TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-12-18, n. 202303772

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-12-18, n. 202303772
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303772
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03772/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01409/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2020, proposto da
SE IV e ON IV, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Natoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cefalà Diana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Paleologo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Leonardo Da Vinci 65;



per il risarcimento

dei danni per effetto dell’intervenuta occupazione rivelatasi illegittima di alcuni terreni di proprietà ubicati nel territorio comunale di Cefalà Diana,

nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute;

in via del tutto subordinata,

per la restituzione dei terreni stessi, con condanna alla reductio al pristino stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefala' Diana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti premettono:

-di essere comproprietari, iure successionis , pro quota indivisa (pari a due terzi dell’intero) - posto che il residuo terzo risulta, sempre in comproprietà indivisa, in capo alla germana Vincenza IV, che qui non agisce- di alcuni terreni in agro Comune di Cefalà Diana (terreno inscritto in catasto, al foglio 8, part. 797, della superficie complessiva di mq 5.915; terreno inscritto al foglio 8, part. 574, della superficie complessiva di mq. 2.406,00; terreno inscritto in catasto al foglio 8, part. 587, esteso mq 382; ed infine terreno inscritto in catasto al foglio 8, part. 586, esteso mq 105,80);

-che in relazione ai predetti terreni il Comune di Cefalà Diana redigeva un progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale e commerciale ubicata nella contrada San Lorenzo, con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio giusta delibera del Consiglio Comunale 27.03.2014, reiterato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 05.03.2019;

-che il progetto definitivo veniva approvato con determina dirigenziale del 03.12.2014, n. 147/292, e successivamente, con delibera della giunta comunale n.72 del 04.12.2014, l’opera è stata dichiarata di Pubblica Utilità, con termine di efficacia in 5 anni decorrenti dalla adozione della stessa delibera;

-che con nota del 04.05.2016, protocollo n. 2868, veniva data comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento di espropriazione; mentre con successiva nota (prot. n. 3622 del 09.06.2016), si comunicava l’indennità provvisoria di espropriazione, non accettata;

-che con ordinanza n.39 del 09.10.2018, il Comune di Cefalà Diana ordinava l’occupazione d’urgenza, preordinata all’esproprio; nel relativo allegato “piano particellare”, venivano indicate le superfici occupate, o, che comunque - per quel che è dato comprendere dal detto allegato - le superfici oggetto dell’esproprio sulle quali avrebbero dovuto essere realizzate, così come in concreto sono state realizzate, le opere di urbanizzazione primaria, IV lotto, primo stralcio;

-che le aree interessate risultano inferiori alla estensione complessiva di ogni singola particella; segnatamente le porzioni oggetto dell’esercizio della potestà ablativa sono estese: mq 1.590,92 in relazione alla particella 797; mq 620,79 in relazione alla part. 574; mq 205 in relazione alla part. 587; ed infine mq 105 in relazione alla part. 586;

-che in data 29/04/2019 l’Amministrazione di immetteva nel possesso dei beni con assegnazione dei lavori alla ditta appaltatrice la quale avrebbe dovuto ultimarli, secondo la determina n. 22 del 27/01/2020, alla data del 21/12/2019;

-che, invece, nel mese di dicembre 2019 sarebbe scaduto il quinquennio di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui alla delibera di Giunta n. 72 del 4/12/2014; tuttavia entro la stessa data nessun provvedimento definitivo di esproprio è stato adottato.

Ciò premesso, i ricorrenti agiscono in questa sede per far valere l’illegittima occupazione e conseguente illecito permanente, chiedendo il risarcimento del danno invocando l’istituto della rinuncia abdicativa, pur prendendo atto della pronuncia della plenaria n. 2/2020.

Hanno quindi chiesto:

a) l’accertamento della irreversibile trasformazione del fondo;

b) che venga dichiarato l’obbligo per la P.A. di risarcire i danni per effetto della rinuncia abdicativa che invocano; oltre il danno non patrimoniale;

c) il risarcimento del danno per occupazione illegittima;

d) in via gradata, la condanna dell’Amministrazione alla restituzione dei fondi previa riduzione in pristino.

I ricorrenti prospettano altresì danni in relazione alle parti residue non utilizzate.

Dopo essersi soffermati sul profilo della giurisdizione e della propria legittimazione attiva, i ricorrenti chiedono ammissione a prova testimoniale.

Resiste il Comune intimato con memoria e documentazione versati in data 6/11/2020.

Il Comune eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso non potendo in tesi trovare applicazione l’istituto della rinuncia abdicativa; quindi rappresenta che i ricorrenti non si sono attivati con il rito del silenzio ex art. 117 cpa.

Inoltre il Comune, in via gradata, rileva che l'azione proposta dai ricorrenti sarebbe comunque inammissibile in considerazione della mancata scadenza della dichiarazione di pubblica utilità: il Comune ritiene che le conclusioni dei ricorrenti siano errate in quanto non tengono conto che con deliberazione del C.C. n. 13 del 16/05/2017 (non versata in atti), l’Ente locale ha approvato la presa d'atto del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere che interessano i terreni oggetto di causa. In tesi del Comune, l'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.P.R. 327/01.

Con memoria del 06/10/2023 parte ricorrente ripercorre i fatti pregressi concludendo, diversamente dal ricorso, alla luce della giurisprudenza della Plenaria n. 2/2020, nei seguenti termini e confutando al contempo le eccezioni in rito sollevate dal Comune (anche in relazione alla prospettata inammissibilità del ricorso per reiterazione nel 2017 del vincolo preordinato all’esproprio per approvazione del progetto esecutivo).

Con detta memoria parte ricorrente insiste sul fatto:

a) che le domande formulate dai ricorrenti sono procedibili ed ammissibili;

b) che esse mirano a che

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