TAR Milano, sez. II, sentenza 2012-02-08, n. 201200444
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N. 00444/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Legambiente O, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M T V, R F e S Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Milano, via Ricasoli, 12;
contro
- Comune di Vittuone, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G C S, domiciliato ex art. 25 co. 1 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia – Milano;
nei confronti di
- Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A Z, A B, M F e N M G, elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;
- Tecno- In, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ercole Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria, 23;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita;
per l'annullamento
>quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del C.C. di Vittuone in data 10.12.2008, n. 50, recante il <<Programma integrato di intervento denominato PII 01 – Polo plurifunzionale: controdeduzioni alle osservazioni pervenute – Approvazione definitiva>>;pubblicata per 15 gg. all’Albo comunale dal 16.12.2008;
- di ogni altro atto connesso o presupposto, con particolare riferimento a:
- la deliberazione del C.C. in data 29.07.2008, n.29, recante il <<Programma Integrato di Intervento denominato PII 01 – Polo plurifunzionale – Adozione>>;pubblicata per 15 gg. all’Albo comunale dal 01.08.2008;
- la deliberazione del C.C. in data 21.04.2008, n.14, recante l’ <<Adeguamento del documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento – Approvazione>>;pubblicata per 15 gg. all’Albo comunale dal 14.05.2008;
- i verbali e i pareri dell’Autorità competente per la V.A.S., emessi nel corso del procedimento della V.A.S., in data 04.12.2008;28.11.2008 e 28.07.2008;
>e per il risarcimento del danno derivante dall’eventuale attuazione del P.I.I. approvato, che ci si riserva di quantificare;
>nonché, per l’annullamento, quanto ai motivi aggiunti depositati il 03.03.2011 e notificati a mezzo fax il 02.03.2011:
- dell'Autorizzazione paesistica e per trasformazione di area boscata n. 124 del 12.05.2010, rilasciata dalla Provincia di Milano alla Tecno-In Srl e alla Tiesse Immobiliare srl in merito all'area sita in Comune di Vittuone ed oggetto del Piano Integrato di Intervento denominato PII 01 approvato con Deliberazione del C.C. in data 10.12.2008, n. 50;
- del provvedimento (non noto) di sospensione della stessa Autorizzazione paesistica e per trasformazione, sopra cit.;
- del provvedimento di revoca della detta sospensione (non conosciuto);
- di ogni altro atto direttamente connesso e/o presupposto anche non conosciuto, con particolare riferimento a:
- il parere rilasciato dalla Commissione Paesaggio della Provincia di Milano (non conosciuto);
- il parere forestale rilasciato dal Consorzio Valli del Ticino (non conosciuto);
- il Permesso di costruire n.09/09 rilasciato dal Comune di Vittuone alle società Tecno-In srl e Tiesse Immobiliare srl, in ordine alla realizzazione del Piano Integrato di Intervento denominato PII 01, approvato con Deliberazione del C.C. in data 10.12.2008, n. 50;
>nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 3.05.2011, per la declaratoria di nullità degli atti sopra impugnati in forza dei nuovi vizi desunti dall’atto di fideiussione n. 5600040311/B96, stipulato dalla Tecno-In srl e dalla Tiesse Immobiliare srl con la Eurofidi &Servizi Integrati Soc. Coop., a garanzia della realizzazione degli interventi compensativi in caso di autorizzazione alla trasformazione del bosco.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittuone, della Provincia di Milano e di Tecno- In srl;
Viste le memorie difensive;
Vista la rinuncia depositata il 30.12.2011, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ai successivi motivi aggiunti, in conformità dell’accordo transattivo raggiunto con la controinteressata Tecno In srl, documentato agli atti;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 20.02.2009 e depositato il successivo 12.03.2009, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità dotto più profili.
Si sono costituiti il Comune, la Provincia e la controinteressata come sopra indicati, controdeducendo alle censure avversarie.
Con accordo transattivo datato 22.12.2011 la ricorrente e la controinteressata Tecno In hanno concordato che Legambiente O provveda alla formale rinunzia all’odierno gravame, a spese compensate quanto a Tecno In e con offerta di rifusione delle spese di lite alla Provincia di Milano e al Comune di Vittuone, per l’importo di euro 2.500,00 oltre oneri, rimettendosi al T.A.R. in caso di non accettazione del suindicato importo.
All’odierna pubblica udienza, mentre l’avv. Zimmitti, per la Provincia di Milano, ha dichiarato di accettare la proposta dell’esponente, l’avv. Salerno, per il Comune di Vittuone, si è dichiarato contrario all'accordo transattivo, anche in relazione alla proposta di liquidazione delle spese di causa.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile.
Ai sensi dell’art. 84 dell’All. 1 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.):
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