TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2011-03-24, n. 201100281
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N. 00281/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00338/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2011, proposto da:
S E A, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Brescia, via Ferramola, 3;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento Cat.A.12-2010/Immig./2^sez./cp del 14/9/2010 notificato in data 13/12/2010, di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso, in questa fase di sommaria delibazione, non pare assistito da fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato, nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno, ha fornito congrua motivazione circa l’insussistenza dei presupposti per il rinnovo per la mancanza di idonei mezzi di sussistenza, evidenziando che il medesimo è stato denuncia il 20.5.2008 per aver prodotto documenti riferiti alla ditta Lakhal Edil “risultata a seguito di accertamenti fittizia” nonché la circostanza che il richiedente -, in sede di partecipazione procedimentale (a seguito di prevviso di diniego ex art. 10 bis) - ha potuto dimostrare il versamento di contributi per rapporto di lavoro domestico (relativo al periodo 1.10.09/31.12.09) per solo € 49,21;