TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-06-28, n. 202300914
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 00914/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2023, proposto da
G Z, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a. - A.V.M. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino 186;
nei confronti
F V, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione datata 13 gennaio 2023, inviata da AVM s.p.a. avente ad oggetto “ istanza accesso agli atti - iter selettivo per l'individuazione di un Capo Servizio People Mover ” e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da AVM s.p.a. a seguito di istanza presentata dal ricorrente in data 7 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023 e comunque per l'accertamento del diritto del ricorrente a visionare ed avere copia della documentazione richiesta con le predette istanze di accesso agli atti avanzate, dell'obbligo a provvedere della resistente in relazione alle medesime istanze e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a. - A.V.M. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dipendente di AVM s.p.a. (Azienda veneziana per la mobilità, d’ora in poi A.V.M.), Società che gestisce i servizi il trasporto pubblico locale nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, espone di svolgere le mansioni di macchinista/video controller , della funicolare terreste denominata People Mover che collega Piazzale Roma all’isola del Tronchetto, e di aver partecipato ad una selezione interna per la posizione di Capo servizio.
La selezione si è articolata in due fasi, una comportante la compilazione di un questionario di personalità on line , e l’altra, un colloquio tecnico motivazionale in presenza.
Al termine della selezione l’incarico è stato affidato all’unico dei tre partecipanti risultato idoneo.
Il ricorrente riferisce di essere rimasto sorpreso del giudizio di non idoneità formulato nei suoi confronti, dato che egli ricopre già da tredici anni il ruolo oggetto della selezione nelle ipotesi in cui si renda necessaria la sostituzione del titolare per ferie o malattia, mentre il collega risultato idoneo ricopre la stessa posizione del ricorrente da soli quattro anni, ed ha pertanto maturato una minore esperienza.
In data 7 dicembre 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di accesso chiedendo copia degli atti di nomina della Commissione di valutazione aziendale, degli atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne, della documentazione prodotta dai candidati classificatisi in posizione anteriore, dei verbali di selezione e di valutazione dei requisiti tecnico professionali dei candidati, degli elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice e di ogni altro atto inerente al procedimento di verifica dei requisiti dei candidati.
A.V.M. con due PEC del 27 e del 29 dicembre 2022, ha trasmesso solo parte degli atti oggetto della richiesta e, segnatamente, l’atto di nomina della commissione di valutazione, le lettere di invito per la partecipazione alla selezione ricevute dai soggetti interessati, la documentazione attestante l’idoneità per l’espletamento delle funzioni di Capo servizio rilasciate ai partecipanti la selezione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scheda di valutazione dello stesso ricorrente, nonché il verbale di selezione.
Il ricorrente in data 3 gennaio 2023 ha presentato un’ulteriore domanda di accesso in cui ha evidenziato l’incompletezza della documentazione ostesa, chiedendo le schede di valutazione degli altri candidati, e le risultanze dei test di personalità, nonché del verbale redatto in occasione dei colloqui.
Con PEC del 13 gennaio 2023, AVM ha respinto l’istanza di accesso ritenendo che i profili dei candidati consistano in valutazioni eseguite tramite tecniche psicodiagnostiche aventi carattere di riservatezza.
Con il ricorso in epigrafe il diniego di accesso è impugnato con un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 19, comma 4, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dell’art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, oltre che l’ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di accesso in quanto A.V.M., pur avendo natura giuridica privata, è affidataria dello svolgimento di molteplici compiti di interesse pubblico, e deve pertanto senz’altro ritenersi assoggettata alle norme sul diritto di accesso.
Inoltre vi è un interesse qualificato all’ostensione dei documenti richiesti, connesso alla partecipazione alla selezione ed alla volontà di tutelare la propria posizione promuovendo un’azione giudiziaria avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia per ottenere una dichiarazione di nullità del contratto stipulato in violazione delle procedure di selezione del personale che, ai