TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-19, n. 201101369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-19, n. 201101369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101369
Data del deposito : 19 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01537/2009 REG.RIC.

N. 01369/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01537/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2009, proposto da Inergia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. M L, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Comune di Stornarella, non costituito;

nei confronti di

Daunia Wind s.r.l. e Margherita s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti A M e Giuseppe M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ra in Bari, via Piccinni, 210;

Fortore Energia s.r.l. e Sorgenia s.p.a., non costituite;

per l'annullamento

della determinazione n. 267 del 18 maggio 2009 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto di impianto eolico da realizzare nel Comune di Stornarella, proposto da Inergia s.p.a.;

del parere reso dal Comitato v.i.a. nella seduta del 5 maggio 2009;

delle determinazioni nn. 265, 266 e 268 del 18 maggio 2009 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, aventi ad oggetto rispettivamente i progetti presentati da Fortore Energia s.p.a., Daunia Wind s.r.l. e Sorgenia s.p.a.;

ove occorra, del regolamento regionale n. 16 del 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Daunia Wind s.r.l. e di Margherita s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. S P e uditi per le parti i difensori, avv.ti G C, M L e Giuseppe M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugna la determina n. 267 del 18 maggio 2009, con la quale la Regione Puglia ha stabilito di esonerare soltanto parzialmente dalla valutazione d’impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un parco eolico, costituito da quattordici aerogeneratori, nel comune di Stornarella.

Impugna altresì, nei limiti del suo interesse, le determinazioni nn. 265, 266 e 268 del 18 maggio 2009, con cui la Regione Puglia ha provveduto in ordine all’assoggettamento a valutazione d’impatto ambientale dei progetti presentati rispettivamente da Fortore Energia s.p.a., Daunia Wind s.r.l. e Sorgenia s.p.a. su aree contigue.

Deduce motivi così riassumibili:

1) violazione degli artt. 8 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed illogicità: le determinazioni nn. 265, 266 e 268 del 18 maggio 2009 sarebbero viziate, in quanto nessuna delle società beneficiarie (Fortore Energia s.p.a., Daunia Wind s.r.l. e Sorgenia s.p.a.) avrebbe sottoscritto la convenzione con il Comune di Stornarella;

2) violazione degli artt. 21- octies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990, violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della legge regionale n. 11 del 2001: la Regione Puglia avrebbe erroneamente ravvisato la formazione del silenzio-assenso (ai fini dell’esclusione della v.i.a.) sull’istanza presentata da Daunia Wind s.r.l.;

3) violazione dell’art. 11 del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto d’istruttoria ed illogicità: la Regione avrebbe illegittimamente omesso di effettuare la valutazione d’impatto ambientale dei collegamenti alla rete di trasmissione nazionale, per ognuno dei quattro progetti contigui, ordinando alle imprese proponenti di realizzare un unico cavidotto ed un’unica sottostazione;

4) eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed illogicità: la Regione avrebbe illegittimamente giudicato incompatibili due degli aerogeneratori proposti, in considerazione dell’impatto acustico e del pericolo di gittata in caso di rottura;

5) violazione della legge regionale n. 11 del 2001 ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità: la Regione avrebbe illegittimamente deciso di sottoporre a v.i.a. gran parte degli aerogeneratori, sulla base di una valutazione integrata con altri progetti ed in considerazione di aspetti estranei alla tutela delle risorse ambientali;

6) in subordine, illegittimità del regolamento regionale n. 16 del 2006 per violazione del d. lgs. n. 387 del 2003 e degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui introduce il parametro “P” di affollamento massimo nel territorio comunale, in relazione al cosiddetto P.R.I.E. (piano regolatore degli impianti eolici).

Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Le controinteressate Daunia Wind s.r.l. e Margherita s.r.l. (quest’ultima subentrata alla prima nella titolarità dell’autorizzazione n. 266 del 18 maggio 2009) hanno notificato ricorso incidentale, volto ad ottenere l’annullamento della convenzione stipulata il 28 marzo 2007 tra Inergia s.p.a. ed il Comune di Stornarella e della presupposta deliberazione del Consiglio comunale di Stornarella n. 5 del 22 febbraio 2007.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 maggio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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