TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400113
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00113/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00867/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2019, proposto da
A B, rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

E.DI.S.U. – Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, non costituito in giudizio;
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B S e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento Edisu Piemonte con protocollo digitale e con data apposta digitalmente avente ad oggetto revoca borsa di studio a.a. 2014-2015 – richiesta restituzione importo non spettante (rif. Det. 271 del 21/05/2019) e applicazioni sanzioni amministrative (rif. det. N. 301 e 302 del 29/05/2019), notificato alla ricorrente a mezzo raccomandata a.r. nr. 15399282874-1 in data 14/06/2019,

nonché per l’annullamento

delle determinazioni n. 271 del 21/05/2019, n. 301 del 29/05/2019 e n. 3012 del 29/05/2019, di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, con quello in oggetto e/o col relativo procedimento e per ogni derivante statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato in data 13/09/2019, A B ha convenuto in giudizio l’Università degli Studi di Torino e l’E.DI.S.U. – Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (di seguito “ EDISU ”), al fine di ottenere l’annullamento della determina EDISU avente ad oggetto la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 2014/2015 erogata in favore della ricorrente, nonché l’applicazione a carico di quest’ultima delle correlate sanzioni amministrative. La ricorrente ha fatto valere l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, formulando ventinove motivi di impugnazione, a mezzo dei quali ha contestato inter alia l’incompletezza dell’istruttoria procedimentale, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, nonché l’erronea applicazione della disciplina primaria e secondaria relativa al calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale riferito alla ricorrente.

2. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Torino, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

3. – Respinta l’istanza cautelare (ordinanza del 21/11/2019 n. 445), il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 17/01/2024.

4. – Merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Università resistente.

Gli atti impugnati in questo giudizio sono stati emessi da EDISU, ente di diritto pubblico istituito con legge regionale del 18 marzo 1992, n. 16 (recante “ Diritto allo studio universitario ”). A norma dell’art. 4 della predetta legge regionale, tali enti « sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, a norma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario ». L’EDISU non è insomma organo dell’Università degli Studi di Torino bensì ente regionale, che espleta interventi di supporto economico, abitativo e sanitario (art. 5 l.r. Piemonte n. 16/1992) al fine di assicurare l’attuazione del diritto allo studio universitario nell’ambito della Regione Piemonte.

L’Università degli Studi di Torino non ha preso parte alla fase procedimentale di assegnazione a B della borsa di studio né alla successiva procedura di revoca del beneficio, e non aveva legittimazione ad indirizzare o altrimenti incidere sulle deliberazioni di EDISU in proposito. Essa non ha pertanto interesse – né titolo – alla conservazione degli atti impugnati, come d’altronde espressamente indicato in atti.

Poiché dunque l’azione proposta da B è diretta all’annullamento di atti imputabili in via diretta ed esclusiva a

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