TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 2019-02-13, n. 201900265
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Pubblicato il 13/02/2019
N. 00265/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00597/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore C C, rappresentato e difeso dagli avvocati M D B, E B, W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E B in Napoli, via Firenze 32;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, - Istituto Comprensivo “Sulmona-L” non costituiti in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
- del PROVVEDIMENTO N. 3063/8.27 del 6.12.2018, con cui il Dirigente Scolastico, ha reso nota l'assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (17 ore settimanali) (All. 1), all'alunna -OMISSIS-;
- del P.E.I. 2018/2019 nella parte in cui non assegna alla piccola -OMISSIS-il numero di ore settimanali di sostegno scolastico adeguato alla sua patologia (ovvero la copertura totale dell'orario scolastico);(All. 2)
- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.
PER L'ACCERTAMENTO
Del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla patologia della stessa, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno, necessarie a coprire l'intero orario di frequenza scolastica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che in relazione al tempo lasciato trascorrere da parte ricorrente rispetto alla data di redazione del PEI sottoscritto dal genitore ( dicembre 2018) , nonchè alla assegnazione di un numero non irrisorio di ore di sostegno, non sussistono i presupposti della estrema gravità del pregiudizio lamentato e che la trattazione collegiale della istanza cautelare , con riferimento alla data di notifica e deposito del gravame, può essere fissata alla cc del 6.3.2019;