TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201903890

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-03-22, n. 201903890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903890
Data del deposito : 22 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2019

N. 03890/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00988/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A Sitaletta, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;

contro

Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C C e Comune di Benevento, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'ordinanza di sfratto ex art. 47, co. 2, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, prot. n. 0050096 del 31.10.2017, notificata alla ricorrente in data 23.12.2017;

b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) della nota dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a firma del Dirigente Matilde Pirrera, conosciuta in seguito al deposito in giudizio da parte della resistente dell'8.3.2018;

b) della delibera del Comune di Benevento n. 180 del 9.10.2017, avente ad oggetto la “confisca ex art. 2 ter legge 575/65 e ss.mm.ii. Immobili in agro di Benevento alla C.da Olivola identificati catastalmente: fabbricato industriale foglio 14 p.lla 775, terreno foglio 14 part.lle 776-777-778-1387, foglio 15 part.la 1879 (ex 1699) fabbricato foglio 15 p.lla 2127”, conosciuta solo in seguito al deposito in giudizio avvenuto in data 8.3.2018;

c) della nota dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. n. 20317 del 21.4.2017 avente ad oggetto la “richiesta di manifestazione di interesse”;

d) della nota del Comune di Benevento prot. n. 75698 dell'8.9.2017 di manifestazione di interesse, conosciuta solo in seguito al deposito della stessa in giudizio avvenuta in data 8.3.2018;

e) ove effettivamente intervenuta, della delibera dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ha disposto la destinazione del bene per cui è causa, non conosciuta e con riserva di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, con la relativa documentazione;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 477/2018 del 31.1.2018;

Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n. 1210/2018 del 1.3.2018, n. 2778/2018 del 10.5.2018 e n. 3364/2018 del 7.6.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, la sig,ra A Sitaletta chiedeva l’annullamento, previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a., dell’ordinanza in epigrafe con la quale l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (Agenzia) aveva disposto il rilascio dell’immobile, ivi identificato, in seguito a confisca definitiva in virtù di sentenza della Corte di Cassazione disposta nei confronti di terzo all’epoca intestatario del medesimo;
immobile successivamente acquistato dalla ricorrente.

La sig.ra S, in sintesi, lamentava quanto segue.

1 – Violazione e falsa applicazione di legge (violazione dell’art.

2-decies L. 575/65 – artt. 45 e 47 comma 2 del D.Lgs.

6.9.2011 n. 159, art. 3 L. 241/90;
art. 97 Cost.) – Eccesso di potere per assoluta inesistenza dei presupposti – Travisamento dei fatti – Difetto assoluto di motivazione – Difetto assoluto di istruttoria. Sulla mancata sottoposizione del bene oggetto di sfratto a qualsivoglia procedimento di sequestro ovvero di confisca. Sull’assoluta estraneità dell’immobile de quo al decreto n. 2/2012 R.D. del Tribunale di Benevento.

Gli immobili di cui la ricorrente era proprietaria non erano mai stati oggetto né di sequestro né tantomeno di confisca, come desumibile dal provvedimento originario del Tribunale di Benevento richiamato nel provvedimento impugnato e parzialmente modificato dalla Corte d’Appello di Napoli.

In particolare, in relazione alla dedotta violazione di legge, la ricorrente evidenziava che, in assenza di provvedimenti di confisca su un determinato immobile, l’Agenzia non poteva dare luogo ad alcun atto consequenziale, ivi compresa l’ordinanza di sfratto/sgombero, anche in difetto del presupposto per la destinazione del bene di cui all’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

Sul difetto di istruttoria e motivazione, la ricorrente evidenziava che, il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alla successiva compravendita dell’immobile ritenuta non opponibile era erroneo, in quanto non vi era stato alcun provvedimento ablatorio antecedente e l’atto di compravendita della sig.ra S risultava pertanto legittimamente opponibile all’Agenzia.

2 – Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 e 21 octies della L. 241/90;
art. 97) – Sull’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento di sfratto.

Risultavano violate le garanzie partecipative, perché non era stato consentito alla ricorrente di fornire elementi idonei a far pervenire l’Agenzia – pur in procedimento a natura vincolata - a conclusioni diverse sulla base dei presupposti sopra indicati.

3 - Violazione di legge (artt. 45 e 47 comma 2 del D.Lgs.

6.9.2011 n. 159, art. 3 L. 241/90;
artt. 2, 3, 11, 14, 42 e 97 Cost., degli artt. 1 e 8 della CEDU) – Sul difetto dei presupposti. Sulla carenza di qualsivoglia previa confisca degli immobili oggetto di causa. Sulla lesione del legittimo affidamento nutrito
.”

Oltre alle violazioni delle norme costituzionali e della CEDU indicate, il provvedimento impugnato non operava alcun riferimento in ordine ad un previo bilanciamento tra l’interesse pubblico ad assicurare il bene in parola al patrimonio indisponibile dello Stato e quello privato in ordine alla tutela della proprietà privata su un immobile legittimamente acquistato ed adibito dalla ricorrente a propria abitazione.

Con il decreto monocratico in epigrafe la domanda ex art. 56 c.p.a. era respinta.

In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente depositava “note d’udienza” illustrative che riprendevano le proprie tesi e, all’esito di questa, con la prima ordinanza in epigrafe, era disposta la sospensione interinale del provvedimento impugnato, non risultando l’Agenzia costituita in giudizio e necessitando la Sezione di chiarimenti a carico di quest’ultima, consistenti in una dettagliata relazione sui fatti di causa, anche in ordine alla corretta individuazione dei beni oggetto di confisca.

L’Agenzia provvedeva dopo qualche giorno, depositando documentazione e una memoria formale di costituzione.

Con rituali motivi aggiunti, parte ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, anche degli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe e conosciuti con il deposito in giudizio.

In particolare, la sig.ra S lamentava quanto segue.

1. Violazione e falsa applicazione di legge (violazione dell’art.

2-ter, 2-undecies e 3-quater della L. 575/65;
artt. 20, 21, 25, 48 e 52 del D.Lgs. 159/2011;
art. 3 L. 241/90;
art. 97 Cost.) – Eccesso di potere per assoluta inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Difetto assoluto di istruttoria. Sulla carenza della trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari dei provvedimenti di sequestro e di confisca del bene oggetto di causa. Sulla completa estraneità e buona fede della ricorrente al procedimento per cui è causa
.”

Riportando gli elementi di fatto, in base ai quali l’Agenzia aveva ordinato lo sgombero dell’immobile oggetto di causa sulla scorta della circostanza per cui, al momento dell’emanazione del decreto del Tribunale di Benevento che ne aveva ordinato il sequestro (pubblicato in data 2.2.2012), lo stesso faceva parte del patrimonio di una società terza in forza di un atto di compravendita dell’8.10.2007 e successiva trascrizione del 12.10.2007, la ricorrente richiamava la normativa applicabile e ribadiva che l’immobile in questione comunque non era stato individuato nel relativo provvedimento, era mancata la trascrizione in conservatoria di qualsivoglia vincolo (a differenza che per gli altri beni) per la dovuta conoscenza o conoscibilità da parte di eventuali terzi controinteressati, era mancato l’inserimento del bene in parola nel patrimonio dell'azienda sequestrata da parte dell'amministratore e custode giudiziale, era mancata l’acquisizione del possesso/detenzione dello stesso da parte del custode, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri beni aziendali.

Inoltre, risultava omessa la trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, del provvedimento di sequestro del bene oggetto di causa, in spregio sia della normativa che regola la fattispecie sia dell’affidamento nutrito dalla ricorrente in ordine alla legittimità della propria posizione, secondo precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale che erano richiamati.

Inoltre, non solo sussisteva il titolo di proprietà del bene in oggetto della sig.ra S ma vi era anche una data certa del detto titolo, che era anteriore al provvedimento di sequestro, peraltro mai correttamente perfezionatosi, fermo restando che l’acquisto della proprietà del bene in questione era stato correttamente oggetto di trascrizione da parte della ricorrente in data 12.06.2015 presso i registri immobiliari, precedentemente all’iscrizione del sequestro da parte dell’Agenzia peraltro avvenuto solo nel dicembre 2015, per cui ne conseguiva la prevalenza della trascrizione effettuata dall’odierna ricorrente rispetto a qualsivoglia titolo di acquisito del bene in oggetto, così come disposto dagli artt. 2643 e ss. c.c.

A ciò doveva aggiungersi che, in applicazione dell’art. 2 ter della l. n. 565/75, si sarebbe dovuto dar luogo ad un cd. “sequestro per equivalente”, in quanto il bene oggetto di causa era stato legittimamente trasferito alla sig.ra S, terza in buona fede, prima dell’esecuzione del sequestro stesso.

2 – Violazione di legge (artt. 25, 45, 47 comma 2, 48 e 52 del D.Lgs.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi