TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-09-07, n. 201207632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-09-07, n. 201207632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207632
Data del deposito : 7 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10012/2011 REG.RIC.

N. 07632/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10012/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da G P, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca D'Alessandro, e con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Ranieri in Roma, via Palestro 78;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'esclusione dal concorso per l'ammissione al 14° corso biennale (2011-2013) di 72 allievi marescialli della Marina militare;

- della graduatoria di merito, nella parte in cui non contempla il ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi in particolare del bando di concorso nella parte in cui disciplina le modalità dell'accertamento attitudinale;

quanto ai motivi aggiunti;

- della nota del Ministero della Difesa del 17.2.2012, a firma di un membro tecnico della Commissione, depositata in data 15 marzo 2012;

- della nota conosciuta dalla presente difesa in data 19.3.2012 a seguito di richiesta copie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il cons. G L;

Difese come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.0 – Il giudizio di inidoneità impugnato col ricorso introduttivo è così formulato: ”I valori testologici, comparati ai valori riportati nell'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 33/90, valore inferiore a quello minimo di 39/90 richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato prevalentemente dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: predisposizione al cambiamento, livelli di energia e produttività, capacità di gestire ostacoli o insuccessi, capacità di guida ed uso della delega, bisogni ed aspettative connessi all'assunzione di ruolo. ... (articolo 10, comma 1, aree a b e c)]”.

1.1 – Il ricorso introduttivo lamenta in primo luogo difetto di motivazione.

La censura è infondata, perché il provvedimento contestato espone adeguatamente e in modo comprensibile le valutazioni che hanno portato al giudizio di non idoneità.

1.2 – Una censura ulteriore sostiene che il bando è incomprensibile e viziato laddove prevede "la Commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale che sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica)”. Quest’ultima precisazione annullerebbe la precedente indicazione dei calcoli di punteggio (basati su 4 aree suddivise in 18 sotto aree, ciascuna con punteggio totale di 5 punti, in modo che il candidato "perfetto" dovrebbe riportare un punteggio totale di 90/90 cioè 5x18).

Anche questa censura appare infondata.

Certamente il margine lasciato dal bando alla Commissione (poter valutare, in sede di intervista attitudinale individuale, elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi, e quindi non fermandosi alla mera media aritmetica sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test) potrebbe in teoria, se male esercitato, risultare fonte di arbitrio (come peraltro ogni espressione di discrezionalità, anche di natura tecnica come nella fattispecie). Tuttavia quel medesimo margine valutativo, se correttamente esercitato e adeguatamente motivato, appare consentito, perché frutto di opzione (affidare a qualificata Commissione la valutazione finale, utilizzando necessariamente i risultati dei test, ma non in base alla mera media aritmetica di quei risultati) che non risulta affetta da gravi vizi logici o palesi carenze valutative.

1.3 – Le ulteriori censure del ricorso introduttivo rilevano quanto segue:

1) Poiché il contestato giudizio afferma quanto sopra indicato (“i valori testologici, comparati ai valori riportati nell'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 33/90, valore inferiore a quello minimo di 39/90 richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato prevalentemente dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: predisposizione al cambiamento, livelli di energia e produttività, capacità di gestire ostacoli o insuccessi, capacità di guida ed uso della delega, bisogni ed aspettative connessi all'assunzione di ruolo”) esso risulta erroneo, giacché, escludendo le 5 caratteristiche di attitudine nelle quali il ricorrente è stato giudicato con punteggio insufficiente, le restanti 13 caratteristiche di attitudine avrebbero dovuto comportare un punteggio almeno di 3 punti, così comportando un punteggio totale di 39/90, superiore sia al punteggio di 33/90 riportato dal ricorrente sia al punteggio minimo di 38/90 previsto dal bando di concorso;

2) vi sarebbero incongruenze relativamente alla attribuzione di singoli punteggi.

Al fine di appurare questi specifici profili della controversia il T.a.r. ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 819/2102.

L’Amministrazione ha eseguito l’incombente in data 15.3 2012.

Il ricorrente ha formulato in proposito motivi aggiunti, nei quali ha, tra l’altro, ribadito e integrato le due censure sub 1) e 2).

L'esame della documentazione istruttoria ha sciolto i dubbi del T.a.r. in senso non favorevole al ricorrente.

Dall’esame della documentazione, corredata da Relazione esplicativa, fornita dal Ministero - e alla luce delle considerazioni esposte nel precedente capo 1.2, cui si rinvia, circa la legittimità della opzione di non vincolarsi nella valutazione della idoneità alla mera media aritmetica - non sono emerse incongruenze tra i punteggi attribuiti e la motivazione finale dell'esclusione (sopra riportata nel capo 1.0): l'intervista attitudinale, la griglia di ponderazione del punteggio di livello attitudinale, la sintesi delle risultanze testologiche appaiono tra di loro omogenee e non in contraddizione. Sicché le presenti censure vanno respinte.

2. – I motivi aggiunti formulano anche le seguenti ulteriori censure:

a) violazione del bando di concorso e della Direttiva tecnica 2006, nonché delle norme dettate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare (edizione aprile 2010): il carattere di mediazione riferito nella Relazione istruttoria relativamente all'attività della Commissione giudicatrice viola il bando di concorso, poiché esso imponeva alla Commissione di coordinare e controllare l'operato di tutto il personale di supporto designato;

b) la Relazione istruttoria ha evidenziato una violazione del giusto procedimento laddove, alla pagina 4, vi si legge "tutti gli elementi emergenti dai test vengono analizzati interpretati da un Ufficiale psicologo ..... che redige un resoconto ..... ;
tale sintesi serve inoltre ad orientare l'Ufficiale colloquiatore nella conduzione dell'intervista attitudinale";

c) la Relazione istruttoria ha evidenziato un viziato orientamento della Commissione laddove, a pagina 18, vi si legge "su quali basi la Commissione andrebbe a contraddire le risultanze del processo di selezione quando tutte le prove conducono ad un univoco risultato ? “.

Nessuno dei tre rilievi è da accogliere.

In particolare:

- la censura sub a) va respinta perché la “mediazione” riferita non abdica alla funzione di coordinamento e controllo propria della Commissione ma, come emerge dalla stessa lettura della Relazione, coincide con quella “mediazione” (v. pag. 17 della citata Relazione istruttoria);

- la censura sub b) va respinta perché la circostanza che gli elementi emergenti dai test vengano analizzati e interpretati da un Ufficiale psicologo che redige un resoconto poi utilizzato dall'Ufficiale colloquiatore per la propria intervista attitudinale appare modalità operativa corretta, e priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

- parimenti corretto e privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative è l’assunto della Relazione - contestato nella censura sub c), che va dunque anch’essa respinta – il quale afferma che la Commissione non avrebbe motivo di contraddire le risultanze del processo di selezione quando tutte le prove sostenute conducono ad un univoco risultato.

3. – Il gravame va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in € 1.500, seguono la soccombenza.

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