TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300917
Data del deposito : 6 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00341/2009 REG.RIC.

N. 00917/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori G C, M V, R V, P G, M B, E P, F R, A M, G P, R G, M G, R S e S C, rappresentati e difesi dagli avvocati V C e F S, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Borgo San Lorenzo n. 1;

contro

Comune di Fiesole, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

per l'annullamento

- della delibera n 5 dell’8.1.2009 del Consiglio Comunale di Fiesole, di adozione della variante al Regolamento urbanistico, relativamente alla previsione di cui all’art 41 comma 4: “ai fini del miglioramento della viabilità veicolare, sono previsti i seguenti interventi: a) S.S.67: - Variante in località Anchetta 400 m. intersezioni a rotatoria Fattibilità: classi Fg1, Fs3, Fi2 - si richiedono indagini geognostiche e lo studio della regimazione delle acque superficiali…”;

- di tutti gli atti precedenti connessi alla delibera citata, ivi compresi gli elaborati contenenti le planimetrie progettuali degli interventi disposti dal regolamento urbanistico, nonché le relazioni tecniche;

nonché per l’annullamento (chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio il 28/7/2009) della deliberazione n. 30 del 22.4.2009 del Consiglio Comunale di Fiesole, pubblicata nell’Albo Pretorio il giorno 24.4.2009 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 4.6.2009, con cui è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico, relativamente alla previsione di cui all’art. 41 comma 4;

-degli atti connessi, ivi compresi gli elaborati contenenti le planimetrie progettuali degli interventi disposti dal regolamento urbanistico, le relazioni tecniche, le relazioni –in particolare la relazione integrativa elaborato 28- ed i pareri formulati dalle competenti Autorità ed Uffici in funzione del provvedimento di approvazione;

-del Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale di Fiesole con deliberazione n. 41 del 12.4.1999, nella parte in cui prevede la realizzazione della variante di Anchetta (art 65).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiesole;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Fiesole, con deliberazione consiliare n. 41 del 12.4.1999, approvava il piano strutturale, il quale prevedeva tra l’altro, nelle località Ellera e Anchetta, la variante alla strada statale n. 67.

Tale previsione era recepita dal regolamento urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.7.2001 che, all’art. 41, precisava che la variante in località Anchetta era costituita da intersezione a rotatoria e quella in località Ellera era costituita da intersezioni a rotatoria e sottopasso.

Essendo divenute inefficaci, per decorso del quinquennio, alcune previsioni urbanistiche, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 76 del 25.10.2007, nell’approvare la variante al predetto regolamento confermava la variante in località Ellera, ma non quella in località Anchetta.

Il Comune di Fiesole, con deliberazione consiliare n. 5 dell’8.1.2009, ha adottato la variante al regolamento urbanistico, costituente il secondo regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis, della L.R. n. 1/2005 (tale atto ha fatto seguito alla deliberazione consiliare n. 36 del 26.4.2007, costituente indirizzo per la formazione del secondo regolamento urbanistico).

Il Consiglio comunale, nella premessa della suddetta delibera di adozione, ha evidenziato che il secondo regolamento urbanistico non avrebbe comportato modifiche del piano strutturale e che la variante in oggetto, nella parte riguardante le nuove previsioni o la riconferma di previsioni di aree destinate ad attrezzature e servizi ed a nuove infrastrutture, avrebbe comportato rispettivamente l’introduzione del vincolo espropriativo o la sua reiterazione.

In particolare, l’art. 41 del nuovo regolamento urbanistico prevede, quanto alla strada statale n. 67, intersezioni a rotatoria in località Anchetta e intersezioni a rotatoria e sottopasso in località Ellera.

La relazione tecnica allegata alla delibera di adozione (documento n. 20 depositato in giudizio il 23.3.2009) palesa la volontà di abbandonare i progetti di scarsa attuabilità economico finanziaria (pagina 18) e specifica che lo scopo perseguito consiste nel migliorare i tracciati viari in alcuni punti difficili, e di liberare i centri abitati di Anchetta ed Ellera dal traffico veicolare (pagina 28).

Gli atti relativi allo strumento urbanistico adottato sono stati depositati presso l’Ufficio Urbanistico del Comune e presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, e pubblicati sul sito internet del Comune, con possibilità per gli interessati di prenderne visione e presentare osservazioni.

Avverso la citata deliberazione n. 5/2009 e gli atti connessi, nella parte riguardante la variante viaria in località Anchetta, i ricorrenti, ivi abitanti e proprietari di aree e immobili incisi dalla variante medesima, sono insorti deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 55, comma 5, della L.R. n. 1/2005.

La reiterazione del vincolo espropriativo riguardante la località Anchetta è priva di motivazione, mentre invece il Comune avrebbe dovuto dare contezza delle ragioni giustificanti la reiterazione, della ponderazione dei contrapposti interessi e dell’inesistenza di soluzioni alternative;
la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente dettagliata, in quanto la precedente variante urbanistica aveva escluso la necessità della modifica stradale nella predetta località.

2) Violazione dell’art. 42, comma 3, della Costituzione.

La puntuale motivazione che sorregge la reiterazione del vincolo espropriativo non può limitarsi alla generica affermazione dell’interesse pubblico ma deve dare conto della ragionevolezza della prevista attuazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, in relazione all’art. 15 ed all’art. 7, comma 5, della L.R. n. 1/2005.

Il Comune avrebbe dovuto comunicare ai ricorrenti, particolarmente incisi e gravati dalla contestata variante, l’avvio del procedimento de quo.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 13 della legge n. 64/1974.

L’impugnata deliberazione non richiama l’acquisizione del parere obbligatorio dell’Ufficio del Genio civile circa la compatibilità delle previsioni rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio, ma si limita a dare atto dell’avvenuto deposito presso il Genio civile, in data 19.12.2008, delle indagini geologiche di cui all’art. 62 della L.R. n. 1/2005.

5) Eccesso di potere per difetto della comparazione degli interessi coinvolti;
difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti, illogicità e/o irragionevolezza;
violazione dei principi di buona amministrazione.

La necessità di una ragionevole ponderazione degli interessi configgenti è resa ancor più necessaria dal fatto che il vincolo espropriativo sui beni dei ricorrenti, introdotto con il regolamento urbanistico del 2001 e scaduto per infruttuoso decorso del quinquennio, è stato escluso da ogni riconferma con il regolamento urbanistico del 2007 per essere poi reintrodotto con l’impugnata deliberazione;
vi è inoltre carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione ha omesso di acquisire dati rilevanti per la verifica dei presupposti legittimanti la contestata variante viaria, non ha chiesto il necessario parere al Genio Civile ed ha contraddittoriamente previsto “intersezioni a rotatoria” nella parte normativa (art. 41 comma 4) e “innesti a T” nella parte grafica dell’impugnato regolamento urbanistico.

6) Illogicità e inopportunità della previsione di cui all’art. 41, comma 4, del secondo regolamento urbanistico.

Le disposizioni del regolamento urbanistico sono inadeguate e contraddittorie rispetto al contesto della zona interessata in quanto: a) l’art. 41 (laddove prevede intersezioni a rotatoria) è difforme rispetto alla corrispondente planimetria di cui alla tavola 4.5 (che indica innesti a T);
b) stando alla reale dimensione dei luoghi, la realizzazione della strada porterebbe ad occupare un’area più vasta di quella risultante in planimetria e sarebbe spostata in direzione dell’Arno;
c) tale opera implica consistenti scavi e movimentazioni, con danni gravi agli immobili della zona;
d) non è stato acquisito il parere del Genio Civile nonostante la zona sia a rischio sismico;
e) la nuova strada non migliorerà il flusso veicolare, essendo lunga solo 400 metri ed essendo ancorata in direzione est ed ovest all’attuale rete viaria;
f) l’opera penalizzerà le condizioni di vita nelle abitazioni a monte della strada statale 67, e trasformerà l’abitato interessato in una grande aiuola spartitraffico tra la vecchia e la nuova strada;
g) sono praticabili soluzioni alternative (inserimento dell’area oggetto della contestata variante in zona prevalentemente non edificata integrativa degli insediamenti ex art. 32 R.U.;
potenziamento della strada di Rosano, che diverrà statale, ovvero realizzazione di nuova viabilità da collocarsi in parte nel territorio comunale di Fiesole a monte della ferrovia Firenze-Roma).

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiesole.

Con ordinanza n. 256 del 25.3.2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

In pendenza del Gravame il Comune di Fiesole, con deliberazione consiliare n. 30 del 22.4.2009, ha approvato il nuovo regolamento urbanistico;
la relazione integrativa allegata a detta deliberazione puntualizza le motivazioni relative alla variante in località Anchetta di cui all’art. 41, comma 4, del regolamento stesso (documento n. 24 depositato in giudizio il 26.3.2013).

Avverso l’art. 41 comma 4 del sopravvenuto provvedimento ed il presupposto piano strutturale (approvato con delibera consiliare n. 41 del 12.4.1999), i ricorrenti sono insorti con motivi aggiunti depositati in giudizio il 28.7.2009, deducendo:

1) Illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso principale.

2) Vizi propri, costituiti dall’adozione di una motivazione solo formale e basata su errati presupposti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fiesole, eccependo in particolare che l’omessa (quanto al ricorso principale) o tardiva (quanto ai motivi aggiunti) impugnazione del piano strutturale determina l’inammissibilità del ricorso avverso la statuizione del regolamento urbanistico costituente, come nel caso di specie, semplice recepimento della previsione del piano stesso.

All’udienza dell’8 maggio 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, stante la mancata tempestiva impugnazione del presupposto piano strutturale.

L’eccezione è infondata.

Se è vero che il tracciato viario in questione era già previsto nel piano strutturale, è altrettanto vero che le censure dedotte si incentrano su vizi propri del contestato regolamento, quali il difetto di motivazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla reiterazione del vincolo espropriativo, la contraddittorietà della reiterazione medesima rispetto alla scelta, espressa nel precedente regolamento urbanistico, di sopprimere la variante in località Anchetta.

Inoltre l’introduzione del vincolo espropriativo può avvenire mediante il piano strutturale solo per gli interventi di competenza regionale o provinciale, ai sensi del combinato disposto degli art. 7 della legge n. 30/2005 e 53, comma 2, lett. d, della L.R. n. 1/2005, mentre il caso in esame non rientra in tale tipologia di interventi, giacchè la contestata rotatoria o intersezione sarà realizzata e finanziata da Anas ed accede ad una strada stradale destinata a passare al Comune di Fiesole nei tracciati interni agli abitati di Ellera ed Anchetta, una volta realizzate le previste varianti (si veda il protocollo d’intesa del 10.7.2007, costituente il documento n. 31 depositato in giudizio dal Comune).

Pertanto, la lesione dell’interesse dei ricorrenti deriva dall’adozione del regolamento urbanistico, e non dal piano strutturale, con la conseguenza che i ricorrenti non avevano alcun onere di impugnare quest’ultimo.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.

Con la prima censura i deducenti osservano che la reiterazione del vincolo espropriativo riguardante la località Anchetta è priva di motivazione, mentre invece il Comune avrebbe dovuto dare contezza delle ragioni giustificanti la reiterazione, procedere all’adeguata ponderazione dei contrapposti interessi e verificare l’inesistenza di soluzioni alternative;
secondo gli esponenti la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente dettagliata, in quanto la precedente variante urbanistica aveva escluso la necessità della modifica stradale nella predetta località.

Il rilievo non può essere accolto.

La contestata variante, nel reintrodurre la modifica del tracciato viario in località Anchetta, assume a presupposto la volontà di escludere dalla nuova programmazione urbanistica solo gli interventi, previsti nel piano strutturale, di scarsa attuabilità economico finanziaria, nonché l’esigenza di liberare il centro abitato di Anchetta dal traffico veicolare (si vedano le pagine 18 e 28 della relazione tecnica allegata all’impugnata deliberazione, costituente il documento n. 20 depositato in giudizio dal Comune).

Invero, nella precedente variante al regolamento urbanistico si era deciso di dare corso solo alla modifica viaria in località Ellera perchè in tale zona, a differenza di quanto originariamente programmato in località Anchetta, era prevista l’attuazione entro breve termine dei piani attuativi (si veda la pagina 16 della relazione allegata alla deliberazione consiliare di approvazione n. 76 del 25.10.2007 –documento n. 16 depositato in giudizio dal Comune-), mentre l’impugnata delibera, costituente il primo atto di adozione del regolamento urbanistico successivo al protocollo d’intesa sottoscritto il 10.7.2007, estende la modifica viaria alla località Anchetta, così come previsto nel regolamento antecedente al 2007, in quanto per effetto di tale accordo il Comune ha avuto certezza del finanziamento anche di quest’ultima opera.

Peraltro, la motivazione è stata puntualizzata e approfondita nella relazione integrativa (pagine 24 e 25) annessa alla delibera di approvazione del regolamento urbanistico n. 30/2009 (documento n. 24 depositato in giudizio dall’Amministrazione).

In definitiva, nell’ambito di una variante generale aderente alle linee programmatiche del piano strutturale il Comune ha dato contezza delle esigenze urbanistiche sottese alla scelta di reiterare il vincolo e di riproporre il contestato mutamento di assetto viario, soddisfacendo all’obbligo di motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti, nel dedurre la violazione dell’art. 42, comma 3, della Costituzione, lamentano l’inadempienza dell’obbligo di una puntuale motivazione, che a loro avviso non deve essere limitata ad una generica affermazione del pubblico interesse.

L’assunto è infondato.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse dal Collegio nella trattazione della precedente censura.

La contestata reiterazione del vincolo si fonda non sul generico perseguimento dell’interesse pubblico, ma su specifiche esigenze riferite alla zona interessata dal previsto intervento.

La terza doglianza è incentrata sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione della contestata determinazione.

Il rilievo non è condivisibile.

Poiché il numero di proprietari interessati dal vincolo espropriativo è superiore a 50, nel caso di specie ha trovato applicazione l’art. 8, comma 4, della L.R. n. 30/2005, il quale prevede l’obbligo di comunicazione mediante avviso pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito informatico della Regione e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, cui il Comune di Fiesole ha adempiuto.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione del parere obbligatorio del Genio civile, necessario, nei Comuni a rischio sismico, ai fini della valutazione di compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio.

La censura non ha pregio.

L’art. 13 della legge n. 64/1974 impone, nei Comuni a rischio sismico, l’acquisizione del parere del Genio civile prima dell’adozione dello strumento urbanistico;
tuttavia tale norma è destinata a rimanere in vigore, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 741/1981, soltanto fino a quando le regioni non legiferino in ordine ai criteri di formazione o adeguamento degli atti di governo del territorio.

Orbene, l’art. 62 della L.R. n. 1/2005 ha prescritto che, in sede di formazione del regolamento urbanistico, siano effettuate indagini geologiche tese a verificare la pericolosità del territorio, a garanzia della fattibilità delle trasformazioni previste e nel perseguimento dell’obiettivo della riduzione del rischio sismico.

Pertanto il parere del Genio civile, imposto dal legislatore nazionale, è stato sostituito con l’obbligo del deposito delle indagini geologiche, ai sensi del citato art. 62 e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 26 del 27.4.2007.

Ne deriva che legittimamente il Consiglio comunale, con l’impugnata deliberazione, ha dato atto dell’avvenuto deposito delle suddette indagini presso l’ufficio del Genio civile, anziché acquisirne il parere.

Con la quinta doglianza i deducenti sostengono che la necessità di una ragionevole ponderazione degli interessi configgenti è resa ancor più necessaria dal fatto che il vincolo espropriativo sui beni dei ricorrenti, istituito con il regolamento urbanistico del 2001 e scaduto per infruttuoso decorso del quinquennio, è stato escluso da ogni riconferma con il regolamento urbanistico del 2007 per essere poi reintrodotto con l’impugnata deliberazione;
secondo gli interessati vi è inoltre carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione ha omesso di acquisire dati rilevanti per la verifica dei presupposti legittimanti la contestata variante viaria, non ha chiesto il necessario parere al Genio Civile ed ha contraddittoriamente previsto “intersezioni a rotatoria” nella parte normativa (art. 41 comma 4) e “innesti a T” nella parte grafica dell’impugnato regolamento urbanistico.

I rilievi, che in parte consistono in ripetizioni delle precedenti censure, non possono essere accolti.

L’Amministrazione ha dato contezza della perdurante attualità dell’originaria previsione che aveva determinato l’istituzione del vincolo;
in particolare il Comune, con il gravato provvedimento, ha precisato la finalità di liberare il centro abitato di Anchetta dal traffico veicolare;
tale motivazione è stata integrata in sede di definitiva approvazione del secondo regolamento urbanistico, la cui relazione illustrativa dà contezza del fatto che la soppressione, contenuta nel precedente regolamento urbanistico del 2007, della contestata soluzione viabilistica era dovuta alla mancanza di finanziamento dell’intervento, alla quale si è rimediato con il protocollo d’intesa sottoscritto in data 10.7.2007, ad esito del quale il Consiglio comunale ha deliberato la reintroduzione del vincolo espropriativo sulla proprietà dei ricorrenti.

Il dedotto contrasto tra l’art. 41 comma 4 e l’elaborato grafico del regolamento urbanistico non ne inficia la validità, in quanto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di aderire, in caso di difformità tra contenuto normativo e contenuto grafico dello strumento urbanistico, il primo prevale sul secondo (Cons. Stato, IV, 10.6.2010, n. 3692;
idem, 13.7.2010, n. 4542);
in tal senso depone peraltro il tenore letterale della suddetta norma, che qualifica espressamente come meramente indicative le rappresentazioni del tracciato contenute nella cartografia (documento n. 13 depositato in giudizio dal Comune).

Ad ogni modo la predetta difformità è stata superata con l’approvazione del regolamento urbanistico, il quale, nel recepire alcune delle osservazioni presentate, ha riformulato l’art. 41 nel senso di prevedere raccordi a raso senza rotatoria, qualificando ancora come meramente indicativi i tracciati riportati nella cartografia (documento n. 23 depositato in giudizio dall’Ente).

Vale, per il resto, il giudizio di infondatezza espresso in relazione alle precedenti censure.

Con il sesto motivo i ricorrenti affermano che il tracciato riportato nella cartografia del regolamento urbanistico non tiene conto dell’effettivo stato dei luoghi e che sono mancati i prescritti studi geologici o idraulici;
aggiungono che la realizzazione dell’opera comporterebbe consistenti movimentazioni di terra e pregiudicherebbe la statica dei fabbricati e che la realizzazione della variante non è in grado di migliorare il flusso veicolare, ma peggiorerà le condizioni di vita nelle abitazioni a monte della strada statale n. 67 senza benefici per l’abitato di Anchetta.

I rilievi non sono condivisibili.

Trattasi in parte di riproposizione di precedenti censure, ed in parte di inammissibile valutazione dei ricorrenti sul merito dell’agire amministrativo, alla quale si contrappone peraltro la richiesta di altri cittadini di dare al più presto attuazione alla prevista variante stradale di Anchetta (documento n. 33 depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente).

Inoltre, in accoglimento di alcune delle osservazioni presentate, il Comune ha disposto, in sede di approvazione definitiva del contestato regolamento urbanistico, la realizzazione dell’opera in trincea e il suo spostamento verso la ferrovia, riducendo così il coinvolgimento delle proprietà circostanti e mitigando l’impatto ambientale.

Né, come visto nella trattazione della quarta censura, è mancata la necessaria attività istruttoria di verifica geologica.

Quanto ai motivi aggiunti, si osserva quanto segue.

Con la prima censura i ricorrenti deducono, quale illegittimità derivata dalla delibera di adozione impugnata con il ricorso principale, la mancanza di un’adeguata motivazione;
in particolare essi ritengono che il protocollo d’intesa del 10.7.2007, addotto a presupposto della reintroduzione del contestato vincolo, fa riferimento a progetti esecutivi della nuova viabilità della località Anchetta in realtà inesistenti, visto che le indagini geognostiche esperite ai fini della successiva approvazione della variante devono precedere la redazione di qualsiasi progetto esecutivo;
aggiungono che la relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione è stata concepita come replica al ricorso.

I rilievi sono infondati.

Nel protocollo d’intesa si dà atto che “Anas s.p.a. ha presentato i progetti esecutivi per le varianti alla strada statale 67 in località Ellera e in località Anchetta” e, soprattutto, che al progetto riguardante la contestata soluzione viabilistica corrisponde la copertura finanziaria assicurata dalla stessa Anas.

E’ infatti la trovata copertura finanziaria, successiva alla delibera di adozione del regolamento urbanistico del 2007, a giustificare la reintroduzione del contestato vincolo disposta con la delibera di adozione del regolamento urbanistico del 2009.

Il deposito delle indagini geognostiche in data successiva al predetto protocollo d’intesa non destituisce di fondamento l’affermazione secondo cui già prima del luglio 2007 erano stati redatti i progetti esecutivi, in quanto l’art. 62 della L.R. n. 1/2005 prevede inderogabilmente, in sede di formazione del regolamento urbanistico, l’effettuazione di dette indagini, il cui esito positivo nel caso di specie peraltro conferma la fattibilità dell’opera desumibile dal progetto esecutivo.

Vale per il resto la valutazione espressa dal Collegio in sede di esame del primo motivo dell’impugnativa principale.

La seconda censura dedotta, quale profilo di illegittimità derivata, con i motivi aggiunti è incentrata sulla violazione della disciplina che regola l’avvio del procedimento.

La doglianza è infondata per le stesse ragioni evidenziate dal Collegio nella trattazione del terzo motivo dedotto con il ricorso principale.

La terza censura in cui si articolano i motivi aggiunti si incentra sull’esistenza di una motivazione solo formale riguardante l’approvazione del regolamento urbanistico.

Il rilievo non è condivisibile.

Nel caso di specie, come visto nella trattazione del ricorso introduttivo, emergono con chiarezza i presupposti che hanno portato alla contestata decisione (situazione di forte traffico veicolare e reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera) e le finalità della stessa (liberare il centro abitato dal traffico veicolare), cosicchè il Comune ha dato piena contezza delle esigenze urbanistiche giustificanti la variante, soddisfacendo all’obbligo di motivazione (Cons. Stato, IV, 26.2.2008, n. 683;
idem, 5.2.2009, n. 676).

In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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