TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-16, n. 202400431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-01-16, n. 202400431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400431
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00431/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04005/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L D C, rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota via pec del 4 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il responsabile dell'U.T.C. del comune di Volla comunicava al tecnico incaricato dalla ricorrente che: “facendo riferimento alla pratica di permesso a costruire nr 54, presentata il 4/12/2021 e acquisita al protocollo Nr 34443 - vista la recente comunicazione di archiviazione della pratica di variante ai lavori in questione anche la presente pratica edilizia viene archiviata di ufficio” ;

- della nota via pec dell'11 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Volla comunicava al tecnico incaricato dalla ricorrente che: “facendo riferimento alla pratica S.C.I.A. Nr 139, presentata il 30/0//2022 e acquisita al protocollo Nr 22337 – si comunica che la procedura de quo non può essere esaminata allo stato attuale in quanto per l'immobile in questione si è avviata specifica procedura amministrativa ha già prodotto l'interruzione e/o l'archiviazione – all'uopo si specifica altresì che anche il competente Ufficio del Genio Civile di Napoli ha comunicato recentemente motivi ostativi al rilascio della prevista autorizzazione sismica per l'intervento de quo. Da tutto ciò quindi e considerato che l'immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale, l'intera procedura in argomento viene sospesa in quanto questo ufficio sta effettuando tutti i dovuti approfondimenti necessari e finalizzati all'emissione dei conseguenziali atti amministrativi come per legge” ;

- della nota via pec del 12 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, inviata al tecnico incaricato dalla ricorrente con la quale si comunicava che: “ facendo riferimento alla S.C.I.A. n. 139 del 30 luglio 2022 si comunica così come indicato nell'ultima comunicazione che la procedura de quo risulta sospesa in quanto l'immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale ed è soggetto ad accurata valutazione da parte di questo ufficio. Inoltre si ravvisa sin da ora che i lavori sono iniziati senza aver acquisito preventivamente la prevista autorizzazione sismica come per legge ”;

- nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D C L il 10/10/2022:

2. Quanto ai motivi aggiunti, proposti per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche:

a) della nota prot. n. 27831 del 30 settembre 2022, notificata in pari data, con la quale il responsabile del IV Settore del Comune di Volla ha comunicato l'avvio del procedimento all'annullamento d'ufficio della pratica edilizia n. 54/201, della

SCIA

101/2022 e

SCIA

139/2022, nonché l'immediata sospensione dei lavori;
nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Volla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 4 dicembre 2021, la ricorrente presentava istanza ex art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, (n. prot. 3443) per la realizzazione di un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ex art. 5, Legge. Regionale n. 1 del 5 gennaio 2011, di un edificio di sua proprietà, ubicato nel comune di Volla, in via Monteoliveto n. 80.

Afferma di aver rappresentato al Comune, già dal 31 gennaio 2022, l’urgenza della pratica, intendendo fruire dei benefici del c.d. superbonus 110%.

In data 11 aprile 2022, trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la ricorrente comunicava al Comune il perfezionamento per silentium del titolo edilizio, allegando all’uopo perizia tecnica giurata.

Successivamente, in data 22 giugno 2022, presentava una S.C.I.A. in variante del permesso di costruire (prot. n. 18205).

Il 18 luglio 2022, il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Volla, comunicava al tecnico incaricato di parte ricorrente di non poter accogliere l’istanza di variante, di tal chè la ricorrente decideva di rinunciare alla variante e di chiederne l’archiviazione.

In data 30 luglio presentava un nuovo progetto di variante (S.C.I.A. prot. n. 22337, P.E. n. 139) privo delle criticità rilevate all’U.T.C. con riguardo al precedente e riguardante esclusivamente la distribuzione degli spazi interni, senza modifiche di sagoma e volumetria.

Con nota del 4 agosto 2022 il Comune comunicava alla ricorrente di dover archiviare anche il procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire prot. 3443 del 4 dicembre 2021 “vista la recente comunicazione di archiviazione della pratica di variante ai lavori in questione”.

Seguiva altra nota del dell’11 agosto 2022 con cui il Comune “facendo riferimento alla pratica S.C.I.A. Nr 139, presentata il 30/07/2022 e acquisita al protocollo Nr 22337 ”, comunicava “che la procedura de quo non può essere esaminata allo stato attuale in quanto per l’immobile in questione si è avviata specifica procedura amministrativa - ha già prodotto l’interruzione e/o l’archiviazione – all’uopo si specifica altresì che anche il competente Ufficio del Genio Civile di Napoli ha comunicato recentemente motivi ostativi al rilascio della prevista autorizzazione sismica per l’intervento de quo. Da tutto ciò quindi e considerato che l’immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale, l’intera procedura in argomento viene sospesa in quanto questo ufficio sta effettuando tutti i dovuti approfondimenti necessari e finalizzati all’emissione dei conseguenziali atti amministrativi come per legge ”.

Infine con nota del 12 agosto 2022, il Comune specificava che “la procedura de quo risulta sospesa in quanto l’immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale ed è soggetto ad accurata valutazione da parte di questo ufficio. Inoltre si ravvisa sin da ora che i lavori sono iniziati senza aver acquisito preventivamente la prevista autorizzazione sismica come per legge ”.

Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato le note sopra richiamate per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 20 DPR. 380/2001. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta. Violazione di legge, artt. 3, 7, 10, 21 – quinquies e 21 – nonies legge n. 241/1990. Violazione del legittimo affidamento. Omessa motivazione. Eccesso di potere. Errore sui presupposti. Difetto assoluto d’istruttoria.

Il Comune avrebbe illegittimamente sospeso l’esame della pratica edilizia tesa al rilascio del permesso di costruire, poiché il titolo edilizio si era, alla data di adozione del provvedimento, già perfezionato per silenzio assenso. Il Comune, dunque, avrebbe potuto intervenire sul titolo solo esercitando l’autotutela, mentre si è limitato a disporre l’archiviazione di una pratica già definita.

2) Violazione dell’art. 20 DPR n. 380/2001, in relazione all’art. 21-nonies l. n. 241/1990;
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta dei presupposti, abnormità, straripamento, sviamento. Violazione del giusto procedimento, contraddittorietà ed assenza assoluta di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 l. n. 241/1990. Ingiustizia manifesta.

Non sussisterebbero i presupposti per l’annullamento in autotutela del permesso di costruire. Quanto alla fascia di rispetto cimiteriale l’ampliamento cimiteriale è avvenuto successivamente all’edificazione dell’immobile poi sanato. Inoltre l’autorizzazione sismica è stata rilasciata in data 11.8.2022.

Si è costituito il Comune di Volla contestando le avverse censure. Afferma il Comune che il silenzio-assenso non sarebbe maturato, poiché il permesso di costruire è stato richiesto ai sensi della Legge “Piano casa ” che reca una disciplina autonoma alla quale non è applicabile lo schema procedimentale dell’art. 20 D.P.R. 380/2002. L’immobile ricada in zona di rispetto cimiteriale, l’intervento di demolizione e ricostruzione prevede un ampliamento del 35% che non rispetta la distanza minima dei 200 mt.

Successivamente il Comune con nota prot. n. 27831 del 30 settembre 2022, comunicava l’avvio del procedimento all’annullamento d’ufficio della pratica edilizia n. 54/201, della

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