TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202401477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-10-16, n. 202401477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401477
Data del deposito : 16 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2024

N. 01477/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di Mandataria del costituendo Rti con -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 7790818266, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, D V e M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carpani, Massimo Luciani, Franco Mastragostino, Saverio Sticchi Damiani, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della delibera del Commissario Straordinario dell''Azienda Ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro del 22 marzo 2021, n. 206;

- della deliberazione del 17 settembre 2020, n. 499, di nomina della nuova commissione di gara;

- di tutti i verbali della nuova commissione di gara, anche in seduta riservata, con relative valutazioni;

- di ogni altro atto o provvedimento della procedura o collegato alla procedura, comprese le note che hanno limitato l’accesso agli atti (da ultimo nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, nonché la ivi richiamata precedente nota dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-);

con richiesta di ordine di esibizione documentale e declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e di risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto o subentro nel medesimo ove già stipulato;

con i motivi aggiunti:

della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, di aggiudicazione della gara.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, con la relativa documentazione;

Viste le ordinanze collegiali n. 1796/2021, n. 965/2022 e n. 202/2023;

Vista l’ordinanza cautelare n. 412/2022;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza di estinzione del giudizio presentata da -OMISSIS- il 1 marzo 2024;

Vista la nota del 31 maggio 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2024 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rituali ricorso e motivi aggiunti a questo Tribunale - e per i motivi in esso dedotti - -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, adottati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti a servizio agli immobili della stessa Azienda, nonché delle c.d. aree in comune con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Azienda intimata.

Proponeva intervento “ad adiuvandum” la -OMISSIS-

Il giudizio era più volte sospeso con le ordinanze collegiali indicate in epigrafe e una domanda cautelare in costanza di sospensione era rigettata con l’altra ordinanza indicata in epigrafe.

All’esito della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva definito il motivo della sospensione,-OMISSIS- presentava un’istanza di estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nei termini.

La società ricorrente depositava una nota in cui comunicava la sopravvenuta carenza di interesse.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, alla luce delle premesse di fatto sopra riassunte, ritiene prevalente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al giudizio sull’istanza di estinzione dello stesso, per la cui delibazione deve sussistere comunque un interesse alla decisione, nel caso di specie – come detto – escluso dalla stessa ricorrente.

Il ricorso, pertanto, è improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie.

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