TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-06-06, n. 201300917
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Testo completo
N. 00917/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori G C, M V, R V, P G, M B, E P, F R, A M, G P, R G, M G, R S e S C, rappresentati e difesi dagli avvocati V C e F S, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Borgo San Lorenzo n. 1;
contro
Comune di Fiesole, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;
per l'annullamento
- della delibera n 5 dell’8.1.2009 del Consiglio Comunale di Fiesole, di adozione della variante al Regolamento urbanistico, relativamente alla previsione di cui all’art 41 comma 4: “ai fini del miglioramento della viabilità veicolare, sono previsti i seguenti interventi: a) S.S.67: - Variante in località Anchetta 400 m. intersezioni a rotatoria Fattibilità: classi Fg1, Fs3, Fi2 - si richiedono indagini geognostiche e lo studio della regimazione delle acque superficiali…”;
- di tutti gli atti precedenti connessi alla delibera citata, ivi compresi gli elaborati contenenti le planimetrie progettuali degli interventi disposti dal regolamento urbanistico, nonché le relazioni tecniche;
nonché per l’annullamento (chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio il 28/7/2009) della deliberazione n. 30 del 22.4.2009 del Consiglio Comunale di Fiesole, pubblicata nell’Albo Pretorio il giorno 24.4.2009 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 4.6.2009, con cui è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico, relativamente alla previsione di cui all’art. 41 comma 4;
-degli atti connessi, ivi compresi gli elaborati contenenti le planimetrie progettuali degli interventi disposti dal regolamento urbanistico, le relazioni tecniche, le relazioni –in particolare la relazione integrativa elaborato 28- ed i pareri formulati dalle competenti Autorità ed Uffici in funzione del provvedimento di approvazione;
-del Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale di Fiesole con deliberazione n. 41 del 12.4.1999, nella parte in cui prevede la realizzazione della variante di Anchetta (art 65).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiesole;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Fiesole, con deliberazione consiliare n. 41 del 12.4.1999, approvava il piano strutturale, il quale prevedeva tra l’altro, nelle località Ellera e Anchetta, la variante alla strada statale n. 67.
Tale previsione era recepita dal regolamento urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.7.2001 che, all’art. 41, precisava che la variante in località Anchetta era costituita da intersezione a rotatoria e quella in località Ellera era costituita da intersezioni a rotatoria e sottopasso.
Essendo divenute inefficaci, per decorso del quinquennio, alcune previsioni urbanistiche, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 76 del 25.10.2007, nell’approvare la variante al predetto regolamento confermava la variante in località Ellera, ma non quella in località Anchetta.
Il Comune di Fiesole, con deliberazione consiliare n. 5 dell’8.1.2009, ha adottato la variante al regolamento urbanistico, costituente il secondo regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis, della L.R. n. 1/2005 (tale atto ha fatto seguito alla deliberazione consiliare n. 36 del 26.4.2007, costituente indirizzo per la formazione del secondo regolamento urbanistico).
Il Consiglio comunale, nella premessa della suddetta delibera di adozione, ha evidenziato che il secondo regolamento urbanistico non avrebbe comportato modifiche del piano strutturale e che la variante in oggetto, nella parte riguardante le nuove previsioni o la riconferma di previsioni di aree destinate ad attrezzature e servizi ed a nuove infrastrutture, avrebbe comportato rispettivamente l’introduzione del vincolo espropriativo o la sua reiterazione.
In particolare, l’art. 41 del nuovo regolamento urbanistico prevede, quanto alla strada statale n. 67, intersezioni a rotatoria in località Anchetta e intersezioni a rotatoria e sottopasso in località Ellera.
La relazione tecnica allegata alla delibera di adozione (documento n. 20 depositato in giudizio il 23.3.2009) palesa la volontà di abbandonare i progetti di scarsa attuabilità economico finanziaria (pagina 18) e specifica che lo scopo perseguito consiste nel migliorare i tracciati viari in alcuni punti difficili, e di liberare i centri abitati di Anchetta ed Ellera dal traffico veicolare (pagina 28).
Gli atti relativi allo strumento urbanistico adottato sono stati depositati presso l’Ufficio Urbanistico del Comune e presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, e pubblicati sul sito internet del Comune, con possibilità per gli interessati di prenderne visione e presentare osservazioni.
Avverso la citata deliberazione n. 5/2009 e gli atti connessi, nella parte riguardante la variante viaria in località Anchetta, i ricorrenti, ivi abitanti e proprietari di aree e immobili incisi dalla variante medesima, sono insorti deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 55, comma 5, della L.R. n. 1/2005.
La reiterazione del vincolo espropriativo riguardante la località Anchetta è priva di motivazione, mentre invece il Comune avrebbe dovuto dare contezza delle ragioni giustificanti la reiterazione, della ponderazione dei contrapposti interessi e dell’inesistenza di soluzioni alternative; la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente dettagliata, in quanto la precedente variante urbanistica aveva escluso la necessità della modifica stradale nella predetta località.
2) Violazione dell’art. 42, comma 3, della Costituzione.
La puntuale motivazione che sorregge la reiterazione del vincolo espropriativo non può limitarsi alla generica affermazione dell’interesse pubblico ma deve dare conto della ragionevolezza della prevista attuazione.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, in relazione all’art. 15 ed all’art. 7, comma 5, della L.R. n. 1/2005.
Il Comune avrebbe dovuto comunicare ai ricorrenti, particolarmente incisi e gravati dalla contestata variante, l’avvio del procedimento de quo.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 13 della legge n. 64/1974.
L’impugnata deliberazione non richiama l’acquisizione del parere obbligatorio dell’Ufficio del Genio civile circa la compatibilità delle previsioni rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio, ma si limita a dare atto dell’avvenuto deposito presso il Genio civile, in data 19.12.2008, delle indagini geologiche di cui all’art. 62 della L.R. n. 1/2005.
5) Eccesso di potere per difetto della comparazione degli interessi coinvolti; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti, illogicità e/o irragionevolezza; violazione dei principi di buona amministrazione.
La necessità di una ragionevole ponderazione degli interessi configgenti è resa ancor più necessaria dal fatto che il vincolo espropriativo sui beni dei ricorrenti, introdotto con il regolamento urbanistico del 2001 e scaduto per infruttuoso decorso del quinquennio, è stato escluso da ogni riconferma con il regolamento urbanistico del 2007 per essere poi reintrodotto con l’impugnata deliberazione; vi è inoltre carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione ha omesso di acquisire dati rilevanti