna Grecia finalizzato alla realizzazione di un PSVBC da realizzare tramite le risorse del sopra citato POR, avvalendosi per quest’ultimo del ausilio del Dipartimento di conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali dell’Università di Napoli, Federico II;

-che tale piano era stato approvato con delibera di G.R.C. n. 465 del 25/03/2010 per l’importo di € 10.000.000,00 delle risorse del POR

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