TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-04-05, n. 202200857

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-04-05, n. 202200857
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200857
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2022

N. 00857/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2019, proposto da
Direzione Didattica Statale 1° Circolo (Istituto "Landolfi") di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

contro

Comune di Agropoli, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) Della deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 04 aprile 2019 (all. 1), avente ad oggetto la dislocazione e accorpamento delle Scuole Materne “Mozzillo” e “Santa Maria delle Grazie”, con la quale si deliberava di dare mandato al responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Porto e Demanio, di adottare ogni provvedimento necessario al fine di verificare la fattibilità dell’accorpamento delle Scuole Materne “Mozzillo” e “Santa Maria delle Grazie” mediante la dislocazione delle stesse presso la porzione di edificio dell’Istituto G. Landolfi;
di dare atto che qualora l’accorpamento non fosse stato possibile si sarebbe valutato un dislocamento presso l’Istituto G. Landolfi, o presso l’Istituto “Santa Maria delle Grazie”, della sola scuola d’Infanzia “Mozzillo”.

2) Della deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 22 maggio 2018 (all. 2) avente ad oggetto la dislocazione aule Scuola G. Landolfi - Revoca deliberazione e atto di indirizzo, con la quale si è deciso di revocare la deliberazione n° 299 del 7 dicembre 2017 (all. 3) e di conseguenza non dar seguito all’iter progettuale inerente la dislocazione delle aule attualmente presenti al secondo e terzo piano del plesso scolastico G. Landolfi presso le aree del costruito ampliamento inizialmente destinate a palestra coperta e aula magna;
di dare mandato al responsabile dell’area lavori pubblici - Porto e Demanio, di realizzare una ulteriore scala antincendio nella zona del plesso scolastico G. Landolfi;
di demandare a seguito della consegna delle opere realizzate, al Dirigente Scolastico del plesso didattico G. Landolfi, l’eventuale necessaria riorganizzazione logicistica degli ambienti scolastici.

3) Di ogni atto che a tali deliberazioni sia presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa A S e uditi per le parti il difensore Passaro Erminio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato l’11 giugno 2019 e depositato il successivo 25 giugno la Direzione Didattica Statale 1° Circolo (Istituto “Landolfi”) di Agropoli ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Agropoli n. 103 del 4 aprile 2019, avente ad oggetto la dislocazione e l’accorpamento delle scuole materne “Mozzillo” e “Santa Maria delle Grazie”, destinando la porzione di edificio dell'Istituto G. Landolfi all'accorpamento di cui sopra, nonché l’ulteriore documentazione in epigrafe specificata.

2. A sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti motivi:

Incompetenza relativa ex. art. 21 octies l. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di presupposti legali
”;

Violazione di legge ex art. 21 octies L. 241/1990, e segnatamente: - Violazione del DPR 151/2011, in materia di normativa antincendio (in particolare art. 4);
violazione delle norme urbanistico-edilizie, e del DPR 380/01;
Violazione art. 15 D.Lgs. 81/08 Misure Generali di Tutela , lett. a) c) e) g) u)
”;

Eccesso di potere ex art. 21 octies l. 241/1990 nonché violazione di legge ex art. 3 L. 241/90 sub specie di: carenza ed illogicità della motivazione, difetto di sufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità dell’azione amministrativa;
ingiustizia manifesta;
contraddittorierà tra provvedimenti;
inopportunità ed illogicità delle scelte compiute dall’Ente Comunale
”.

3. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura dell’atto gravato, privo di carattere lesivo;
ha in ogni caso insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. All’udienza pubblica del 9 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

5.1. In punto di fatto si osserva che, a mezzo della deliberazione della Giunta Comunale di Agropoli n. 103 del 4 aprile 2019, è stato deciso di “ dare mandato al responsabile dell’area Lavori Pubblici-Porto e Demanio di adottare ogni provvedimento necessario al fine di verificare la fattibilità dell’accorpamento delle scuole materne “Santa Maria delle Grazie” e “Mozzillo” mediante la dislocazione delle stesse presso la porzione di edificio dell’Istituto “G. Landolfi”, mantenendo comunque plessi separati indipendenti ” nonché di “ dare atto che qualora non fosse possibile tecnicamente l’accorpamento sopraindicato si valuterà il dislocamento presso l’Istituto G. Landolfi presso l’Istituto Santa Maria delle grazie della sola scuola dell’infanzia Mozzillo ”.

5.2. La delibera impugnata, pertanto - nel limitarsi a demandare agli organi competenti verifiche di fattibilità in ordine all’accorpamento (rinviando, in caso di esito negativo, ad apposite e future valutazioni la scelta del dislocamento) - appare sussumibile nel genus degli atti di indirizzo, ovvero di quegli atti che “ senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti ” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 531) e che rappresentano quindi mere scelte di programmazione della futura attività, necessitanti ulteriori atti di attuazione e di recepimento.

Ne discende che il provvedimento gravato, ponendo soltanto dei vincoli all'organo competente a provvedere – ma senza presentare un contenuto dispositivo puntualmente determinato, tale da non lasciar residuare alcun margine valutativo al susseguente atto di esecuzione – non determina, in via immediata, un effetto giuridico lesivo in capo ai destinatari (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 707) e risulta pertanto inidoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile.

6. In ragione della peculiarità della fattispecie e della chiusura in rito della controversia le spese possono essere compensate.

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