TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-09-07, n. 201207632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2012-09-07, n. 201207632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207632
Data del deposito : 7 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10012/2011 REG.RIC.

N. 07632/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10012/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 10012 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da G P, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca D'Alessandro, e con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Ranieri in Roma, via Palestro 78;



contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'esclusione dal concorso per l'ammissione al 14° corso biennale (2011-2013) di 72 allievi marescialli della Marina militare;

- della graduatoria di merito, nella parte in cui non contempla il ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi in particolare del bando di concorso nella parte in cui disciplina le modalità dell'accertamento attitudinale;

quanto ai motivi aggiunti;

- della nota del Ministero della Difesa del 17.2.2012, a firma di un membro tecnico della Commissione, depositata in data 15 marzo 2012;

- della nota conosciuta dalla presente difesa in data 19.3.2012 a seguito di richiesta copie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012 il cons. G L;

Difese come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.0 – Il giudizio di inidoneità impugnato col ricorso introduttivo è così formulato: ”I valori testologici, comparati ai valori riportati nell'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 33/90, valore inferiore a quello minimo di 39/90 richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato prevalentemente dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: predisposizione al cambiamento, livelli di energia e produttività, capacità di gestire ostacoli o insuccessi, capacità di guida ed uso della delega, bisogni ed aspettative connessi all'assunzione di ruolo. ... (articolo 10, comma 1, aree a b e c)]”.

1.1 – Il ricorso introduttivo lamenta in primo luogo difetto di motivazione.

La censura è infondata, perché il provvedimento contestato espone adeguatamente e in modo comprensibile le valutazioni che hanno portato al giudizio di non idoneità.

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